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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23733/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 21/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia e [OSCURATO:PERSONA] Yassine ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che, su richiesta dell'impu- tato e con il consenso del PM, ha applicato nei suoi confronti la pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione alla detenzione di una rilevante partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Deduce il sostituto procuratore generale mancanza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice del patteggiamento, pur avendo ricono- sciuto in astratto la ricorrenza delle condizioni per il provvedimento di espulsione, non aveva disposto la misura di sicurezza in assenza di qualsiasi valutazione in concreto sulla pericolosità del prevenuto, pure implicitamente riconosciuta, omet- tendo pertanto di procedere ai sensi dell'art.86 d.P.R. 309/90, in presenza di mi- sura di sicurezza obbligatoria. 2.1 La difesa del ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla mancata esplorazione di cause di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di doglianza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto ge- nerici, manifestamente privi di fondamento ed esclusi dal novero dei motivi di impugnazione esperibili avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen.

Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento del ricorrente. 1.1 La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accer- tamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richie- sta delle parti che ne consegue, limitato alla verifica delle ipotesi di cui all'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). ? 1.2 Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, né l'applicazione delle circostanze riconosciute, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo.

2. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

3. Fondato risulta invece il profilo di doglianza articolato dal sostituto procura- tore generale di Brescia con riferimento al mancato rispetto della previsione di cui all'art.86 d.P.R. 309/90 in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello stato dell'imputato a pena espiata, con riferimento al denunciato difetto di motivazione in punto di accertamento della pericolosità sociale del reo. 3.1 Preliminarmente va evidenziato come in tema di misure di sicurezza, la man- cata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pe- ricolosità in concreto del condannato straniero, ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limita- tamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valu- tazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (sez.4, 16.2.2019, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.276255; sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], PG/EI [OSCURATO:PERSONA].275530). 3.2 Recentemente poi le Sezioni Unite hanno stabilito che la sentenza di pat- teggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorri- bile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. salvo, come nella specie, si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.Un., 26.9.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279348).

4. Quanto al merito della censura avanzata dalla Procura ricorrente va evi- denziato che la misura di sicurezza dell'espulsione non è stata disposta in difetto di alcuna reale motivazione, sia per quanto attiene ai presupposti applicativi, sia in relazione alla valutazione della pericolosità sociale dell'imputato, la quale an- dava compiutan concreto e comparativamente rispetto alle condizioni personali e familiari del ricorrente e in relazione agli altri criteri di valutazione indicati dall'art.133 cod.pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (sez.4, n.50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv.261378).

5. Deve pertanto disporsi l'annullamento della impugnata sentenza limitata- mente alla omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione di cui all'art.86 Dpr 309/90, rispetto alla quale è mancata qualsiasi valutazione in con- creto da parte del giudice se non in termini impliciti, nonché alla ricorrenza dei presupposti oggettivi della invocata disposizione.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della mi- sura di sicurezza dell'espulsione e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Brescia.

Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 21/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia e [OSCURATO:PERSONA] Yassine ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che, su richiesta dell'impu- tato e con il consenso del PM, ha applicato nei suoi confronti la pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione alla detenzione di una rilevante partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Deduce il sostituto procuratore generale mancanza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice del patteggiamento, pur avendo ricono- sciuto in astratto la ricorrenza delle condizioni per il provvedimento di espulsione, non aveva disposto la misura di sicurezza in assenza di qualsiasi valutazione in concreto sulla pericolosità del prevenuto, pure implicitamente riconosciuta, omet- tendo pertanto di procedere ai sensi dell'art.86 d.P.R. 309/90, in presenza di mi- sura di sicurezza obbligatoria. 2.1 La difesa del ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla mancata esplorazione di cause di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto ge- nerici, manifestamente privi di fondamento ed esclusi dal novero dei motivi di impugnazione esperibili avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento del ricorrente. 1.1 La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accer- tamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richie- sta delle parti che ne consegue, limitato alla verifica delle ipotesi di cui all'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). ? 1.2 Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, né l'applicazione delle circostanze riconosciute, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo. 2. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 3. Fondato risulta invece il profilo di doglianza articolato dal sostituto procura- tore generale di Brescia con riferimento al mancato rispetto della previsione di cui all'art.86 d.P.R. 309/90 in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello stato dell'imputato a pena espiata, con riferimento al denunciato difetto di motivazione in punto di accertamento della pericolosità sociale del reo. 3.1 Preliminarmente va evidenziato come in tema di misure di sicurezza, la man- cata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pe- ricolosità in concreto del condannato straniero, ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limita- tamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valu- tazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (sez.4, 16.2.2019, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.276255; sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], PG/EI [OSCURATO:PERSONA].275530). 3.2 Recentemente poi le Sezioni Unite hanno stabilito che la sentenza di pat- teggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorri- bile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. salvo, come nella specie, si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.Un., 26.9.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279348). 4. Quanto al merito della censura avanzata dalla Procura ricorrente va evi- denziato che la misura di sicurezza dell'espulsione non è stata disposta in difetto di alcuna reale motivazione, sia per quanto attiene ai presupposti applicativi, sia in relazione alla valutazione della pericolosità sociale dell'imputato, la quale an- dava compiutan concreto e comparativamente rispetto alle condizioni personali e familiari del ricorrente e in relazione agli altri criteri di valutazione indicati dall'art.133 cod.pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (sez.4, n.50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv.261378). 5. Deve pertanto disporsi l'annullamento della impugnata sentenza limitata- mente alla omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione di cui all'art.86 Dpr 309/90, rispetto alla quale è mancata qualsiasi valutazione in con- creto da parte del giudice se non in termini impliciti, nonché alla ricorrenza dei presupposti oggettivi della invocata disposizione. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della mi- sura di sicurezza dell'espulsione e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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