CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 15/09/2016 del G.u.p. del Tribunale di Grosseto, emessa in esito a giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di truffa continuata ai danni di ente pubblico e di sostituzione di persona continuata, in relazione ai fatti da lui commessi sino al 7 settembre 2013 per essere gli stessi estinti per prescrizione, confermando la condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per i reati commessi successivamente alla predetta data, e parzialmente riformando le statuizioni civili. Secondo i capi d'imputazione, i menzionati reati erano stati contestati al [OSCURATO:PERSONA]: quello di truffa (capo a), «perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, consistiti nell'accedere 48 volte, in qualità dì dipendente dell'Azienda USL 9 di Grosseto come operatore tecnico specializzato, alla mensa aziendale sita presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, organizzata per i dipendenti dell'Azienda USL 9 di Grosseto e gestita dalla ditta CAMST di Grosseto, e nel consegnare all'addetta ai servizi mensa della CAMST sia il proprio buono nominativo prestampato, rilasciato dall'apposita apparecchiatura predisposta per il badge, sia un buono di accesso cartaceo con il nome di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli dipendente della USL 9 di Grosseto con matricola n. 1850, in più occasioni induceva in errore l'addetta ai servizi mensa della CAMST, che gli forniva due pasti completi alla tariffa agevolata di 1,03 euro anziché uno come previsto dal CCNL del [OSCURATO:PERSONA]; così facendo, si procurava un ingiusto profitto con danno per l'Azienda USL 9 di Grosseto per complessivi 295,08 euro; con le aggravanti del fatto commesso ai danni di un ente pubblico e con abuso di prestazione d'opera»; quello di sostituzione di persona (capo b), «perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un vantaggio, tenendo la condotta di cui al capo a), ovvero accedendo 48 volte, in qualità di dipendente dell'Azienda USL 9 di Grosseto come operatore tecnico specializzato, alla mensa aziendale sita presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, organizzata per i dipendenti dell'Azienda USL 9 di Grosseto e gestita alla ditta CAMST di Grosseto, induceva in errore l'addetta ai servizi mensa della CAMST presentando un buono di accesso cartaceo attribuendosi falsamente il nome di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli dipendente della USL 9 di Grosseto con matricola n. 1850; con le aggravanti del fatto commesso al fine di eseguire il delitto di cui al capo a) e con abuso di prestazione d'opera». Reati contestati come commessi in Grosseto «dal 02.04.2013 al 03.10.2013». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al rigetto del proprio motivo di appello relativo all'inesistenza, nullità o inammissibilità della costituzione di parte civile dell'Azienda USL 9 di Grosseto per difetto del conferimento della procura speciale ai sensi degli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta come il mandato conferito da detta Azienda al difensore a mezzo del quale era avvenuta la costituzione di parte civile fosse privo di un regolare conferimento allo stesso difensore della rappresentanza sostanziale ex art. 76 e 122 cod. proc. pen., e lamenta che la Corte d'appello di Firenze, oltre a ritenere erroneamente la tardività della propria eccezione - invece tempestivamente formulata nel corso dell'udienza preliminare del 28 gennaio 2015 - abbia reputato la regolarità della costituzione di parte civile in virtù del principio generale di conservazione degli atti, il quale, però, è utilizzato dalla giurisprudenza con riguardo al conferimento del mandato difensivo ma non anche con riguardo alla procura speciale ex artt. 76 e 122 cod. proc. pen., come avvenuto nel caso della sentenza della Corte di cassazione n. 3445 del 11/09/2019, che la Corte d'appello di Firenze ha, pertanto, impropriamente invocato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al rigetto del proprio motivo di appello relativo all'intervenuta revoca tacita della costituzione di parte civile, ai sensi degli artt. 82, comma 2, e 523, comma 2, cod. proc. peri., per essere state le conclusioni della stessa formulate in forma orale, come risultava dal verbale dell'udienza di discussione del 15 settembre 2016. Il ricorrente lamenta come la Corte d'appello di Firenze abbia erroneamente richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 34922 del 29/04/2016 e n. 29675 del 02/05/2016 secondo cui non si ha revoca tacita della costituzione di parte civile allorché siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di una provvisionale o alla rifusione delle spese, atteso che dette pronunce della Corte di legittimità si riferivano, in un caso, all'ipotesi della mancata presentazione delle conclusioni scritte in appello e, nell'altro caso, all'ipotesi in cui la parte civile, in primo grado, si sia riportata alle conclusioni già formulate nell'atto di costituzione, laddove, nel caso di specie, non solo il mancato deposito delle conclusioni scritte si era verificato in primo grado (e non in appello), ma la verbalizzazione delle conclusioni orali conteneva una richiesta di condanna al risarcimento del danno anche non patrimoniale difforme da quella avanzata nell'atto di costituzione di parte civile. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peri., l'erronea applicazione degli artt. 494 e 485 cod. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo «all'omesso accoglimento della modifica dell'imputazione contestata al capo b)», in quanto da ricondurre al reato di cui all'art. 485 cod. pen. e non al reato di cui all'art. 494 cod. pen. Il ricorrente rappresenta che, diversamente dall'ipotesi del concorso materiale tra il reato di sostituzione di persona e quello di falso in certificazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.), poiché per la consumazione del reato di cui all'art. 485 cod. pen. è necessario che l'agente faccia uso della scrittura privata falsa, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Firenze la compilazione dei buoni pasto con il nome di [OSCURATO:PERSONA] e il loro successivo uso costituivano un fatto unico, il quale, stante la clausola di riserva «se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica» contenuta nell'art. 494 cod. pen., integrava il solo reato di cui all'art. 485 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al rigetto del proprio motivo di appello relativo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente lamenta che, mentre la sentenza di primo grado aveva escluso la sussistenza della predetta causa di non punibilità per la sola ragione della ritenuta incompatibilità della stessa con la continuazione, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. sulla base dei criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. - in relazione all'asserita «particolare gravità e [...] pregnante disvalore della condotta» e al «particolare grado di intensità del dolo» - con ciò, da un lato, ponendosi in conflitto con il trattamento sanzionatorio riservato al [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Grosseto e, dall'altro lato, trascurando di considerare le risultanze processuali, pur da essa richiamate, che l'imputato, nel corso del suo esame, aveva dichiarato: di avere erroneamente ritenuto che, nei giorni di assenza del collega Trani, egli potesse richiedere anche il pasto di questi, nella convinzione che la CAMST dovesse fornire un numero prestabilito di pasti a tariffa agevolata e indipendentemente dalla presenza in servizio del dipendente; che l'alterco con le addette della CAMST era nato da una battuta sprezzante di una di esse e che, nel corso dello stesso, egli non aveva profferito alcuna minaccia; che la propria condotta era finalizzata non tanto a ottenere un secondo pasto a tariffa agevolata ma, principalmente, a godere della presenza dei propri familiari durante la pausa pranzo e ciò per essersi trovato, per lungo tempo, in una situazione di estrema fragilità emotiva; ciò che renderebbe del tutto anapodittico il ricordato riferimento, operato dalla Corte d'appello di Firenze, alla «particolare gravità e [...] pregnante disvalore della condotta» e al «particolare grado di intensità del dolo».3. Il ricorrente rappresenta infine come il termine di prescrizione di tutti i reati a lui contestati sia maturato il 3 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In punto di diritto, la Corte di cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, Piazza, Rv. 278026-01; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473-01; Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335-01). Tale principio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stato affermato dalla Corte di cassazione proprio con riferimento alla redazione della procura speciale per la costituzione di parte civile. Venendo al caso di specie, tenuto anche conto del canone ermeneutico appena rammentato - espressivo del principio generale dell'interpretazione degli atti secondo criteri che ne privilegino la conservazione, in coerenza con la volontà della parte che se ne può oggettivamente evincere - si deve rilevare che la procura al difensore da parte dell'Azienda sanitaria locale [OSCURATO:PERSONA]Est, oltre a menzionare l'art. 122 cod. proc. pen., fa espresso riferimento alla costituzione di parte civile («affinché si costituisca quale procuratore speciale parte civile») e, quindi, all'oggetto per il quale veniva conferita, nonché ai fatti ai quali si riferiva («nel processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [...], per il quale sarà processo avanti il GUP presso il Tribunale di Grosseto (Proc. Pen. n. 14/1849 R.G.N.R. - n. 14/3172 R.G.GIP), con udienza fissata in data 28.01.2016»), sicché si deve ritenere che tale procura abbia conferito al predetto difensore, nel pieno rispetto dell'art. 122 cod. proc. pen., il potere, di natura anche sostanziale, di esercitare l'azione civile mediante la costituzione di parte civile. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'interpretazione, più volte ribadita dalla Corte di cassazione, secondo cui la mancata presentazione delle conclusioni scritte, previste dall'art. 523, comma 2, cod. proc. pen., non configura una revoca tacita della costituzione di parte civile allorché quest'ultima si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le sue richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769-01; Sez. 5, n. 29675 del 02/05/2016, Carbonelli, Rv. 267385-01; Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rosi, Rv. 237773). In vero, una volta verbalizzate le richieste della parte civile nel senso della condanna al risarcimento del danno (o della concessione di una provvisionale e della refusione delle spese), sarebbe una contraddizione in termini il presumere una revoca tacita, secondo l'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 523 dello stesso codice, a fronte di un'esplicita domanda risarcitoria, sia pure richiesta oralmente, ma trasfusa pienamente nella verbalizzazione scritta. Tale forma irrituale non può costituire, in effetti, che un'irregolarità che non comporta alcuna sanzione, in quanto la conseguenza della revoca presunta si può verificare solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue conclusioni. Tali principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità - con riferimento, contrariamente a quanto dedotto nel motivo, anche alla mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di primo grado (Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, cit.) - sono evidentemente applicabili al caso di specie, atteso che, dal verbale dell'udienza preliminare del 15 settembre 2016, risulta che il difensore della parte civile, nell'associarsi alla richiesta di condanna fatta dal pubblico ministero, chiese la condanna del [OSCURATO:PERSONA], altresì, «al risarcimento anche non patrimoniale pari ad C 5.000,00 oltre alle spese di costituzione come da nota delle spese, diritti ed onorari che produce», con ciò formulando un'esplicita domanda risarcitoria, avanzata, sì, oralmente, ma pienamente trasfusa nella citata verbalizzazione scritta. Né può comportare una revoca della costituzione - diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente - il fatto che, in tale verbalizzazione, il difensore della parte civile possa avere rideterminato, in senso riduttivo, la misura del risarcimento inizialmente richiesto nell'atto di costituzione di parte civile, atteso che tale conclusiva rideterminazione costituisce una mera precisazione di detta iniziale richiesta, giustificata, evidentemente, dagli esiti del giudizio abbreviato. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, attese le specifiche modalità della commissione del fatto attribuito all'imputato. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 cod. pen., si deve ritenere assorbito dalla più ampia previsione criminosa della falsità in scrittura privata quando ci si trovi in presenza di un fatto unico, mentre si ha concorso materiale di reati allorquando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e, quindi, di azioni diverse e separate (Sez. 6, n. 51362 del 03/11/2016, Barbuto, non massimata; Sez. 1, n. 6098 del 02/05/1984, Pilone, Rv. 165068-01; Sez. 2, n. 6896 del 01/03/1979, Gallicani, Rv. 142684- 01). Nel caso in esame, per come contestato e attribuito al [OSCURATO:PERSONA], questi non ha soltanto falsificato i buoni cartacei, compilandoli con il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], e utilizzato gli stessi buoni consegnandoli agli addetti ai servizi mensa della CAMST, ma si è altresì illegittimamente sostituito allo stesso Trani, di cui si è attribuito falsamente il nome, col presentarsi ai menzionati addetti nelle vesti del Trani. Tali modalità di commissione del fatto sono state adeguatamente apprezzate dalla Corte d'appello di Firenze che ha, di conseguenza, correttamente ritenuto l'integrazione del reato di sostituzione di persona, escludendone l'assorbimento in quello di falsità in scrittura privata, attesa l'evidenziata pluralità delle azioni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, come si è detto, non aveva soltanto falsificato e utilizzato i buoni cartacei ma si era altresì sostituito all'altrui persona ([OSCURATO:PERSONA]) con presentarsi, nelle vesti di questi, agli addetti ai servizi mensa della CAMST. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). La Corte d'appello di Firenze ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni della non configurabilità, nel caso in esame, dell'invocata causa di esclusione della punibilità, evidenziando come la condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA] fosse stata reiterata numerose volte, in un non irrilevante arco temporale, avesse violato il rapporto fiduciario dell'imputato con la AUSL presso la quale egli prestava servizio, avesse cagionato alla stessa AUSL un danno, anche solo d'immagine, non di lieve entità, fosse sorretta da un intenso dolo, comprovato dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva inteso desistere dalla propria condotta truffaldina neppure di fronte alle richieste di chiarimenti da parte degli addetti al servizio mensa della CAMST. Tale motivazione, in quanto del tutto coerente e logica, si sottrae a censure in questa sede di legittimità, essendo, inoltre, l'esclusione della particolare tenuità del fatto compatibile con l'irrogazione anche del minimo della pena (Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 265065-01). 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge. 6. L'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata (nella specie, il 3 aprile 2021) successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'