CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, N. Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni undici mesi undici di reclusione, riconoscendo il vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle sentenze irrevocabili emesse dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 16 gennaio 2017, di condanna alla pena di anni otto mesi otto di reclusione per il reato di associazione di stampo mafioso, in data 24 giugno 2015, alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione, per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, nonché in data 21 gennaio 2010, alla pena di anni due metri sei di reclusione, per il reato di violenza privata. 1.1. La Corte territoriale, ai fini della determinazione dell'entità della pena da irrogare, è partita da quella di cui all'ordinanza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del 9 luglio 2019, con la quale era stata rideterminata la pena complessiva irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni dieci mesi otto di reclusione, determinando l'aumento per il reato giudicato con la sentenza del 21 gennaio 2010, nella misura di anni uno e mesi tre di reclusione, così ridotta per il rito abbreviato. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite dei difensori, avv. G. Tana e A. Curatola, denunciando con motivo unico, di seguito riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., plurime violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt.125, 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. 2.1. Si evidenzia che il provvedimento violerebbe l'art. 81 cod. pen. e la ratio dell'istituto ispirata al principio del favor rei, da applicare anche nella determinazione dell'entità dell'aumento da operare in sede esecutiva, entità che deve essere giustificata da congrua motivazione sui criteri utilizzati. 2.2. Si rileva, in definitiva, che per il reato di cui alla sentenza della Corte territoriale del 21 gennaio 2010 è stato irrogato, senza alcuna motivazione, un aumento di pena, ex art. 81 cod. pen., pari ad anni uno mesi tre di reclusione, così ridotta per il rito speciale, per il reato di violenza privata (n.d.r.: senza l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 esclusa dalla Corte di cassazione con sentenza del 11 gennaio 2011: cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato), pena identica all'aumento di anni due di reclusione irrogato per la più grave condotta di cui alla sentenza del 24 giugno 2015, relativa al reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991.- 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, N. Lettieri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Invero, il ricorrente si duole dell'omessa motivazione non tanto dell'entità in sé dell'aumento operato dal giudice dell'esecuzione per il reato di violenza privata, quanto piuttosto rispetto a quello operato, in misura pressocché identica, per altro reato, più grave (tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991) già ritenuto in continuazione in sede esecutiva da altro giudice. 1.1.Su tale punto, il Collegio osserva che il giudice dell'esecuzione, nella determinazione della pena da irrogare in aumento ha come espresso limite quello di non andare in peius rispetto alle disposizioni del giudice della cognizione della sentenza irrevocabile. Invero, questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha ripetutamente affermato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati, dal giudice della cognizione, con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847). 1.2.Si è, poi, precisato, in tema di reato continuato, che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte di legittimità ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; conf. Sez. U, n. 7930 del 1995, Rv. 201545). Tali principi sono stati ribaditi anche in sede esecutiva, rispetto alla quale si è affermato il condivisibile principio, in forza del quale, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice — in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod.pen. — è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all entità dei singoli aumenti per i reati satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzanti, Rv. 280216). 1.3.0rbene, il Collegio osserva che il giudice dell'esecuzione ha tenuto conto, nella motivazione del provvedimento censurato, di tali indirizzi interpretativi, posto che non risultano superati i limiti di pena di cui all'art. 81 cod. pen. avendo questi irrogato, in aumento ex art. 671 cod. proc. pen., una porzione di pena di entità minore rispetto a quella stabilita, per quel reato, dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile. Inoltre, si è determinata una sanzione complessiva finale apprezzabilmente inferiore a quella irrogata per ciascun titolo in esecuzione, come rilevato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta. 1.4. Infine, si rileva che sebbene l'aumento sia effettivamente prossimo alla misura della pena irrogata a titolo di continuazione, per altro reato, da altro giudice dell'esecuzione, non vi è alcun vincolo in capo al giudice dell'esecuzione a tenere conto dell'entità degli aumenti precedentemente fissati in executivis. Tanto, tenuto conto della natura discrezionale del potere di ciascun giudice chiamato, in sede esecutiva, a determinare altri aumenti ex art. 81 cod. pen., sempre esercitabile nel rispetto dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, invero, il giudice ha dato conto, sebbene con motivazione implicita delle ragioni ex art. 133 cod. pen. / dell'entità dell'aumento operato per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., nella parte in cui l'ordinanza impugnata evidenzia e descrive la condotta posta in essere in concorso con altri dal ricorrente, nell'ambito del procedimento definito con sentenza di condanna per il reato di violenza privata e ne analizza la personalità. In primo luogo, infatti, si sottolinea che la condotta (originariamente rubricata come estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991) era consistita nell'aver costretto i proprietari di alcune imbarcazioni / provenienti dalla Sicilia, ad allontanarsi dallo specchio d'acqua antistante i centri abitati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove esercitavano la libera pesca, al fine di consentire tale attività soltanto alle imbarcazioni gestite da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un rapporto di controllo dell'area anche da parte di organizzazioni mafiose operanti sul territorio (cfr. pag. 2 dell'ordinanza). In secondo luogo, si rimarca il ruolo e la personalità di [OSCURATO:PERSONA], ove si espone che questi svolgeva la funzione di portavoce delle rimostranze dei pescatori melitesi, specificando che questi contestava "bruscamente" a Romanello e Coluccio le conseguenze negative dell'arrivo dei natanti siciliani sulla "propria" area marittima. Infine, si descrive la personalità del [OSCURATO:PERSONA], condannato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso in epoca anteriore e prossima all'anno 2005, in quanto accusato di fare parte della cosca Iamonte, operativa in [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe, come attestato anche dalla sussistenza di condanna irrevocabile per tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, indicata quale condotta sintomatica della sua partecipazione alla cosca. Sicché, appare assolto il dovere di motivazione, ex art. 133 cod. pen., circa l'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione. 2.Segue il rigetto del ricorso,kt(la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento