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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 1968

Cassazione n. 12858/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcla PALERMO il 30/05/1968 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, la ricorrente riproduce in questa sede le censure relative alla sussistenza del reato ascritto all'imputata, all'esclusione della riqualificazione della condotta in quella di cui all'art. 650 cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza però dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati); Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale ha motivato in ordine alla coscienza e volontà dell'imputata di eludere le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale e ha spiegato le ragioni che impediscono la riqualificazione della condotta e che ostano alla concessione delle generiche, ragioni rispetto alle quali la ricorrente si limita a proporre diverse valutazioni); Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati perché prospettano enuncianti ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (in particolare, ai fini della configurazione del reato in esame, non è richiesto il carattere dell'abitualità o serialità della condotta violatrice della prescrizione di non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza); Atteso che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti al trattamento punitivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché esso è sorretto, in realtà, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcla PALERMO il 30/05/1968 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, la ricorrente riproduce in questa sede le censure relative alla sussistenza del reato ascritto all'imputata, all'esclusione della riqualificazione della condotta in quella di cui all'art. 650 cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza però dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati); Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale ha motivato in ordine alla coscienza e volontà dell'imputata di eludere le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale e ha spiegato le ragioni che impediscono la riqualificazione della condotta e che ostano alla concessione delle generiche, ragioni rispetto alle quali la ricorrente si limita a proporre diverse valutazioni); Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati perché prospettano enuncianti ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (in particolare, ai fini della configurazione del reato in esame, non è richiesto il carattere dell'abitualità o serialità della condotta violatrice della prescrizione di non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza); Atteso che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti al trattamento punitivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché esso è sorretto, in realtà, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 di
Sentenza Cassazione n. 12858/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris