CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 12805/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controUnione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1513/2023depositata il 19/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere Francesca FiecconiNumero registro generale 10375/2024Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 12805/2026Data pubblicazione 05/05/2026Svolgimento del processo1. La vicenda processuale in esame trae origine dall’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 1063/16, emesso afavore di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 novembre 2016 dal Tribunale diPesaro in ragione di un mutuo chirografario per l’importo di€ 102.574,91, oltre interessi moratori contrattuali e spese delprocedimento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità didebitore principale, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] qualifideiussori. [OSCURATO:PERSONA] deduceva la nullità della fideiussione, in quantoespressione finale di un’intesa anticoncorrenziale a monte. Eccepiva,altresì, la nullità del contratto di mutuo posto a fondamento del decretoingiuntivo, sostenendo che il finanziamento contenesse condizioniillegittime, come evidenziato nella consulenza tecnica di parte allegata;contestava, inoltre, la carenza di prova in ordine all’esatto ammontaredell’obbligazione principale e censurava la condotta negoziale delcreditore procedente, ritenuta contraria al canone della buona fedeoggettiva, formulando domanda riconvenzionale di risarcimento deldanno per exceptio doli.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Pesaro, dichiarava lanullità della fideiussione in quanto attuativa di intese restrittive dellaconcorrenza vietate dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e revocava ildecreto ingiuntivo, dichiarando assorbite le ulteriori questioni, mentrerespingeva la domanda di risarcimento avanzata dall’opponente, incarenza di prova del danno, disponendo l’integrale compensazione dellespese di lite.3. Proposto appello da [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta nel credito della banca inbase ad atto di fusione per incorporazione, deduceva l’erroneastatuizione di nullità del contratto di garanzia pur in difetto della provache la parte non avrebbe concluso il contratto in assenza dideterminate clausole e, in ogni caso, la mancata deduzione da parteNumero registro generale 10375/2024Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 12805/2026Data pubblicazione 05/05/2026della garante della eccezione di cui all’art. 1957 c.c. Nell’ambito diun’operazione di cartolarizzazione ed in forza di un contratto dicessione dei crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge n. 130 del1999, concluso in data 10 dicembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA]. acquistavain blocco pro soluto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., medio temporeincorporante [OSCURATO:SOCIETA]., alcuni crediti, tra i quali anche quellooggetto di contestazione classificati “a sofferenza”, come da avviso dipubblicazione di cui alla Gazzetta della Repubblica Italiana, Parte II, n.148 del 14 dicembre 2021. La cessionaria interveniva quindi nelgiudizio di secondo grado, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 c.p.c.,allegando la documentazione comprovante la propria titolarità delcredito e facendo proprie le pregresse difese.4. La Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado,rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, statuendoche la rilevata eccezione di nullità fosse infondata per il fatto che nonera stato dedotto alcun elemento conoscitivo in ordine alla condottaanticoncorrenziale degli altri istituti di credito nel medesimo arcotemporale, circostanza necessaria per poter assumere l’esistenza diun’intesa anticoncorrenziale dopo il provvedimento dell’Autorità garantedella concorrenza, intervenuto nel 2005 e relativo a fideiussioniomnibus rilasciate in epoca comunque anteriore al 20 aprile 2005,omnibus, in quanto aveva ad oggetto l’obbligazione restitutoriaderivante dal contratto di mutuo n. 188/592000/000 stipulato tra DarWines of [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA],per il resto, le ulteriori eccezioni e la domanda riconvenzionale basatasulla exceptio doli5. Con ricorso notificato il 19/04/2024, affidato a tre motivi, AriannaGallinelli impugna per cassazione la sentenza n. 1513/2023 della Cortedi Appello di Ancona pubblicata il 19/10/2023. La parte intimata GroguNumero registro generale 10375/2024Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 12805/2026Data pubblicazione 05/05/2026SPV S.r.l. ha depositato controricorso, mentre Unione Banche ItalianeS.p.A. non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositatomemorie.MOTIVI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la ricorrentelamenta la “Violazione degli artt. 345 e 115 c.p.c.”, per avere il Giudicedi seconde cure errato nel ritenere necessaria, e non acquisita, la provadell’intesa anticoncorrenziale e, comunque, non avrebbe consideratopacifica la circostanza ai sensi dell’art. 115 c.p.c. La garanzia specificarilasciata sarebbe viziata da nullità relativa sulla scorta della conformitàtestuale delle clausole presenti nella garanzia a quelle dello schema ABIdichiarato a suo tempo illegittimo dall’ [OSCURATO:PERSONA].7. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la ricorrentedenunzia la “Violazione dell’art. 2 Legge n. 287/1990”. [OSCURATO:PERSONA] di Ancona avrebbe erroneamente valutato gli effetti dellapresunta prova fornita ex art. 115 c.p.c., in ordine all'esistenza diun'intesa anticoncorrenziale confondendo l'eccezione di decadenza delcreditore dalla garanzia per violazione dell’art. 1957 c.c., che secondo ilprevalente indirizzo giurisprudenziale non è rilevabile d'ufficio, conl'eccezione di nullità parziale della clausola di deroga di cui alla stessanorma, che è invece rilevabile d'ufficio.8. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la ricorrente siduole della “Violazione dell’art. 2 Legge m. 287/1990 ed art. 1957 c.c.”in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso per una sommaeccedente l'importo massimo garantito e, pertanto, deduce la nullitàdella clausola n. 6 del contratto di garanzia, ovvero della rinuncia aitermini dell’art. 1957 c.c., per essere tale ultima norma inderogabile inquanto posta a presidio dell'ordine pubblico economico.Numero registro generale 10375/2024Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 12805/2026Data pubblicazione 05/05/20269. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.10. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte hanno avuto modo di porre inrilievo, è onere della parte deducente la nullità di provare non solo cheil contratto è frutto di una intesa illecita tra istituti bancari, ma che leparti non lo avrebbero sottoscritto in presenza delle clausoledeterminanti, in eventum, una nullità totale o parziale del contratto ( v.Cass., Sez. Un., n. 41994/2021 ).11. Conseguentemente, la ritenuta carenza in atti di elementi aliundedesumibili, volti a fare emergere la permanenza o persistenza, tra gliistituti di credito, di un’intesa anticoncorrenziale pur a distanza di moltotempo dall’accertata illiceità delle clausole conformi allo schema ABI,valutato come frutto di un accordo illecito dall’ Autorità garante nel2005, toglie spazio a ogni censura di violazione del principio di noncontestazione di cui all’art. 115 c.p.c. in merito alla asserita conformitàdella clausola allo schema ABI ritenuto illecito, trattandosi di unaverifica della nullità del contratto in concreto svolta dalla Corte dimerito sulla base degli elementi di prova acquisiti circa una intesaillecita successivamente perpetrata dalle banche, il cui onere ricadesulla parte deducente, in conformità al citato pronunciamento dellesezioni unite di questa Corte.12. Tale onere è certamente sottratto all’invocato principio di noncontestazione tratto dall’art. 115 c.p.c., il quale può operare inrelazione alle sole allegazioni assertive di fatti specifici e non alle proveacquisite, la cui valutazione avviene in un momento successivo alladefinizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento delgiudice di merito (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025;Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018).13. Va pertanto rimarcato che le doglianze di cui sopra si pongono inaperto contrasto con l’accertamento in fatto, in questa sedeNumero registro generale 10375/2024Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 12805/2026Data pubblicazione 05/05/2026insindacabile, circa la rilevata non corrispondenza della clausola di cuiall’art. 1957 c.c. a quella dello schema ABI sanzionato dall’Autoritàgarante preposta a garanzia della libera concorrenza.14. In disparte quanto sopra, va altresì sottolineato che le censure nondimostrano di essere in grado di attingere idoneamente una ulterioreautonoma ratio decidendi, rinvenibile nell’accertata irrilevanza di ognieventuale nullità parziale del contratto per l’illiceità della clausolaapposta in deroga all’art. 1957 c.c. in discussione, sul rilievo che non èstata sollevata dalla parte opponente - qui ricorrente - alcunatempestiva eccezione di decadenza dell’azione per la mancataproposizione delle istanze contro il debitore principale entro il terminedi sei mesi, regolata nella citata norma.15. Tale inerzia processuale, difatti, è stata correttamente ritenutaimpedire ogni effetto invalidante correlato alla eventuale nullità parzialedel contratto.16. Sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente a tale secondaratio decidendi rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti alla eventualenullità parziale del contratto per apposizione di una clausola invalidaper contrarietà a norme imperative, i quali non risulterebbero innessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenzaimpugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazioneoggetto della censura dichiarata inammissibile, non resa oggetto dispecifica impugnazione (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15399 del13/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024).17. Difficilmente comprensibile risulta, infine, alla luce di quanto sopraesposto, l’asserito collegamento tra l’emissione di un decreto ingiuntivoper una somma in tesi superiore all’importo massimo garantito dallagaranzia fideiussoria e la pretesa inderogabilità della norma di cuiall’art. 1957 c.c.Numero registro generale 10375/2024Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 12805/2026Data pubblicazione 05/05/202618. La deduzione, che la controparte eccepisce essere affetta danovità in quanto estranea al giudizio di merito, risultainammissibile in quanto formulata in violazione del requisito apena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.c.p.,non essendo dalla ricorrente indicato dove e come nel giudizio dimerito essa sia entrata a far parte del contraddittorio instauratositra le parti.19. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.20. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore del controricorrente, seguono lasoccombenza.21. La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma exart. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]