CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 23/11/2021, confermava la sentenza del 29/01/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa pluriaggravata; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 640 cod. pen. e la mancanza della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pagina 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello di Milano ha evidenziato come dall'istruttoria fossero emersi una serie di elementi dai quali, logicamente, si evinceva la partecipazione dell'imputato a titolo di concorso, con la fornitura di un consapevole contributo agevolativo rispetto alla realizzazione della truffa, costituiti, in particolare: dall'indicazione, da parte dei testimoni, dell'Aloisi come anticipatore del contenuto dell'operazione truffaldina e come sempre presente e operativo a fianco del concorrente Sessa, del quale si era dichiarato socio; dalla divisione con il Sessa dei vantaggi economici della stessa operazione, in una misura che non avrebbe avuto ragion d'essere nel caso in cui l'Aloisi si fosse limitato a una mera "presentazione"; dalla conoscenza, in capo all'Aloisi, dell'abusivo esercizio della professione da parte del Sessa, non essendo concepibile che un professionista non disponesse di un conto corrente, sicché la conoscenza di tale circostanza poteva accompagnarsi solo alla condivisione di un programma illecito; dalla partecipazione agli incontri con la persona offesa, partecipazione che non avrebbe avuto ragion d'essere per un rnero intermediario); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondata, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); Osservato che, nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano, valorizzando la gravità dell'episodio e l'allarmante capacità a delinquere dell'Aloisi, ha logicamente giustificato la congruità della sanzione e, dunque, il giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del