CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2024
Cassazione n. 22263/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sull'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dell'istanza; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 febbraio 2024 la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla istanza, proposta il 15 gennaio 2024 da [OSCURATO:PERSONA], di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della stessa Corte del 28 settembre 2023 che lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 12.000 euro di multa per il reato dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e trasmesso gli atti alla Corte suprema di Cassazione. In particolare, la Corte d'appello ha rilevato che l'istanza di restituzione nel termine deve essere proposta al giudice dell'impugnazione ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen., e che, pertanto, nel caso in esame la competenza a deciderla appartiene alla Corte di Cassazione 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento dell'istanza Considerato in diritto 1. L'istanza è inammissibile. Il difensore che ha proposto l'istanza, avv. [OSCURATO:PERSONA], non è iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione (il collegio ha effettuato la verifica sull'albo disponibile sul sito del Consiglio nazionale forense il giorno della camera di consiglio). L'istanza incorre, pertanto, nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione". La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene applicabile tale norma, che espressamente riguarda il "ricorso", anche all'istanza di restituzione nel termine (Sez. 5, Sentenza n. 29340 del 19/04/2023, Suares, Rv. 284816; conformi Sez. 1, n. 32462 del 13/03/2015, Triossi, n . m . ; Sez. 5, Ordinanza n. 32829 del 12/07/2006, Iannazzo, Rv. 235200) Nella pronuncia Suares si evidenzia, infatti, che oltre alla norma dell'art. 613 cod. proc. pen. sopra citata, soccorre in tal senso anche l'art. 4, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla I. 22 gennaio 1934, n. 36, secondo cui «Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche ed al consiglio nazionale forense per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33», norma quest'ultima che al comma 1 prevede che «Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori», norme ancora vigenti per effetto deliirart. 1, comma 1, d .Igs. 10 dicembre 2009, n. 179. In definitiva, l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della stessa Corte del 28 settembre 2023, oggetto del presente giudizio, deve essere ritenuta inammissibile. 2. Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione. (Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388). P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istan