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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13056/2026

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tro2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], LES RELIEURS1827 SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivilegali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 233/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 01/06/2023 R.G.N. 110/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21423/2023Numero sezionale 1827/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con sentenza del giorno 1.6.2023 n. 233, la Corte d’appello diTorino respingeva l’appello principale dell’Inps (ed accoglievaquello incidentale delle società [OSCURATO:PERSONA] cooperativa socialee Tandem cooperativa sociale, in punto di spese) avverso lasentenza del Tribunale di Aosta che aveva accolto la domandadi queste ultime società volta ad ottenere il diritto a fruire dellaCassa [OSCURATO:PERSONA] per gli [OSCURATO:PERSONA] (CISOA) peri periodi meglio indicati in ricorso, dapprima autorizzatadall’Inps quindi annullata in autotutela, richiedendo le somme asuo tempo conguagliate con i contributi dovuti, oltre interessi esanzioni.Il Tribunale accoglieva la domanda azionata dalle cooperativesociali, perché ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90,l’adozione dei provvedimenti in autotutela da parte dell’Inps erastata tardiva, perché erano provvedimenti (consistentinell’annullamento delle autorizzazioni a fruire della cassaintegrazione CISOA) assunti tutti oltre il termine di 18 mesi dalmomento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o ditardivi erano, inoltre, irrispettosi del principio dell’affidamento.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, edaccoglieva l’appello incidentale sulle spese, proposto dallecooperative.Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre in cassazione sulla base didue motivi, mentre le cooperative sociali hanno resistito concontroricorso, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.CONSIDERATO CHENumero registro generale 21423/2023Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazioneN umero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 13056/2026di legge, in particolare, dell’art. 21-nonies, primo comma dellaData pubblicazione 06/05/2026legge n. 241/90 (nella versione ratione temporis applicabile)con riferimento agli artt. 8 primo comma, 14 primo comma, 15primo comma, 16 e 18 della legge n. 457/72, in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., perché l’oggetto del giudizio nonconcerneva le legittimità dell’atto di ritiro/annullamento delriconoscimento della prestazione previdenziale, sibbene ilrapporto previdenziale, cioè, la spettanza del bene della vitaconsistente nel diritto alla prestazione previdenziale e dunquel’allegazione e la prova dei necessari requisiti del diritto.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 8 primo comma e15 primo comma della legge n. 457/72, in relazione all’art. 2697c.c., in relazione all’art. 2697 c.p.c., perché la Corte d’appellonon si era avveduta che i documenti presentati dalle cooperative(relazione tecnica e documentazione idonea a provare lasussistenza delle variazioni climatiche, indicata qualepresupposto per la concessione del beneficio) non eranodocumenti sufficienti ad integrare la fattispecie normativa.Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento delsecondo.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La naturameramente ricognitiva del procedimento amministrativopreordinato all'accertamento, alla liquidazione eall'adempimento della prestazione pensionistica in favoredell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte delcompetente Istituto previdenziale, delle regole proprie delprocedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioniconcernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiegaNumero registro generale 21423/2023Numero sezionale 1827/2026incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nellN'uipmoerto edis rai ccolta generale 13056/2026Data pubblicazione 06/05/2026in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito diun'attività ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revocadella prestazione da parte dell'ente previdenziale, e nonall'attribuzione della stessa su iniziativa dell'assicurato; neconsegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutividell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamentodella prestazione previdenziale in ragione di disfunzioniprocedimentali addebitabili all'Istituto, salva, in tal caso, lapossibilità di chiedere il risarcimento del danno” (Cass. n.31954/2019).Si deve, pertanto, affermare che l’eventuale illegittimità delprovvedimento di annullamento, per asserita tardività, ai sensidell’art. 21-nonies della legge n. 241/90, che avrebbeingenerato il dedotto affidamento del destinatario, non incidesul giudizio di spettanza dei diritto al beneficio assistenzialerichiesto, in termini di controllo dell’organo giudicantedell’effettiva sussistenza dei requisiti del diritto al trattamentod’integrazione del salario dei lavoratori agricoli a tempoindeterminato della società richiedente, circostanzaerroneamente non affrontata dalla Corte d’appello (cfr. pag. 9della sentenza impugnata).In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, lasentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appellodi Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesaminiil merito della controversia, in termini di spettanza del beneficiorichiesto.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Numero registro generale 21423/2023Numero sezionale 1827/2026Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spNeusmeer od dei ral ccolta generale 13056/2026Data pubblicazione 06/05/2026presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.4.2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tro2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], LES RELIEURS1827 SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivilegali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 233/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 01/06/2023 R.G.N. 110/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21423/2023Numero sezionale 1827/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con sentenza del giorno 1.6.2023 n. 233, la Corte d’appello diTorino respingeva l’appello principale dell’Inps (ed accoglievaquello incidentale delle società [OSCURATO:PERSONA] cooperativa socialee Tandem cooperativa sociale, in punto di spese) avverso lasentenza del Tribunale di Aosta che aveva accolto la domandadi queste ultime società volta ad ottenere il diritto a fruire dellaCassa [OSCURATO:PERSONA] per gli [OSCURATO:PERSONA] (CISOA) peri periodi meglio indicati in ricorso, dapprima autorizzatadall’Inps quindi annullata in autotutela, richiedendo le somme asuo tempo conguagliate con i contributi dovuti, oltre interessi esanzioni.Il Tribunale accoglieva la domanda azionata dalle cooperativesociali, perché ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90,l’adozione dei provvedimenti in autotutela da parte dell’Inps erastata tardiva, perché erano provvedimenti (consistentinell’annullamento delle autorizzazioni a fruire della cassaintegrazione CISOA) assunti tutti oltre il termine di 18 mesi dalmomento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o ditardivi erano, inoltre, irrispettosi del principio dell’affidamento.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, edaccoglieva l’appello incidentale sulle spese, proposto dallecooperative.Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre in cassazione sulla base didue motivi, mentre le cooperative sociali hanno resistito concontroricorso, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.CONSIDERATO CHENumero registro generale 21423/2023Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazioneN umero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 13056/2026di legge, in particolare, dell’art. 21-nonies, primo comma dellaData pubblicazione 06/05/2026legge n. 241/90 (nella versione ratione temporis applicabile)con riferimento agli artt. 8 primo comma, 14 primo comma, 15primo comma, 16 e 18 della legge n. 457/72, in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., perché l’oggetto del giudizio nonconcerneva le legittimità dell’atto di ritiro/annullamento delriconoscimento della prestazione previdenziale, sibbene ilrapporto previdenziale, cioè, la spettanza del bene della vitaconsistente nel diritto alla prestazione previdenziale e dunquel’allegazione e la prova dei necessari requisiti del diritto.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 8 primo comma e15 primo comma della legge n. 457/72, in relazione all’art. 2697c.c., in relazione all’art. 2697 c.p.c., perché la Corte d’appellonon si era avveduta che i documenti presentati dalle cooperative(relazione tecnica e documentazione idonea a provare lasussistenza delle variazioni climatiche, indicata qualepresupposto per la concessione del beneficio) non eranodocumenti sufficienti ad integrare la fattispecie normativa.Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento delsecondo.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La naturameramente ricognitiva del procedimento amministrativopreordinato all'accertamento, alla liquidazione eall'adempimento della prestazione pensionistica in favoredell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte delcompetente Istituto previdenziale, delle regole proprie delprocedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioniconcernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiegaNumero registro generale 21423/2023Numero sezionale 1827/2026incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nellN'uipmoerto edis rai ccolta generale 13056/2026Data pubblicazione 06/05/2026in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito diun'attività ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revocadella prestazione da parte dell'ente previdenziale, e nonall'attribuzione della stessa su iniziativa dell'assicurato; neconsegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutividell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamentodella prestazione previdenziale in ragione di disfunzioniprocedimentali addebitabili all'Istituto, salva, in tal caso, lapossibilità di chiedere il risarcimento del danno” (Cass. n.31954/2019).Si deve, pertanto, affermare che l’eventuale illegittimità delprovvedimento di annullamento, per asserita tardività, ai sensidell’art. 21-nonies della legge n. 241/90, che avrebbeingenerato il dedotto affidamento del destinatario, non incidesul giudizio di spettanza dei diritto al beneficio assistenzialerichiesto, in termini di controllo dell’organo giudicantedell’effettiva sussistenza dei requisiti del diritto al trattamentod’integrazione del salario dei lavoratori agricoli a tempoindeterminato della società richiedente, circostanzaerroneamente non affrontata dalla Corte d’appello (cfr. pag. 9della sentenza impugnata).In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, lasentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appellodi Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesaminiil merito della controversia, in termini di spettanza del beneficiorichiesto. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Numero registro generale 21423/2023Numero sezionale 1827/2026Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spNeusmeer od dei ral ccolta generale 13056/2026Data pubblicazione 06/05/2026presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.4.2026.La PresidenteRossana Mancino
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