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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 maggio 2024

Cassazione n. 25896/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni, rassegnate dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si è riportato ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Gela in data 20 marzo 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art.73, commi 1 e 4 d.P.R. n.309/1990, e dal reato continuato di cui all'art.697 cp, con la recidiva nel quinquennio.

Il giudice di primo grado riteneva raggiunta la prova della detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di hashish pari a 894 dosi e della detenzione di due tirapugni ed un teaser, rinvenuti all'interno dell'abitazione in cui il medesimo imputato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.100,00 di multa, previa riqualificazione della prima condotta nella ipotesi lieve sanzionata dal V comma dell'art. 73 DPR 309/90 e con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.

La Corte distrettuale, investita degli appelli proposti dalla difesa dell'imputato e dal pubblico ministero, ha ritenuto, in conformità con la prima pronuncia, la sussistenza del reato di detenzione dello stupefacente a fini di spaccio in considerazione del quantitativo rinvenuto nella camera da letto occupata dall'imputato, dalla disponibilità di arnesi per il confezionamento di dosi, ed inoltre, sulla base del contenuto di alcuni messaggi rinvenuti sul telefono cellulare dello stesso Morgana ricevuti da soggetti che, con linguaggio criptico ("posso prendere a gancio?"), avevano avanzato richieste di fornitura di sostanza stupefacente "a credito", ricevendo dal medesimo risposta affermativa ("sì, vieni").

La stessa Corte, tuttavia, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero, ha escluso la lieve entità del fatto, osservando che, sebbene il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato non sia incompatibile con l'ipotesi lieve, le modalità dell'azione, e segnatamente la presenza di un sistema di video sorveglianza utile a controllare il perimetro dell'abitazione e quindi prevenire eventuali controlli di polizia, la consumazione della condotta da parte dell'imputato in costanza della sua sottoposizione agli arresti domiciliari, le trattative intercorse con assuntori per la cessione di dosi presso il luogo della cautela, le accurate modalità di occultamento della sostanza, nascosta nel cappuccio di un giubbotto, denoterebbero una significativa gravità del fatto.

In relazione alle attenuanti generiche, la Corte non ha condiviso la decisione del primo giudice, rilevando l'assenza di ragioni positive per il loro riconoscimento, atteso che la dedotta confessione da parte dell'imputato si è limitata soltanto al riconoscimento della detenzione di due tira pugni e l'atteggiamento collaborativo manifestato nel corso del processo, con il consenso all'acquisizione di accertamenti tecnici, è apparso di scarsa rilevanza, trattandosi di dati oggettivi fondati su analisi chimiche difficilmente contestabili.

Al contrario, il fatto che l'imputato avesse commesso i reati, pur essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e l'iscrizione nei casellario giudiziale del medesimo di un precedente, seppur risalente nel tempo, insieme alle plurime ed eterogenee violazioni di legge oggetto di contestazione, risulterebbero in contrasto con il riconoscimento delle generiche accordato dal primo giudice.Conseguentemente, ha riformato la decisione di prime cure anche nel trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 18.100,00 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha eccepito l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606, lett.

B), cpp, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 4, d.p.r. 309/90.

Al riguardo, ha evidenziato che la Corte di Appello non avrebbe fornito adeguata motivazione rispetto alle censure sollevate dalla difesa con cui è stata contestata l'assenza di elementi da cui desumere, con ragionevole probabilità, che l'imputato possedesse droga a fini di spaccio e non per uso esclusivamente personale.

In particolare lo stesso Morgana, nonostante il continuo monitoraggio da parte delle forze dell'ordine in conseguenza della sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, non è stato mai visto assumere condotte significative della cessione a terzi di sostanza stupefacente o intrattenere contatti con possibili acquirenti; priva di significato risulterebbe la messaggistica riscontrata sul telefono cellulare, stante l'assenza di riferimenti espliciti a sostanza stupefacente.

Allo stesso modo, non univoca la circostanza relativa alla detenzione di arnesi per il confezionamento in dosi, in quanto utilizzabili anche al fine dell'uso personale; e così pure il quantitativo rinvenuto, destinato a soddisfare le proprie esigenze per un arco temporale medio, anche in considerazione dello stato di sottoposizione alla custodia cautelare che non avrebbe consentito un frequente approvvigionamento. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato inosservanza dell'erronea applicazione della legge penale e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla riqualificazione della condotta nella previsione più grave di cui all'articolo 73, commi 1 e 4, d.p.r. 309/90 a seguito dell'accoglimento dell'appello del pubblico ministero.

Al riguardo ha eccepito l'insufficienza delle motivazioni esposte, atteso che la dedotta attitudine dell'imputato a procurarsi la disponibilità di quantitativi di hashish anche non modesti, non risulterebbe univocamente sintomatica dello stabile inserimento nella rete distributiva di sostanze stupefacenti, stante la facilità per chiunque di accedere al mercato clandestino degli stupefacenti.

Inoltre, la ritenuta gravità del fatto risulterebbe incongrua a fronte della qualità della stupefacente e del mancato ritrovamento di danaro quale provento di spaccio; ha altresì contestato le circostanze prospettate nella sentenza impugnata al fine di dimostrare la professionalità nella detenzione finalizzata allo spaccio e, in particolare, le rudimentali modalità di occultamento nel cappuccio di un giubbotto; ha eccepito il travisamento del fatto riguardante l'installazione di un sistema di video sorveglianza intorno all'abitazione asseritamente finalizzato a prevenire i controlli, atteso che dall'istruttoria svolta sarebbe emerso il difetto di funzionamento dell'impianto.

2.3. Con il terzo motivo, ha contestato l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La corte di merito, in proposito non avrebbe fornito spiegazioni -logiche e congrue- in ordine alle ragioni ostative alla concedibilità delle predette attenuanti, trascurando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve dar conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, indicando gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, pur senza la necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti in positivo e negativo. 4.11 Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

5. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato In particolare, i giudici di merito, per quanto concerne l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente in ordine alla detenzione dello stupefacente a fini di spaccio, hanno concordemente evidenziato l'indubbia pregnanza degli elementi probatori raccolti, giungendo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza immune da censure, Nella specie, attraverso argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, hanno valorizzato una serie di elementi di fatto emergenti dagli atti processuali, traendo da essi, all'esito di un esame complessivo, la prova destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta.

In particolare, sono stati valorizzati in tal senso i seguenti elementi: a) il consistente dato ponderale della sostanza stupefacente sequestrata al Morgana ( tre distinte porzioni di hashish del peso complessivo di gr 92,476 netti, da cui sono ricavabili 894 dosi medie singole ); b) le modalità di custodia dello stupefacente (rinvenuta all'interno di un armadio, occultata nel cappuccio di una felpa, suddivisa in porzioni); c) la detenzione di materiale utile per il confezionamento e lo smercio dello stupefacente (rinvenimento di un bilancino di precisione, nonchè di una busta strappata in cellophane, dalla quale era possibile ricavare involucri per il confezionamento delle dosi ); d) i messaggi rinvenuti sullo snnartphone sequestrato al Morgana ricevuti da soggetti che, con linguaggio criptico ("posso prendere a gancio?"), avevano avanzato richieste di fornitura stupefacente "a credito", ricevendo dal medesimo risposta affermativa ("sì, vieni").

A,4 4 La Corte di merito ha ulteriormente valorizzato il compimento delle attività illecite durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari e l'installazione di un sistema di telecamere, all'esterno dell'abitazione, destinate dal Morgana ad eludere - con scaltrezza - eventuali controlli delle forze dell'ordine.

La suddetta motivazione, oltre che congrua e priva di vizi logici, è anche in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 4 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923 Le censure difensiva, tutte ispirate alla ipotesi alternativa di un uso personale dello stupefacente trovato nell'abitazione dell'imputazione, non trovano alcun serio aggancio.

La valutazione complessiva degli elementi di fatto sopra illustrati - nel significato condiviso dai giudici di merito - non può essere superata dalla prospettata destinazione all'uso personale.

Va premesso che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (cfr. ex multis Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; conf.

Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290).

Nel caso concreto, alla luce degli elementi suindicati e della loro convergenza, correttamente è stata trascurata l'ipotesi di un uso personale, peraltro avanzata in forma del tutto generica e comunque - come si detto in sede di merito - scarsamente compatibile con il dato ponderale (894 dosi).

Ed in ogni caso, i giudici di primo e secondo grado hanno giustamente ritenuto decisivo lo scambio di messaggi propedeutici ad una attività di spaccio rinvenuti sullo smartphone del Morgana; e così, leggendo le conversazioni alla luce degli ulteriori riscontri costituiti dalla disponibilità di un considerevole quantitativo di droga e della disponibilità di arnesi per il confezionamento di dosi, hanno correttamente decifrato il significato delle espressioni richiamate ("posso prendere a gancio?" ...

"sì, vieni"), escludendo interpretazioni alternative prive di alcun senso.Si rammenta che una diversa lettura delle evidenze dimostrative acquisite non può ritenersi consentita in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ( in tal caso neppure) indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

In ogni caso, generica ed aspecifica appare la deduzione contenuta in ricorso secondo cui nei messaggi non si parla espressamente di sostanza stupefacente, atteso che non viene neppure proposta una diversa lettura del linguaggio criptico, di consueto impiegato in siffatte attività illecite.

Di qui l'infondatezza delle doglianze concernenti l'affermazione della responsabilità dell'imputato, prive di un adeguato confronto con le razionali considerazioni delle due sentenze di merito, che sul punto risultano conformi, ed in ciascuna delle quali è stata compiuta un'attenta e coerente disamina delle fonti dimostrative disponibili.

2. In relazione al secondo motivo, relativo al diniego dell'ipotesi di cui al comma V del d.P.R. n. 309 del 90, la sentenza impugnata non presenta vizi di legittimità, per cui la censura è da ritenersi infondata.

Occorre premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'ipotesi della lieve entità può essere riconosciuta solo nei casi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri La questione va affrontata alla luce delle coordinate ermeneutiche definite dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento costante, àncora l' ipotesi lieve di cui al comma 5, dell'art. 73 cit. - originariamente costituente una mera attenuante della ipotesi base - ad un apprezzamento complessivo da compiere in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, potendo la stessa essere "riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).

La Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione ed alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice / alternativamente, "riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri".

Tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, data "la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso".

Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri". (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076) Nell'ordinanza impugnata è stato fatto buon governo dei principi ermeneutici in materia e, con motivazione non incongrua né contraddittoria, è stata compiuta una valutazione complessiva, tenendo conto di una serie di elementi sintomatici della gravità del fatto, non compensabili con altri di segno contrario.

Ciò posto, in maniera pertinente, i giudici di merito hanno rimarcato la gravità del fatto, sottolineando la circostanza che la sostanza stupefacente era destinata alla cessione utilizzando come base la stessa abitazione in cui il Morgana si trovava in regime di arresti domiciliari; ed inoltre che il numero di dosi medie rinvenute in suo possesso (894) era tutt'altro che irrisorio; ed infine, sempre con riferimento alle modalità dell'azione - che, con particolare scaltrezza, erano stati adottati accorgimenti tecnici - specialmente l'istallazione di un sistema di videosorveglianza - utili a porre a riparo le condotte illecite da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

Sull'ultima circostanza, la Corte di merito ha pure correttamente argomentato in ordine all'effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo, ricavandolo dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di esame dibattimentale in data 13 febbraio 2023, con statuizione che non risulta affatto specificamente censurata.

Tali elementi, valutati unitariamente, sono stati ritenuti ragionevolmente ostativi a una qualificazione giuridica della vicenda in termini di lieve entità, per cui anche in tal caso non vi è spazio per l'accoglimento della doglianza difensiva.

3. Il terzo motivo, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta infondato.

In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, -il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella quale, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo decisive la non incensuratezza, la commissione del fatto allorquando l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari, oltre alla eterogeneità delle imputazioni (essendo stata accertata anche la contestata violazione dell'art.697 c.p.), con motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica.

A fronte della specifica indicazione degli elementi che, secondo il giudice d'appello, ostacolavano la concessione delle attenuanti generiche, l'imputato, con l'atto di appello, avrebbe dovuto dare indicazione dei contrapposti elementi, dai quali trarre la dimostrazione sulla meritevolezza delle invocate attenuanti.

Ed invece, l'appellante si è limitato a dedurre l'asserita carenza di motivi in ordine alla ritenuta assenza di elementi di segno positivo, con argomentazione del tutto generica ed aspecifica.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni, rassegnate dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si è riportato ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Gela in data 20 marzo 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art.73, commi 1 e 4 d.P.R. n.309/1990, e dal reato continuato di cui all'art.697 cp, con la recidiva nel quinquennio. Il giudice di primo grado riteneva raggiunta la prova della detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di hashish pari a 894 dosi e della detenzione di due tirapugni ed un teaser, rinvenuti all'interno dell'abitazione in cui il medesimo imputato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.100,00 di multa, previa riqualificazione della prima condotta nella ipotesi lieve sanzionata dal V comma dell'art. 73 DPR 309/90 e con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. La Corte distrettuale, investita degli appelli proposti dalla difesa dell'imputato e dal pubblico ministero, ha ritenuto, in conformità con la prima pronuncia, la sussistenza del reato di detenzione dello stupefacente a fini di spaccio in considerazione del quantitativo rinvenuto nella camera da letto occupata dall'imputato, dalla disponibilità di arnesi per il confezionamento di dosi, ed inoltre, sulla base del contenuto di alcuni messaggi rinvenuti sul telefono cellulare dello stesso Morgana ricevuti da soggetti che, con linguaggio criptico ("posso prendere a gancio?"), avevano avanzato richieste di fornitura di sostanza stupefacente "a credito", ricevendo dal medesimo risposta affermativa ("sì, vieni"). La stessa Corte, tuttavia, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero, ha escluso la lieve entità del fatto, osservando che, sebbene il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato non sia incompatibile con l'ipotesi lieve, le modalità dell'azione, e segnatamente la presenza di un sistema di video sorveglianza utile a controllare il perimetro dell'abitazione e quindi prevenire eventuali controlli di polizia, la consumazione della condotta da parte dell'imputato in costanza della sua sottoposizione agli arresti domiciliari, le trattative intercorse con assuntori per la cessione di dosi presso il luogo della cautela, le accurate modalità di occultamento della sostanza, nascosta nel cappuccio di un giubbotto, denoterebbero una significativa gravità del fatto. In relazione alle attenuanti generiche, la Corte non ha condiviso la decisione del primo giudice, rilevando l'assenza di ragioni positive per il loro riconoscimento, atteso che la dedotta confessione da parte dell'imputato si è limitata soltanto al riconoscimento della detenzione di due tira pugni e l'atteggiamento collaborativo manifestato nel corso del processo, con il consenso all'acquisizione di accertamenti tecnici, è apparso di scarsa rilevanza, trattandosi di dati oggettivi fondati su analisi chimiche difficilmente contestabili. Al contrario, il fatto che l'imputato avesse commesso i reati, pur essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e l'iscrizione nei casellario giudiziale del medesimo di un precedente, seppur risalente nel tempo, insieme alle plurime ed eterogenee violazioni di legge oggetto di contestazione, risulterebbero in contrasto con il riconoscimento delle generiche accordato dal primo giudice.Conseguentemente, ha riformato la decisione di prime cure anche nel trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 18.100,00 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha eccepito l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606, lett. B), cpp, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 4, d.p.r. 309/90. Al riguardo, ha evidenziato che la Corte di Appello non avrebbe fornito adeguata motivazione rispetto alle censure sollevate dalla difesa con cui è stata contestata l'assenza di elementi da cui desumere, con ragionevole probabilità, che l'imputato possedesse droga a fini di spaccio e non per uso esclusivamente personale. In particolare lo stesso Morgana, nonostante il continuo monitoraggio da parte delle forze dell'ordine in conseguenza della sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, non è stato mai visto assumere condotte significative della cessione a terzi di sostanza stupefacente o intrattenere contatti con possibili acquirenti; priva di significato risulterebbe la messaggistica riscontrata sul telefono cellulare, stante l'assenza di riferimenti espliciti a sostanza stupefacente. Allo stesso modo, non univoca la circostanza relativa alla detenzione di arnesi per il confezionamento in dosi, in quanto utilizzabili anche al fine dell'uso personale; e così pure il quantitativo rinvenuto, destinato a soddisfare le proprie esigenze per un arco temporale medio, anche in considerazione dello stato di sottoposizione alla custodia cautelare che non avrebbe consentito un frequente approvvigionamento. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato inosservanza dell'erronea applicazione della legge penale e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla riqualificazione della condotta nella previsione più grave di cui all'articolo 73, commi 1 e 4, d.p.r. 309/90 a seguito dell'accoglimento dell'appello del pubblico ministero. Al riguardo ha eccepito l'insufficienza delle motivazioni esposte, atteso che la dedotta attitudine dell'imputato a procurarsi la disponibilità di quantitativi di hashish anche non modesti, non risulterebbe univocamente sintomatica dello stabile inserimento nella rete distributiva di sostanze stupefacenti, stante la facilità per chiunque di accedere al mercato clandestino degli stupefacenti. Inoltre, la ritenuta gravità del fatto risulterebbe incongrua a fronte della qualità della stupefacente e del mancato ritrovamento di danaro quale provento di spaccio; ha altresì contestato le circostanze prospettate nella sentenza impugnata al fine di dimostrare la professionalità nella detenzione finalizzata allo spaccio e, in particolare, le rudimentali modalità di occultamento nel cappuccio di un giubbotto; ha eccepito il travisamento del fatto riguardante l'installazione di un sistema di video sorveglianza intorno all'abitazione asseritamente finalizzato a prevenire i controlli, atteso che dall'istruttoria svolta sarebbe emerso il difetto di funzionamento dell'impianto. 2.3. Con il terzo motivo, ha contestato l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La corte di merito, in proposito non avrebbe fornito spiegazioni -logiche e congrue- in ordine alle ragioni ostative alla concedibilità delle predette attenuanti, trascurando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve dar conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, indicando gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, pur senza la necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti in positivo e negativo. 4.11 Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato In particolare, i giudici di merito, per quanto concerne l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente in ordine alla detenzione dello stupefacente a fini di spaccio, hanno concordemente evidenziato l'indubbia pregnanza degli elementi probatori raccolti, giungendo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza immune da censure, Nella specie, attraverso argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, hanno valorizzato una serie di elementi di fatto emergenti dagli atti processuali, traendo da essi, all'esito di un esame complessivo, la prova destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta. In particolare, sono stati valorizzati in tal senso i seguenti elementi: a) il consistente dato ponderale della sostanza stupefacente sequestrata al Morgana ( tre distinte porzioni di hashish del peso complessivo di gr 92,476 netti, da cui sono ricavabili 894 dosi medie singole ); b) le modalità di custodia dello stupefacente (rinvenuta all'interno di un armadio, occultata nel cappuccio di una felpa, suddivisa in porzioni); c) la detenzione di materiale utile per il confezionamento e lo smercio dello stupefacente (rinvenimento di un bilancino di precisione, nonchè di una busta strappata in cellophane, dalla quale era possibile ricavare involucri per il confezionamento delle dosi ); d) i messaggi rinvenuti sullo snnartphone sequestrato al Morgana ricevuti da soggetti che, con linguaggio criptico ("posso prendere a gancio?"), avevano avanzato richieste di fornitura stupefacente "a credito", ricevendo dal medesimo risposta affermativa ("sì, vieni"). A,4 4 La Corte di merito ha ulteriormente valorizzato il compimento delle attività illecite durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari e l'installazione di un sistema di telecamere, all'esterno dell'abitazione, destinate dal Morgana ad eludere - con scaltrezza - eventuali controlli delle forze dell'ordine. La suddetta motivazione, oltre che congrua e priva di vizi logici, è anche in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 4 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923 Le censure difensiva, tutte ispirate alla ipotesi alternativa di un uso personale dello stupefacente trovato nell'abitazione dell'imputazione, non trovano alcun serio aggancio. La valutazione complessiva degli elementi di fatto sopra illustrati - nel significato condiviso dai giudici di merito - non può essere superata dalla prospettata destinazione all'uso personale. Va premesso che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (cfr. ex multis Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; conf. Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290). Nel caso concreto, alla luce degli elementi suindicati e della loro convergenza, correttamente è stata trascurata l'ipotesi di un uso personale, peraltro avanzata in forma del tutto generica e comunque - come si detto in sede di merito - scarsamente compatibile con il dato ponderale (894 dosi). Ed in ogni caso, i giudici di primo e secondo grado hanno giustamente ritenuto decisivo lo scambio di messaggi propedeutici ad una attività di spaccio rinvenuti sullo smartphone del Morgana; e così, leggendo le conversazioni alla luce degli ulteriori riscontri costituiti dalla disponibilità di un considerevole quantitativo di droga e della disponibilità di arnesi per il confezionamento di dosi, hanno correttamente decifrato il significato delle espressioni richiamate ("posso prendere a gancio?" ... "sì, vieni"), escludendo interpretazioni alternative prive di alcun senso.Si rammenta che una diversa lettura delle evidenze dimostrative acquisite non può ritenersi consentita in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ( in tal caso neppure) indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). In ogni caso, generica ed aspecifica appare la deduzione contenuta in ricorso secondo cui nei messaggi non si parla espressamente di sostanza stupefacente, atteso che non viene neppure proposta una diversa lettura del linguaggio criptico, di consueto impiegato in siffatte attività illecite. Di qui l'infondatezza delle doglianze concernenti l'affermazione della responsabilità dell'imputato, prive di un adeguato confronto con le razionali considerazioni delle due sentenze di merito, che sul punto risultano conformi, ed in ciascuna delle quali è stata compiuta un'attenta e coerente disamina delle fonti dimostrative disponibili. 2. In relazione al secondo motivo, relativo al diniego dell'ipotesi di cui al comma V del d.P.R. n. 309 del 90, la sentenza impugnata non presenta vizi di legittimità, per cui la censura è da ritenersi infondata. Occorre premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'ipotesi della lieve entità può essere riconosciuta solo nei casi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri La questione va affrontata alla luce delle coordinate ermeneutiche definite dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento costante, àncora l' ipotesi lieve di cui al comma 5, dell'art. 73 cit. - originariamente costituente una mera attenuante della ipotesi base - ad un apprezzamento complessivo da compiere in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, potendo la stessa essere "riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). La Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione ed alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice / alternativamente, "riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri". Tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, data "la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso". Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri". (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076) Nell'ordinanza impugnata è stato fatto buon governo dei principi ermeneutici in materia e, con motivazione non incongrua né contraddittoria, è stata compiuta una valutazione complessiva, tenendo conto di una serie di elementi sintomatici della gravità del fatto, non compensabili con altri di segno contrario. Ciò posto, in maniera pertinente, i giudici di merito hanno rimarcato la gravità del fatto, sottolineando la circostanza che la sostanza stupefacente era destinata alla cessione utilizzando come base la stessa abitazione in cui il Morgana si trovava in regime di arresti domiciliari; ed inoltre che il numero di dosi medie rinvenute in suo possesso (894) era tutt'altro che irrisorio; ed infine, sempre con riferimento alle modalità dell'azione - che, con particolare scaltrezza, erano stati adottati accorgimenti tecnici - specialmente l'istallazione di un sistema di videosorveglianza - utili a porre a riparo le condotte illecite da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Sull'ultima circostanza, la Corte di merito ha pure correttamente argomentato in ordine all'effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo, ricavandolo dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di esame dibattimentale in data 13 febbraio 2023, con statuizione che non risulta affatto specificamente censurata. Tali elementi, valutati unitariamente, sono stati ritenuti ragionevolmente ostativi a una qualificazione giuridica della vicenda in termini di lieve entità, per cui anche in tal caso non vi è spazio per l'accoglimento della doglianza difensiva. 3. Il terzo motivo, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta infondato. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, -il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella quale, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo decisive la non incensuratezza, la commissione del fatto allorquando l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari, oltre alla eterogeneità delle imputazioni (essendo stata accertata anche la contestata violazione dell'art.697 c.p.), con motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica. A fronte della specifica indicazione degli elementi che, secondo il giudice d'appello, ostacolavano la concessione delle attenuanti generiche, l'imputato, con l'atto di appello, avrebbe dovuto dare indicazione dei contrapposti elementi, dai quali trarre la dimostrazione sulla meritevolezza delle invocate attenuanti. Ed invece, l'appellante si è limitato a dedurre l'asserita carenza di motivi in ordine alla ritenuta assenza di elementi di segno positivo, con argomentazione del tutto generica ed aspecifica. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna
Sentenza Cassazione n. 25896/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris