Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1306/2020
ECLI:EU:T:2020:282
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0506_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 giugno 2020 – Polonia/Commissione
(Causa T‑506/18)
«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Sostegno specifico per il settore del tabacco – Spese effettuate dalla Polonia – Controlli essenziali – Rettifiche forfettarie – Obbligo di motivazione»
1.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2)
(v. punti 30‑32, 108)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 3)
(v. punto 43)
3.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli inaffidabili – Rifiuto di imputazione al Fondo
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013)
(v. punti 63‑65, 69, 83, 84)
4.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Fissazione delle regole di ammissibilità a livello nazionale – Obbligo degli Stati membri di istituire un regime di sanzioni in caso di inosservanza – Portata
(Regolamenti del Consiglio n. 2988/95, art. 2, § 1, e n. 73/2009, art. 21, § 1; regolamento della Commissione n. 1122/2009, art. 69)
(v. punti 94, 95)
5.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subìte dai Fondi – Spese irregolari non determinabili con sufficiente precisione – Valutazione fondata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2)
(v. punto 109)
6.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Controlli che non forniscono garanzie sufficienti di regolarità delle domande – Ammissibilità dell’applicazione di un’aliquota forfettaria del 5% in caso di carenze constatate nel corso di un unico controllo essenziale
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; comunicazione della Commissione C(2015) 3675 final]
(v. punti 110‑113)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (
GU 2018, L 152, pag. 29
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.