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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1306/2020

ECLI:EU:T:2020:282
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0506_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 giugno 2020 – Polonia/Commissione (Causa T‑506/18) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Sostegno specifico per il settore del tabacco – Spese effettuate dalla Polonia – Controlli essenziali – Rettifiche forfettarie – Obbligo di motivazione»

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2) (v. punti 30‑32, 108)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 3) (v. punto 43)

3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli inaffidabili – Rifiuto di imputazione al Fondo (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013) (v. punti 63‑65, 69, 83, 84)

4. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Fissazione delle regole di ammissibilità a livello nazionale – Obbligo degli Stati membri di istituire un regime di sanzioni in caso di inosservanza – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 2988/95, art. 2, § 1, e n. 73/2009, art. 21, § 1; regolamento della Commissione n. 1122/2009, art. 69) (v. punti 94, 95)

5. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subìte dai Fondi – Spese irregolari non determinabili con sufficiente precisione – Valutazione fondata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2) (v. punto 109)

6. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Controlli che non forniscono garanzie sufficienti di regolarità delle domande – Ammissibilità dell’applicazione di un’aliquota forfettaria del 5% in caso di carenze constatate nel corso di un unico controllo essenziale [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; comunicazione della Commissione C(2015) 3675 final] (v. punti 110‑113) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2018, L 152, pag. 29 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0506_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 giugno 2020 – Polonia/Commissione (Causa T‑506/18) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Sostegno specifico per il settore del tabacco – Spese effettuate dalla Polonia – Controlli essenziali – Rettifiche forfettarie – Obbligo di motivazione» 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2) (v. punti 30‑32, 108) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 3) (v. punto 43) 3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli inaffidabili – Rifiuto di imputazione al Fondo (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013) (v. punti 63‑65, 69, 83, 84) 4. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Fissazione delle regole di ammissibilità a livello nazionale – Obbligo degli Stati membri di istituire un regime di sanzioni in caso di inosservanza – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 2988/95, art. 2, § 1, e n. 73/2009, art. 21, § 1; regolamento della Commissione n. 1122/2009, art. 69) (v. punti 94, 95) 5. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subìte dai Fondi – Spese irregolari non determinabili con sufficiente precisione – Valutazione fondata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2) (v. punto 109) 6. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Controlli che non forniscono garanzie sufficienti di regolarità delle domande – Ammissibilità dell’applicazione di un’aliquota forfettaria del 5% in caso di carenze constatate nel corso di un unico controllo essenziale [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; comunicazione della Commissione C(2015) 3675 final] (v. punti 110‑113) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2018, L 152, pag. 29 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
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