Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 1973

Cassazione n. 19406/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1973 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 17/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 29/10/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640, cod.pen.

Deduce:

1.1. "Violazione di legge penale in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per avere la Corte di appello di Milano erroneamente applicato l'art. 133 c.p. in punto di non individuazione delle attenuanti ex art. 62-bis, c.p. con carattere di prevalenza, previa disapplicazione della recidiva contestata; violazione di legge in relazione all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al punto della sentenza relativo all'aumento ex art. 81 cpv. c.p. operato".

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le argomentazioni esposte con il ricorso in relazione alle circostanze attenuanti generiche, alla possibilità di escludere la recidiva qualificata e all'aumento di pena per la continuazione propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga sKJ-- DEPOSITATO I9A9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1973 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 17/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 29/10/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640, cod.pen. Deduce: 1.1. "Violazione di legge penale in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per avere la Corte di appello di Milano erroneamente applicato l'art. 133 c.p. in punto di non individuazione delle attenuanti ex art. 62-bis, c.p. con carattere di prevalenza, previa disapplicazione della recidiva contestata; violazione di legge in relazione all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al punto della sentenza relativo all'aumento ex art. 81 cpv. c.p. operato". 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le argomentazioni esposte con il ricorso in relazione alle circostanze attenuanti generiche, alla possibilità di escludere la recidiva qualificata e all'aumento di pena per la continuazione propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga sKJ-- DEPOSITATO I9A9
Sentenza Cassazione n. 19406/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris