CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, rappresentatoe difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n. 966/2025 depositata il 20/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione delsopravvenuto intervento normativo;Numero registro generale 21799/2025Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8777/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.Il consigliere delegato