CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 16757/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30521/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappr. e dif. dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’[OSCURATO:PERSONA]- BOLOGNA n.613/2021 depositata il 27/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 30521/2021 Numero sezionale 1770/2025 Numero di raccolta generale 16757/2025 Data pubblicazione 23/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento Così deciso in Roma, il 22/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30521/2021 Numero sezionale 1770/2025 Numero di raccolta generale 16757/2025 Data pubblicazione 23/06/2025