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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 16246/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12924-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 78/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/01/2021;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12924/2021 Numero sezionale 2854/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del Numero di raccolta generale 16246/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi, ricorso avverso la sentenza n. 78/2021, depositata il 19.01.2021, con cui la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza n. 3420 del 29.12.2016 del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la querela di falso dalla stessa proposta, avente ad oggetto il verbale di constatazione del 29.20.2020 della Guardia di Finanza di Vicenza; che, in particolare, il giudice di secondo grado ha evidenziato che, con riferimento alla contestazione di falsità (ideologica) del verbale della G.d.f. svolta dalla ricorrente – gli accertatori avrebbero inserito i dati di alcune fatture in una tabella, invertendone i valori sotto il profilo contabile “secondo un non condivisibile approccio metodologico” , pervenendo cosi a “rappresentare falsamente un valore di acquisto” – non era proponibile la querela di falso, esulando dall’ambito di operatività dell’art. 2700 cod. civ. le ricostruzioni contabili poste in essere dagli accertatori, non integrando le stesse né dichiarazioni, né tantomeno “fatti”, trattandosi di attività di carattere valutativo sprovviste di fede privilegiata e contestabili con i normali mezzi di prova; - che gli intimati [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha depositato le memoria ex art. 380 bis. c.p.c.; CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 cod. civ., 221 e ss. cod. proc. civ., 476 e 479 cod. pen., sul rilievo che, ad avviso della ricorrente, lo strumento processuale della querela di falso sia ammissibile nei confronti degli atti pubblici affetti da falsità ideologica, F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12924/2021 Numero sezionale 2854/2022 Numero di raccolta generale 16246/2022 come si evincerebbe da una complessa e ragionata interpretazione sistematica Data pubblicazione 19/05/2022 delle norme civilistiche e delle norme penali in materia di falso;

2. che il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.; che, in particolare, posto che l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, a norma dell’art. 2700 cod. proc. civ., della sola provenienza dell’atto da chi ne appare sottoscrittore, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non anche della veridicità del contenuto, ne consegue che la querela di falso sarà esperibile solo nel caso di falsità materiale dell’atto, ma non quindi quando sia soltanto invocata la sua falsità ideologica, potendo il contenuto dell’atto essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità (vedi Cass. n. 24461/2018; Cass. n. 24841/2020); che, nel caso di specie, dalla non contestata ricostruzione della Corte d’Appello emerge che la ricorrente non ha invocato la falsità materiale del verbale di accertamento della G.d.F., nei termini descritti dall’art. 2700 cod. proc. civ., bensì la falsità del suo contenuto, contestando, in particolare, l’attività valutativa compiuta dagli accertatori in quanto frutto di “non condivisibile approccio metodologico”; che, pertanto, l’affermazione della ricorrente secondo cui sarebbe proponibile la querela di falso anche in caso falsità ideologica dell’atto pubblico è del tutto priva di fondamento;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115,116, 183 e 183 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello consentito l’attività istruttoria;

4. che il motivo è assorbito; - che non si liquidano le spese di lite, non avendo gli intimati svolto difese; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € di cui € 100,00 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12924/2021 Numero sezionale 2854/2022 Numero di raccolta generale 16246/2022 Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della Data pubblicazione 19/05/2022 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma il 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12924-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 78/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/01/2021;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12924/2021 Numero sezionale 2854/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del Numero di raccolta generale 16246/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi, ricorso avverso la sentenza n. 78/2021, depositata il 19.01.2021, con cui la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza n. 3420 del 29.12.2016 del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la querela di falso dalla stessa proposta, avente ad oggetto il verbale di constatazione del 29.20.2020 della Guardia di Finanza di Vicenza; che, in particolare, il giudice di secondo grado ha evidenziato che, con riferimento alla contestazione di falsità (ideologica) del verbale della G.d.f. svolta dalla ricorrente – gli accertatori avrebbero inserito i dati di alcune fatture in una tabella, invertendone i valori sotto il profilo contabile “secondo un non condivisibile approccio metodologico” , pervenendo cosi a “rappresentare falsamente un valore di acquisto” – non era proponibile la querela di falso, esulando dall’ambito di operatività dell’art. 2700 cod. civ. le ricostruzioni contabili poste in essere dagli accertatori, non integrando le stesse né dichiarazioni, né tantomeno “fatti”, trattandosi di attività di carattere valutativo sprovviste di fede privilegiata e contestabili con i normali mezzi di prova; - che gli intimati [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha depositato le memoria ex art. 380 bis. c.p.c.; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 cod. civ., 221 e ss. cod. proc. civ., 476 e 479 cod. pen., sul rilievo che, ad avviso della ricorrente, lo strumento processuale della querela di falso sia ammissibile nei confronti degli atti pubblici affetti da falsità ideologica, F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12924/2021 Numero sezionale 2854/2022 Numero di raccolta generale 16246/2022 come si evincerebbe da una complessa e ragionata interpretazione sistematica Data pubblicazione 19/05/2022 delle norme civilistiche e delle norme penali in materia di falso; 2. che il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.; che, in particolare, posto che l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, a norma dell’art. 2700 cod. proc. civ., della sola provenienza dell’atto da chi ne appare sottoscrittore, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non anche della veridicità del contenuto, ne consegue che la querela di falso sarà esperibile solo nel caso di falsità materiale dell’atto, ma non quindi quando sia soltanto invocata la sua falsità ideologica, potendo il contenuto dell’atto essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità (vedi Cass. n. 24461/2018; Cass. n. 24841/2020); che, nel caso di specie, dalla non contestata ricostruzione della Corte d’Appello emerge che la ricorrente non ha invocato la falsità materiale del verbale di accertamento della G.d.F., nei termini descritti dall’art. 2700 cod. proc. civ., bensì la falsità del suo contenuto, contestando, in particolare, l’attività valutativa compiuta dagli accertatori in quanto frutto di “non condivisibile approccio metodologico”; che, pertanto, l’affermazione della ricorrente secondo cui sarebbe proponibile la querela di falso anche in caso falsità ideologica dell’atto pubblico è del tutto priva di fondamento; 3. che con il secondo motivo è stata dedotta la falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115,116, 183 e 183 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello consentito l’attività istruttoria; 4. che il motivo è assorbito; - che non si liquidano le spese di lite, non avendo gli intimati svolto difese; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € di cui € 100,00 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12924/2021 Numero sezionale 2854/2022 Numero di raccolta generale 16246/2022 Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della Data pubblicazione 19/05/2022 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma il 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C
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