Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:T:1998:75
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994B0367(02) - IT Avis juridique important | 61994B0367(02) Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 29 aprile 1998. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Trattato CECA - Ricorso di annullamento avverso una decision implicita di rigetto - Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento in diritto. - [OSCURATO:PERSONA]367/94. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00705 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Ricorso proposto da un produttore di carbone contro una decisione implicita di rigetto della [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua messa in mora ai sensi dell'art. 35 del Trattato CECA - Decisione ritenuta risultare dall'astensione della [OSCURATO:PERSONA] di respingere immediatamente una denuncia nella quale vengano addebitate al detto produttore violazioni alle regole di concorrenza del Trattato CECA - Ricorso manifestamente infondato [Trattato CECA, artt. 4, lett. d), 35, 65 e 66, n. 7]

[OSCURATO:PERSONA]

E' manifestamente infondato il ricorso proposto da un produttore di carbone avverso una decisione implicita di rigetto della [OSCURATO:PERSONA] che si ritiene risultare dall'astensione di quest'ultima, dopo la sua messa in mora ai sensi dell'art. 35 del Trattato CECA, dal rigettare immediatamente una denuncia nella quale vengano addebitate al detto produttore violazioni degli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA.

Infatti, quando viene adita con una denuncia siffatta, la [OSCURATO:PERSONA], non solo non è tenuta a respingerla senza procedere previamente al suo esame, ma ha per di più l'obbligo di procedere a tale esame.

L'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza da un denunciante, al fine di valutare se da tali elementi emerga un comportamento atto a falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, dev'essere rispettato in particolare quando la [OSCURATO:PERSONA] opera nel contesto del Trattato CECA, in cui dispone di una competenza esclusiva.

Del resto, se, a conclusione di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] dovesse adottare una decisione che rigetta la denuncia, essa sarebbe, comunque, tenuta ad esporre i fatti e le considerazioni che stanno a fondamento delle sue conclusioni, poiché l'eventuale controllo di legittimità dovrà in tal caso consistere nel verificare se una siffatta decisione non riposi su fatti materialmente inesatti e non sia affetta da un errore di diritto, da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere o di procedura.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994B0367(02) - IT Avis juridique important | 61994B0367(02) Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 29 aprile 1998. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Trattato CECA - Ricorso di annullamento avverso una decision implicita di rigetto - Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento in diritto. - [OSCURATO:PERSONA]367/94. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00705 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Ricorso proposto da un produttore di carbone contro una decisione implicita di rigetto della [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua messa in mora ai sensi dell'art. 35 del Trattato CECA - Decisione ritenuta risultare dall'astensione della [OSCURATO:PERSONA] di respingere immediatamente una denuncia nella quale vengano addebitate al detto produttore violazioni alle regole di concorrenza del Trattato CECA - Ricorso manifestamente infondato [Trattato CECA, artt. 4, lett. d), 35, 65 e 66, n. 7] [OSCURATO:PERSONA] E' manifestamente infondato il ricorso proposto da un produttore di carbone avverso una decisione implicita di rigetto della [OSCURATO:PERSONA] che si ritiene risultare dall'astensione di quest'ultima, dopo la sua messa in mora ai sensi dell'art. 35 del Trattato CECA, dal rigettare immediatamente una denuncia nella quale vengano addebitate al detto produttore violazioni degli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA. Infatti, quando viene adita con una denuncia siffatta, la [OSCURATO:PERSONA], non solo non è tenuta a respingerla senza procedere previamente al suo esame, ma ha per di più l'obbligo di procedere a tale esame. L'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza da un denunciante, al fine di valutare se da tali elementi emerga un comportamento atto a falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, dev'essere rispettato in particolare quando la [OSCURATO:PERSONA] opera nel contesto del Trattato CECA, in cui dispone di una competenza esclusiva. Del resto, se, a conclusione di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] dovesse adottare una decisione che rigetta la denuncia, essa sarebbe, comunque, tenuta ad esporre i fatti e le considerazioni che stanno a fondamento delle sue conclusioni, poiché l'eventuale controllo di legittimità dovrà in tal caso consistere nel verificare se una siffatta decisione non riposi su fatti materialmente inesatti e non sia affetta da un errore di diritto, da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere o di procedura.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris