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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13074/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari dal 19.04.2018 al 28.06.2019 impostale nella ritenuta ricorrenza di quattro distinti episodi di rapina in concorso con la madre [OSCURATO:PERSONA], realizzate mediante narcotizzazione delle vittime.

Per tali episodi di rapina la madre della ricorrente era stata tratta in arresto (in data 14.11.2017), mentre la Glaudi era stata individuata come possibile correa dalle vittime, che inizialmente avevano detto di non essere in grado di fornire una descrizione della complice, a seguito di riconoscimento fotografico effettuato alcuni mesi dopo i fatti.

Nell'ordinanza impugnata si dà altresì atto che la Rota, nei cui confronti si è proceduto separatamente, aveva indicato come correa la nipote [OSCURATO:PERSONA], cugina della odierna ricorrente.

2. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del beneficio invocato, ravvisando un comportamento equivoco, suscettibile di dar luogo alla emissione del provvedimento cautelare, nell'aver omesso l'istante in sede di interrogatorio di indicar come possibile coautrice delle rapine la cugina Natascia, con lei convivente, e nell'aver concesso alla madre l'utilizzo di una SIM a lei intestata, usandone una sotto diverso nome, elementi sui quali nel corso del procedimento ha omesso di fornire gli opportuni chiarimenti.

3. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, con tre motivi di doglianza.

3.1. Con il primo motivo la difesa deduce inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta del ricorrente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

In particolare, si critica l'iter logico-giuridico in forza del quale la Corte territoriale ha qualificato come condotta quantomeno gravemente colposa l'aver la ricorrente contribuito con dolo o colpa grave a sostenere l'applicazione della misura cautelare detentiva, non confrontandosi con il dato processuale, dal quale si rileva che l'imputata ha sempre professato la sua innocenza, richiesto più volte un confronto con le persone offese fornito numerosi elementi a riscontro della sua presenza in luoghi diversi da quelli delle rapine contestate.Nella stessa sentenza di assoluzione, parzialmente trascritta in ricorso, si evidenzia che "lo spunto investigativo che ha consentito che ha condotto ad ipotizzare un coinvolgimento della Glaudi (...) era scaturito (...) proprio in questo rapporto di parentela laddove nessun ulteriore contributo alle indagini veniva fornito dall'esame dei tabulati telefonici e soprattutto era negativo l'esito dell'esame dei tabulati dell'utenza in uso alla Glaudi quanto alla ricerca dell'eventuale collocazione dell'utenza medesima nelle vicinanze dell'abitazione dei soggetti rapinati (...)".

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 43 cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del comportamento oggettivamente equivoco della Glaudi, errando il giudice della riparazione nell'analisi delle prove offerte a sostegno dell'estraneità ai fatti dell'imputata.

2.3. Con il terzo motivo deduce il travisamento della prova quale ulteriore elemento indicativo della contraddittorietà estrinseca della motivazione nell'aver la Corte di appello valutato negativamente le circostanze addotte a sostegno della istanza di riparazione.

2.4. Con il quarto motivo deduce ancora il vizio di motivazione, per carenza di sviluppo delle argomentazioni, in relazione alla disposta liquidazione delle spese in favore del costituito Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

2. Come illustrato brevemente in premessa, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della grave colpa ostativa al riconoscimento del dirtto all'indennizzo per l'ingiusta deduzione subita per la condotta processuale gravemente imprudente della ricorrente, consistita: - nel non aver indicato all'autorità procedente, in sede di interrogatorio, il coinvolgimento nei fatti, quale complice della madre nella esecuzione delle rapine in danno di anziani, della cugina [OSCURATO:PERSONA], con lei convivente; - nella riscontrata sua assenza dal lavoro (presso un istituto scolastico) il giorno 8.11.2017, giorno in cui è stata commessa una delle rapine contestate, non avendo la stessa firmato all'uscita;- nell'aver concesso alla madre l'utilizzo di una SIM a lei intestata, usandone una sotto diverso nome, circostanze sulle quali non ha dato spiegazione nel corso del procedimento; - nell'assenza di un valido alibi (presenza a scuola o in altro luogo) nei giorni in cui sono state commesse le rapine, riscontrabile attraverso la presenza in luoghi diversi del telefono cellulare in uso alla stessa, così da contribuire a creare e mantenere un quadro di gravità indiziaria a suo carico in ordine ai citati delitti.

3. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro intimamente connessi, sono fondati.

4. Parte ricorrente censura, sotto il profilo della violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e del difetto di motivazione, l'ordinanza impugnata per aver desunto la sussistenza di elementi ostativi al suo diritto alla riparazione nell'aver omesso la ricorrente di indicare il citato dato del coinvolgimento nei fatti della cugina, che si assume conosciuto dalla istante solo in ragione della relazione di parentela e della condizione di convivenza.

Inoltre, come rilevato dalla difesa, a sostegno del diniego della riparazione si indicano quali condotte contributive all'evento "detenzione" comportamenti, quali l'utilizzo promiscuo della propria SIM con la madre, non univoci, che possono trovare una pacifica giustificazione nella dimensione di normalità delle relazioni domestiche, o fatti, quale il negativo riscontro dell'ipotesi accusatoria (la non accertata corrispondenza dei luoghi delle rapine con quelli in cui si trovava la ricorrente e, in sostanza, l'assenza di un valido alibi dell'imputata) non direttamente riferibili ad una condotta, anche di mera reticenza, della richiedente, che ha invece fornito in sede di interrogatorio indicazioni circa la sua estraneità ai fatti, come indicato nella sentenza di assoluzione.

5. Deve essere osservato, in termini generali, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato c:ausa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personelle.

A tale riguardo deve essere rilevato che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il suddetto diritto in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi "accertati o non negati" (cfr. Sez.

U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636-01); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (così anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.).

E' altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01).

In particolare, questa Corte ha affermato che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente, la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purchè verifichi che tale prova abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di cognizione o, comunque, motivi sull'accertata riferibilità della condotta ostativa al richiedente, o, ancora, verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282570 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione in quanto fondata su comportamenti dell'istante riportati da testimoni, senza alcun riferimento alla valutazione che di quelle prove dichiarative era stata data nella sentenza di merito).

6. Tale verifica, nella specie, non è stata condotta dalla Corte territoriale in maniera coerente ai principi sopra richiamati, avendo ritenuto la condotta colposa dell'istante, sinergica alla detenzione cautelare, sulla base di elementi che si rivelano meramente congetturali.

6.1. Come riportato nella stessa ordinanza impugnata, l'applicazione della misura cautelare nei confronti della odierna ricorrente è stata dovuta principalmente all'individuazione operata dalle vittime delle rapine, fonte dichiarativa esterna rivelatasi all'esito dell'accertamento di merito inattendibile.

Sul punto, il giudice della riparazione, pur prendendo atto che il Tribunale di Roma ha ritenuto "non probanti e genuini i riconoscimenti fatti nel corso delle indagini, a distanza di tempo, dalle vittime (narcotizzate per effettuare le rapine), le quali inizialmente avevano detto di non essere in grado di descrivere bene", così pervenendo alla assoluzione della [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto indice di comportamento gravemente colposo o doloso, il fatto che la ricorrente non ha mai indicato la cugina Natascia, convivente, come autrice delle rapine.

6.2. In assenza di indicazione degli elementi dai quali trarre il dato della effettiva conoscenza di tale circostanza da parte della ricorrente, valutato insufficiente in tal senso lo "spunto investigativo" dato dal "rapporto di parentela" e di coabitazione con la cugina, non possono non rilevarsi tratti di fragilità nel tessuto motivazionale dell'ordinanza che imputa alla ricorrente, qualificandolo come comportamento "equivoco" ostativo al riconoscimento in suo favore dell'invocato diritto alla riparazione, l'aver omesso di indicare la cugina quale autrice delle rapine.

Del pari, apodittico appare il riferimento ad un comportamento gravemente colposo della richiedente in relazione alla riscontrata impossibilità di riscontro sulle circostanze relativa alla indicata incompatibile sua ubicazione rispetto ai luoghi in cui venivano consumate le rapine.

5. Deve, conclusivamente, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari dal 19.04.2018 al 28.06.2019 impostale nella ritenuta ricorrenza di quattro distinti episodi di rapina in concorso con la madre [OSCURATO:PERSONA], realizzate mediante narcotizzazione delle vittime. Per tali episodi di rapina la madre della ricorrente era stata tratta in arresto (in data 14.11.2017), mentre la Glaudi era stata individuata come possibile correa dalle vittime, che inizialmente avevano detto di non essere in grado di fornire una descrizione della complice, a seguito di riconoscimento fotografico effettuato alcuni mesi dopo i fatti. Nell'ordinanza impugnata si dà altresì atto che la Rota, nei cui confronti si è proceduto separatamente, aveva indicato come correa la nipote [OSCURATO:PERSONA], cugina della odierna ricorrente. 2. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del beneficio invocato, ravvisando un comportamento equivoco, suscettibile di dar luogo alla emissione del provvedimento cautelare, nell'aver omesso l'istante in sede di interrogatorio di indicar come possibile coautrice delle rapine la cugina Natascia, con lei convivente, e nell'aver concesso alla madre l'utilizzo di una SIM a lei intestata, usandone una sotto diverso nome, elementi sui quali nel corso del procedimento ha omesso di fornire gli opportuni chiarimenti. 3. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, con tre motivi di doglianza. 3.1. Con il primo motivo la difesa deduce inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta del ricorrente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. In particolare, si critica l'iter logico-giuridico in forza del quale la Corte territoriale ha qualificato come condotta quantomeno gravemente colposa l'aver la ricorrente contribuito con dolo o colpa grave a sostenere l'applicazione della misura cautelare detentiva, non confrontandosi con il dato processuale, dal quale si rileva che l'imputata ha sempre professato la sua innocenza, richiesto più volte un confronto con le persone offese fornito numerosi elementi a riscontro della sua presenza in luoghi diversi da quelli delle rapine contestate.Nella stessa sentenza di assoluzione, parzialmente trascritta in ricorso, si evidenzia che "lo spunto investigativo che ha consentito che ha condotto ad ipotizzare un coinvolgimento della Glaudi (...) era scaturito (...) proprio in questo rapporto di parentela laddove nessun ulteriore contributo alle indagini veniva fornito dall'esame dei tabulati telefonici e soprattutto era negativo l'esito dell'esame dei tabulati dell'utenza in uso alla Glaudi quanto alla ricerca dell'eventuale collocazione dell'utenza medesima nelle vicinanze dell'abitazione dei soggetti rapinati (...)". 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 43 cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del comportamento oggettivamente equivoco della Glaudi, errando il giudice della riparazione nell'analisi delle prove offerte a sostegno dell'estraneità ai fatti dell'imputata. 2.3. Con il terzo motivo deduce il travisamento della prova quale ulteriore elemento indicativo della contraddittorietà estrinseca della motivazione nell'aver la Corte di appello valutato negativamente le circostanze addotte a sostegno della istanza di riparazione. 2.4. Con il quarto motivo deduce ancora il vizio di motivazione, per carenza di sviluppo delle argomentazioni, in relazione alla disposta liquidazione delle spese in favore del costituito Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. 2. Come illustrato brevemente in premessa, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della grave colpa ostativa al riconoscimento del dirtto all'indennizzo per l'ingiusta deduzione subita per la condotta processuale gravemente imprudente della ricorrente, consistita: - nel non aver indicato all'autorità procedente, in sede di interrogatorio, il coinvolgimento nei fatti, quale complice della madre nella esecuzione delle rapine in danno di anziani, della cugina [OSCURATO:PERSONA], con lei convivente; - nella riscontrata sua assenza dal lavoro (presso un istituto scolastico) il giorno 8.11.2017, giorno in cui è stata commessa una delle rapine contestate, non avendo la stessa firmato all'uscita;- nell'aver concesso alla madre l'utilizzo di una SIM a lei intestata, usandone una sotto diverso nome, circostanze sulle quali non ha dato spiegazione nel corso del procedimento; - nell'assenza di un valido alibi (presenza a scuola o in altro luogo) nei giorni in cui sono state commesse le rapine, riscontrabile attraverso la presenza in luoghi diversi del telefono cellulare in uso alla stessa, così da contribuire a creare e mantenere un quadro di gravità indiziaria a suo carico in ordine ai citati delitti. 3. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro intimamente connessi, sono fondati. 4. Parte ricorrente censura, sotto il profilo della violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e del difetto di motivazione, l'ordinanza impugnata per aver desunto la sussistenza di elementi ostativi al suo diritto alla riparazione nell'aver omesso la ricorrente di indicare il citato dato del coinvolgimento nei fatti della cugina, che si assume conosciuto dalla istante solo in ragione della relazione di parentela e della condizione di convivenza. Inoltre, come rilevato dalla difesa, a sostegno del diniego della riparazione si indicano quali condotte contributive all'evento "detenzione" comportamenti, quali l'utilizzo promiscuo della propria SIM con la madre, non univoci, che possono trovare una pacifica giustificazione nella dimensione di normalità delle relazioni domestiche, o fatti, quale il negativo riscontro dell'ipotesi accusatoria (la non accertata corrispondenza dei luoghi delle rapine con quelli in cui si trovava la ricorrente e, in sostanza, l'assenza di un valido alibi dell'imputata) non direttamente riferibili ad una condotta, anche di mera reticenza, della richiedente, che ha invece fornito in sede di interrogatorio indicazioni circa la sua estraneità ai fatti, come indicato nella sentenza di assoluzione. 5. Deve essere osservato, in termini generali, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato c:ausa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personelle. A tale riguardo deve essere rilevato che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il suddetto diritto in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi "accertati o non negati" (cfr. Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636-01); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (così anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). E' altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01). In particolare, questa Corte ha affermato che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente, la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purchè verifichi che tale prova abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di cognizione o, comunque, motivi sull'accertata riferibilità della condotta ostativa al richiedente, o, ancora, verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282570 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione in quanto fondata su comportamenti dell'istante riportati da testimoni, senza alcun riferimento alla valutazione che di quelle prove dichiarative era stata data nella sentenza di merito). 6. Tale verifica, nella specie, non è stata condotta dalla Corte territoriale in maniera coerente ai principi sopra richiamati, avendo ritenuto la condotta colposa dell'istante, sinergica alla detenzione cautelare, sulla base di elementi che si rivelano meramente congetturali. 6.1. Come riportato nella stessa ordinanza impugnata, l'applicazione della misura cautelare nei confronti della odierna ricorrente è stata dovuta principalmente all'individuazione operata dalle vittime delle rapine, fonte dichiarativa esterna rivelatasi all'esito dell'accertamento di merito inattendibile. Sul punto, il giudice della riparazione, pur prendendo atto che il Tribunale di Roma ha ritenuto "non probanti e genuini i riconoscimenti fatti nel corso delle indagini, a distanza di tempo, dalle vittime (narcotizzate per effettuare le rapine), le quali inizialmente avevano detto di non essere in grado di descrivere bene", così pervenendo alla assoluzione della [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto indice di comportamento gravemente colposo o doloso, il fatto che la ricorrente non ha mai indicato la cugina Natascia, convivente, come autrice delle rapine. 6.2. In assenza di indicazione degli elementi dai quali trarre il dato della effettiva conoscenza di tale circostanza da parte della ricorrente, valutato insufficiente in tal senso lo "spunto investigativo" dato dal "rapporto di parentela" e di coabitazione con la cugina, non possono non rilevarsi tratti di fragilità nel tessuto motivazionale dell'ordinanza che imputa alla ricorrente, qualificandolo come comportamento "equivoco" ostativo al riconoscimento in suo favore dell'invocato diritto alla riparazione, l'aver omesso di indicare la cugina quale autrice delle rapine. Del pari, apodittico appare il riferimento ad un comportamento gravemente colposo della richiedente in relazione alla riscontrata impossibilità di riscontro sulle circostanze relativa alla indicata incompatibile sua ubicazione rispetto ai luoghi in cui venivano consumate le rapine. 5. Deve, conclusivamente, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov
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