Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 23424/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20469/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec indicato. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, contenente ricorso incidentale, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] guto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria allo indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il medesimo negli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, via Mar- cantonio Colonna, n. 27 2RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -controricorrente-ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]- RARDO; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- VANNI, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di PALLISCO GUIDOe di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]- MELA; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- GIDA, eredi di [OSCURATO:PERSONA] e quest ' ultima anche erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale, elettivamente do- miciliati in Roma, via Germanico, n. 172/A, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le noti- ficazioni relative al presente procedimento presso gli indirizzi di posta elet- tronica certificata indicati -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentante e difese dallo Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la prima in forza di procura in calce al controri- corso contenente ricorso incidentale e la seconda in forza di procura no- tarile del 24/6/2019, elettivamente domiciliate presso di lui in Roma, via Germanico, n. 172/A, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati 3RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -controricorrenti-ricorrenti incidentali- avverso l'ordinanza della Cortedi appello di Roma n. 3450 /2018, deposi- tata in data 23 maggio2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12/6/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di Ge- rardo Stravato; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- vato, tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]- vato, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; PaolaPallisco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti i quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- lisco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Anto- nio Iacozza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giu- seppe Spagnolo, [OSCURATO:PERSONA], citavano in giudizio la società IMOF, deducendo di essere proprietari di terreni siti nell'area relativa al progetto di ampliamento e ristrutturazione del [OSCURATO:PERSONA] (M.O.) del Comune di Fondi.

In precedenza, i terreni erano a destinazione agricola; successi- vamente, il PRG, a seguito della delibera della G iunta regionale del 20/3/1978, n. 1353, prevedeva impianti di interesse generale con vincolo di destinazione specifica M.O.

Il vincolo preordinato all'esproprio era decaduto una volta de- corso inutilmente il quinquennio senza l'approvazione del piano par- ticolareggiato, e quindi in data 20/3/1983. 4RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] gli attori, dunque, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, le aree erano divenute «zona bianca»,ai sensi dell'art. 4 della legge n.10 del 1977 dell'art. 9 delle norme tecniche di attua- zione.

Ciononostante, la IMOF chiedeva l'approvazione del progetto tec- nico non cantierabile per ampliamento ristrutturazione del M.O. in data 2/7/1993; la IMOF, il 28/7/1993,chiedeva l'autorizzazione allo accesso all'area per iniziare le opere di ampliamento.

Il 5/8/1993 veniva rilasciato il parere n. 1046 da parte dell ' as- sessorato in ordine all'ampliamento.

Con decreto del Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 1474 del 6/8/ 1993 veniva approvato il progetto definitivo, con contestuale dichia- razione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Il Comune di Fondi, con delibera del Consiglio comunale n. 100 del 1995,approvava il progetto di ampliamento della zona di espan- sione del mercato ortofrutticolo.

In data 25/1/1996,il Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA] , con decreto n.96, disponeva l'occupazione di urgenza delle aree per 5 anni.

Il 26/2/1996 il presidente dell'IMOF riceveva la concessione n. 3069 del 1996 per l'ampliamento della ristrutturazione del mercato ortofrutticolo.

2. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 293 del 19/4/1996, di- sponeva la sospensione del decreto n.96 del 25/1/1996, che aveva previsto l'occupazione di urgenza delle aree.

3. Il Consiglio di Stato, con provvedimento del 18/6/1996, n. 873, rigettava l'appello.

4. [OSCURATO:PERSONA] - Roma, con sentenza n. 135 del 12/2/1999, nel giudizio pendente tra parti diverse, annullava la delibera del Comune di Fondin. 100 del 20/12/1995. 5RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

5. Veniva poi emesso decreto di esproprio n. 1511 del 16/7/ 1997, mentre l'irreversibile trasformazione del terreno avveniva nella primavera del 1996.

6. Il piano particellare veniva predisposto tre anni dopo, quindi nell'anno 2000.

7. Il Comune di Fondi, con la deliberazione n. 116 del 17/11/ 1998, accertava che il vincolo di destinazione era decaduto, ma prov- vedeva alla variante al PRG, con la riproposizione del vincolo deca- duto per l'ampliamento della ristrutturazione del mercato ortofrutti- colo.

8. La RegioneLazio, con delibera n. 718 del 7/3/2000, approvava la riproposizione del vincolo.

8.1. Il collaudo delle opere avveniva il 5/11/2000.

9. Il 28/3/2002 il Comune di Fondirilasciava il certificato di agi- bilità.

10. Alla stregua degli avvenimenti accaduti gli attori richiedevano il risarcimento dei danni subiti.

11. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo il difetto di giurisdizione e, nel merito, chiedendo accertarsi la legittimità dell'oc- cupazione, in quanto in vincolo era stato correttamente reiterato.

12. Ai sensi dell'art.102 c.p.c., si costituiva in giudizio la terza chiamata RegioneLazio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, chiedeva accertarsi la legittimità della procedura di esproprio.

In particolare,evidenziava che la delibera della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 1474 del 1993 costituiva dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

13. Il Tribunale di Latina rigettava la domanda di occupazione usurpativa, evidenziando l'assenza dell'illegittimità dell'occupazione.

Il vincolo era decaduto nei 5 anni dall'approvazione del PRG con delibera della Regione n. 1353 del 20/3/1978, sicché la decadenza 6RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio era avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non essendo stato adottato il piano par- ticolareggiato.

Tuttavia, per il Tribunale, il decreto della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 1474 del 1993 costituiva dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Inoltre, era intervenuta la delibera del Consiglio comunale di Fondi n. 100 del 1995, che aveva approvato il progetto di amplia- mento e ristrutturazione del mercato ortofrutticolo.

Ciò integrava i requisiti di cui all'art.1 della legge n. 1 del 1978.

L'approvazione di progetti di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni del piano, non comportava la necessità di varianti allo strumento urba- nistico.

Non occorreva l'approvazione ai sensi della legge n.167 del 1962, art.6.

14. Avverso tale sentenza proponevano appello principale gli at- tori, chiedendo nuovamente la condanna risarcimento dei danni per l'illegittimità della procedura espropriativa.

Era decaduto il vincolo di destinazione a mercato ortofrutticolo, per mancata riproposizione del vincolo nei 5 anni.

15. Proponeva appello incidentale la Regione, evidenziando l'o- messa pronuncia sull'eccepita carenza di legittimazione passiva.

16. Si costituiva tardivamente in giudizio l'IMOF e reiterava l'ec- cezione di difetto di giurisdizione.

17. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n. 3450/2018, de- positata il 23/5/2018, accoglieva l'appello principale degli attori, ri- gettando il gravame incidentale della RegioneLazio.

In particolare, premetteva la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione,in quanto l'eccezione di difetto giurisdizione era stata sollevata in sede d'appello dalla IMOF solo tardivamente, e non nei termini dell'appello incidentale condizionato. 7RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

17.1. [OSCURATO:PERSONA] richiamava la deliberazione n. 116 del 17.11.998 del Comune di Fondiche aveva riproposto il vincolo deca- duto.

In tale delibera emergeva la decadenza del vincolo ai sensi della legge n.1187 del 19/11/1968; si dava atto della formazione di un'a- rea da considerarsi come «zona bianca».

Si evidenziava che ai sensi della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 24 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nelle zone bianche erano consentite le opere edilizie su lotti minimi di metri quadri 10.000, con indice fondiario non supe- riore a 0,03 mq/mc.

Tali limitazioni non si applicavano per la realizzazione di opere pubbliche in aree già destinate a servizi pubblici.

17.2. Tuttavia, la Corte territoriale chiariva che vi era stata de- cadenza del vincolo urbanistico e che la dichiarazione di pubblica uti- lità, contenuta nel decreto n.1476 del 6/8/1993 della Regione [OSCURATO:PERSONA], con cui si approvavail progetto definitivo, come pure nella delibera n.100 del 1995 del Comune di Fondi, erano inefficac i , poiché l ' opera pubblica non si era conformata con la destinazione urbanistica, es- sendo decaduto il vincolo.

17.3. [OSCURATO:PERSONA] ' appello richiamava la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 135 del 1999, in relazione ad altro decreto di esproprio, n. 913 del 21/5/1998.

La destinazione urbanistica, non coerente con quanto previsto nel progetto, non precludeva l'approvazione dello stesso ai sensi dell'art.1 della legge n. 1 del 1978.

17.4. Tuttavia -chiariva la Corte territoriale - prima di dar corso al progetto dovevano essere apportate modifiche allo strumento ur- banistico comunale per rendere l'opera coerente con esso.

Erano dunque «inani» allo scopo: sia la delibera n.100 del 1995 del Comune di Fondi, in quanto interveniva su un'area bianca, non 8RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio più destinata a pubblico servizio, per decadenza del vincolo; occor- reva l'approvazione ex art. 1 comma 5, della legge n. 1 del 1978, laddove richiamava il procedimento di cui all'art.6 della legge n. 167 del 1962; sia la delibera n.116 del 17/11/1998 che aveva apportato la variante al PRG, con riproposizione del vincolo decaduto, in quanto non seguita da atto di approvazione; tale delibera, peraltro, era suc- cessiva al decreto di esproprio.

17.5. [OSCURATO:PERSONA] di secondogrado riportava quanto affermato dal CTU, in quanto la delibera del Comune n. 100 del 1993 non aveva apportato alcuna variazione al PRG, sicché l'area era rimasta «bianca».

Non era stato seguito il procedimento di cui all'art.6 della legge n.167 del 1962.

17.6. L'irreversibile trasformazione si era verificata nella prima- vera del 1996, sicché il valore dell'area fabbricabile doveva essere determinato nel periodo dalgennaio 1995 al 31/12/1997.

17.7. I valori medi dovevano essere individuati in quelli della zona C di espansione, con valore di lire 112.333, a metro quadrato.

Ciò in base valori medi OMIdel 1998.

17.8. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva anche alle critiche del CTP degli appellanti, Arch. [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'inapplicabilità della delibera n. 16 del 2012, emessa 16 anni dopo l ' irreversibile trasformazione.

17.9. [OSCURATO:PERSONA] reputava esatto il coefficiente applicato dal CTU nella misura di 0,10, e non 0,25 come proposto dagli attori, con riferimento a terreni con indice di fabbricabilità vicino ad 2,50 mc/mq.

I valori dei fabbricati non intensivi, per il CTU, erano i più ade- rentiallo sviluppo urbanistico della zona bianca considerata. 9RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

17.10. Sussisteva poi la legittimazione passiva della Regione, ti- tolare del potere ablativo, non essendo stato dimostrato che ad altro soggetto fossero state trasferite le potestà relative al procedimento ablatorio.

17.11. Veniva invece rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], «in difetto di specifica allegazione della particella cui si riferisce la relativa pretesa risarcitoria, non traendosi elementi della CTU espletata, ove il nome delle predette non com- pare fra i titolari delle particelle oggetto di stima, nel risultando dallo atto di appello se le stesse hanno agito quali eredi dei titolari della particelle in questione, come indicate nella tabella allegata supple- mento di CTU».

18. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale per cas- sazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., spedito il 23/6/2019, quindi prima della scadenza del termine lungo in data 24/6/2019 (23/6/2019 la domenica).

19. Con ricorso spedito il 23/7/2019, quindi tardivamente, ha proposto ricorso incidentale adesivo, per un motivo, e ricorso inci- dentale tardivo per gli ulteriori motivi, la RegioneLazio.

La RegioneLazio ha resistito con controricorso al ricorso princi- pale.

20. Hanno proposto controricorso contenente ricorso incidentale tempestivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

21. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]- rato; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], Forcina 10RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Stefa- nelli Assunta, [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]- mela; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]- tonio; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima anche erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato controricorso avverso il ricorso principale proposto dalla IMOF.

22. Gli attori originari hanno anche proposto controricorso av- verso il ricorso incidentale proposto dalla RegioneLazio, depositando anche memoria scritta.

23. La IMOF ha proposto controricorso al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno depositato anche memoria scritta.

24. Gli attori originari hanno proposto controricorso avverso il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di non opporsi alle domande delle stesse.

25. La RegioneLazio ha proposto controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di ricorso principale la società IMOF de- duce la «violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dei principi normativi e segnatamente dell'art. 1 della legge n. 1/1978 vigenti in tema di decadenza dal vincolo urbanistico a [OSCURATO:PERSONA] di destinazione dell'Area oggetto di causa nonché in tema di reiterazione del vincolo con con- seguente illegittimità ed inefficacia del decreto di esproprio».

In particolare, la ricorrente reputa non applicabile il procedi- mento di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978 e, di conseguenza, non doveva applicarsi neppure l'art.6 di cui alla legge n.167 del 1962. 11RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in quanto non sarebbe corretta l ' affermazione della Corte d'appello per cui l'area in questione, a seguito della decadenza del vincolo, per il decorso di cinqueanni, era priva di destinazione all'e- sercizio di servizi pubblici.

Ad avviso della ricorrente trova applicazione, allora, il comma 4 dell'art.1 della legge n. 1 del 1978.

Tra l'altro, l'invocata sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 135 del 1999 è stata emessa tra parti diverse ed atteneva «a terreni ricadenti nel medesimo comparto anche se oggetto di altro decreto di esproprio».

Deve invece applicarsi la sentenza del Consiglio di Stato n.3466 del 2019, a mente della quale si poteva reiterare il vincolo, seppure con congrua motivazione.

Si tratta di una vicenda inerente alla medesima problematica, nell'ambito della quale era stato impugnato il decreto del Presidente della Giunta regionale del [OSCURATO:PERSONA] del 22 febbraio 2001, che aveva di- chiarato la pubblica utilità del progetto di ampliamento del mercato ortofrutticolo ad opera della IMOF, tenendo conto della reiterazione del vincolo espropriativo di d ette are, già occupate con decreto di occupazione nell'aprile del 1996.

Vi era dunque la specifica destinazione per la realizzazione di servizi pubblici.

Del resto, il decreto della RegioneLazio n. 1474 del 6/8/1993 ha approvato il progetto definitivo dell'opera di ampliamento e ristrut- turazione del mercato ortofrutticolo e valeva come dichiarazione di pubblica utilità.

Il piano particolareggiato, peraltro, poteva anche mancare.

Il decreto di esproprio non è stato mai annullato.

2. Con il secondomotivo di impugnazione principale si deduce la «violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dei criteri normativi per la determinazione del 12RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio danno subito dagli attuali resistenti per la asserita occupazione ille- gittima e/o usurpativa delle aree di loro proprietà e segnatamente degli articoli 32,37 e 42-bis e ss. del d.P.R. 8/6/2001, n. 327, nonché dell'art.5-bis della legge n. 359/1992 e dell ' art. 2043 c.c.».

Per la ricorrente principale era stato erroneamente calcolato il valore dell'area bianca, facendo riferimento alle aree residenziali.

A giudizio della ricorrente, invece, prima del PRG del 1978 tutti i terreni avevano destinazione agricola e successivamente erano stati inclusi nella destinazione urbanistica al mercato ortofrutticolo.

Non si dovevano applicare però i criteri delle aree fabbricabili in zona residenziale, Zona C di espansione.

A seguito della decadenza del vincolo espropriativo doveva con- siderarsi la potenzialità edificatoria delle aree limitrofe.

Del resto,si trattava di un' area sita fuori dal perimetro urbano, sicché non poteva considerarsi come residenziale, «ma sicuramente artigianale in parte agricola, per la presenza di molte strutture adi- bite alla lavorazione di prodotti agricoli e comunque per l'assoluta assenza di immobili ad uso residenziale». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato in quanto, pur richiamando in pura astrazione il criterio dell'edificabilità di fatto, ha in concreto ap- plicato i criteri tipici delle aree fabbricabili in zona residenziale, «de- terminando in tal modo una misura del risarcimento riconosciuto in favore degli attuali resistenti, del tutto smisurato e ingiustificabile».

3. Con il terzo motivo di impugnazione principale si lamenta la «violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. dei criteri per l'individuazione del soggetto effet- tivamente responsabile in caso di occupazione illegittima e/o usur- pativa con riferimento in particolare agli articoli 2043, 2055 e 1294 c.c., nonché dell'art.51 del d.P.R. n. 617/1977». 13RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] censura la decisione della Corted'appello laddove ha ritenuto la legittimazione passiva dell'IMOF, mentre tale legittimazione spet- tava esclusivamente alla RegioneLazio.

La legittimazione passiva è in capo al titolare del potere espro- priativo, dovendosi escludere la responsabilità dell'esecutore mate- riale, al quale, come nel caso di specie, non siano state conferite potestà relative al procedimento ablatorio.

Qualora vi fosse stata la asserita decadenza del vincolo di mer- cato ortofrutticolo, poi riproposto dal Comune di Fondinel 1998, con conseguente inefficacia della procedura espropriativa seguita alla di- chiarazione di pubblica utilità dell'opera, la Regione avrebbe dovuto comunque supplire all'inerzia nel comune di Fondi nominando un commissario ad acta, per procedere con la variazione del PRG e ri- proporre il vincolo.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale la RegioneLazio de- duce la «violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1 , commi 4 e 5 L. 1/1978, in relazione all ' art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel richiamare la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 135 del 1999, prodotta in atti, emessa per soggetti di- versi da resistenti.

Ad avviso della ricorrente incidentale, una volta venuto meno il vincolo di destinazione delle aree per l'assenza del piano particola- reggiato, tuttavia con decreto del Presidente della Giunta regionale del [OSCURATO:PERSONA] n.1474 del 1993 e con conseguente delibera del C onsiglio comunale di Fondi n. 100 del 1995 è stato approvato il progetto di ampliamento del mercato ortofrutticolo e dichiarata l'opera di pub- blica utilità.

Vi è stata dunque la riproposizione del vincolo di destinazione urbanistica. 14RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] procedura si è poi conclusa con il decreto di esproprio defini- tivo n. 1511 del 1997, tuttora valido ed efficace per mancata sua impugnazione nei termini di legge.

La delibera n.100 del 1995 del Comune di Fondi, con cui è stato approvato il progetto di ampliamento del mercato ortofrutticolo non necessitava di apportare alcuna variante al PRG con riferimento all'a- rea in questione, sebbene fosse nelle more divenutaarea bianca.

Anche il provvedimento che ha disposto l'occupazione di urgenza della RegioneLazio n. 96 del 1996 è valido ed efficace, non essendo stato impugnato.

Non ci si può avvalereora degli effetti prodotti dalla sentenza n. 135 del 1999 che annullato il provvedimento di occupazione di ur- genza.

Si tratta, infatti, di un atto plurimo che, a differenza degli atti generali, non produce effetti erga omnesdi annullamento.

5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la «vio- lazione e falsa applicazione dell'art.2043 c.c., con riferimento all'art.2697 c.c., e dei principi in materia di responsabilità, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Per la ricorrente incidentale vi è assenza di colpa della PA, in quanto è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera con delibera della RegioneLazio n. 1474 del 1993.

6. Con il terzo motivo di impugnazione incidentale ci si duole della «violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2055 e 1294 c.c., con riferimento al Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità d.P.R.8 giugno 2001 n. 327, in relazione all ' art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA], a giudizio della ricorrente incidentale, avreb- be errato nel ritenere sussistente la legittimazione passiva della Re- gioneLazio, individuata quale titolare del potere espropriativo. 15RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contrario, la Regione [OSCURATO:PERSONA] non è il soggetto espropriante e neppure soggetto beneficiario dell'espropriazione, bensì l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera pubblica e che, dopo l'emanazione della delibera consiliare n.100 del 1995 del Comune di Fondi, con cui è stato approvato il progetto di ampliamento del MOF, ha autorizzato l'IMOF all'occupazione di urgenza e all'esecuzione della procedura espropriativa, per conseguire la realizzazione dell'o- pera pubblica.

La legittimazione passiva spetta, invece, al soggetto espro- priante, vale a dire all'ente che in concreto ha attuato l'occupazione e la radicale trasformazione e in favore del quale è stato pronunciato il decreto di espropriazione.

7. Con il quartomotivo di impugnazione incidentale si deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere provata la do- manda risarcitoria, sulla base delle allegazioni prodotte dalle contro- parti.

A giudizio della ricorrente incidentale dall'istruttoria svolta nel giudizio di gravame emergerebbe che gli attori non abbiano assolto all'onere della prova, su di essi gravante, circa la responsabilità aqui- liana imputabile alla RegioneLazio nella produzione dell'evento dan- noso.

L'onere del la prova non è stato assolto neppure con il previo espletamento della CTU, in quanto quest'ultima costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti.

8. Con il quintomotivo di impugnazione si lamenta la «violazione e falsa applicazione dell'art.5 legge 2248/1865, allegato E, in rela- zione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 16RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d ' appello avrebbe errato nell ' esercitare il potere di di- sapplicazione dell'atto amministrativo ritenuto legittimo, ai sensi dell'art. 5 legge n. 2248/1865, allegato E, non sussistendone i pre- supposti di diritto.

In realtà, il decreto della RegioneLazio n. 1474 del 1993 , conte- nente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, e la connessa delibera di approvazione n.100 del 1995 del Comune di Fondi, sono efficaci, in quanto con essi l'approvazione del progetto di amplia- mento del MOF equivale alla reiterazione del vincolo di destinazione urbanistica.

Ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge n. 1 del 1978, tali atti, per l'intrinseca finalità, non richiedevano la necessità di apportare allo strumento urbanistico le modifiche opportune per l'ente dell'o- pera coerente con il piano regolatore.

Tra l'altro, l'esame della fondatezza o meno di una domanda di risarcimento del danno, derivante da un provvedimento illegittimo, comporterebbe necessariamente la soluzione della detta questione circa la dedotta illegittimità di un atto amministrativo.

Risulta preliminare la risoluzione della questione di pregiudizialità dell'azione di annullamento dell'atto medesimo rispetto all'azione ri- sarcitoria.

Il principio fondamentale di certezza delle situazionigiuridiche di diritto pubblico, a cui presidio è posto il breve termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti amministrativi, subirebbe un no- tevole vulnus ove fosse consentito far valere, sia pure ad altri fini, l'illegittimità dell'atto amministrativo.

L'assenza di autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento dell'atto sarebbe «esplicitamente sancita dal diritto positivo». 17RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] regola sarebbe stata confermata con l'intervento legislativo di cui alla legge n.205 del 2000.

9. Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la«nullità ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione all'omesso esame dei documenti allegati al fa- scicolo di parte e a quello d'ufficio, e segnatamente: copia dell ' atto di appello, copia CTU svolta in primo grado, atto di citazione intro- duttivo del giudizio di primo grado, copia delle perizie di stima a firma dell'Ing.

Ventrudo, note autorizzate di replica per l'udienza del 30/ 12/2016.

Inesistenza della motivazione».

La Corte d ' appello avrebbe erroneamente ritenuto che le ricor- renti incidentali non avrebbero allegato l'indicazione della particella cui si riferisce la relativa pretesa risarcitoria, non potendosi trarre elementi dalla CTU espletata in appello.

In realtà, la Corteterritoriale non avrebbe considerato il conte- nuto dell'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la descrizione analitica dei beni con tutti idati catastali e la quantificazione dell ' entità del risarcimento del danno, «anche per entrambe le odierne ricorrenti incidentali».

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], pagina 6, rigo 4, rivendicava il risarcimento pari alla somma di lire 31.687.500, in quanto compro- prietaria per 1/8 del terreno in catasto del Comune di Fondial foglio 36, particella

724. PierinaPallisco, a pagina 6, ultimo capoverso, rivendicava il ri- sarcimento del danno pari alla somma di lire 31.687.500, in quanto comproprietaria per 1/8 del terreno in catasto del Comune di Fondi al foglio 36, particella 724 e della somma pari a lire 79.850.000 per l'intero lotto B, particella 1142 del foglio 36, di mq 503, per la somma complessiva di lire

111.537.500. 18RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l'altro la richiesta risarcitoria era dimostrata da dueperizie di stima asseverate a firma dell'Ing.

Ventrudo «e segnatamente a pa- gina 14, sub 21 per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] pagina 15 per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] al cui contenuto si rimanda».

I cespiti delle ricorrenti incidentali sono stati descritti dal CTU, incaricato in primo grado.

Dalla CTU espletata in primo grado,non contestata , risultavano i nominativi di entrambe le parti ricorrenti, con l'identificazione com- pleta dei terreni e delle quantificazioni determinate dal CTU.

10. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale le ricor- renti lamentano «Error in iudicando: nullità ex art.360, primo com- ma, n.3, c.p.c., in relazione all'erronea e falsa applicazione dell' art.2697 c.c., in relazione agli articoli 115, 116 , 61 e 191 c.p.c., per omessa valutazione delle prove documentali acquisite e non conte- state».

In particolare, deducono le ricorrenti incidentali che le loro alle- gazioni in ordine alle specifiche posizioni non sono stat e in alcun modo contestatein giudizio da parte dei convenuti, con la violazione da parte della Corted'appello dell'art. 115 c.p.c.

11. Anzitutto, si rileva che il ricorso incidentale articolato dalla RegioneLazio, con riferimento al primo motivo (violazione dell ' art. 1, commi 4 e 5 della legge n. 1 del 1978, in ordine all ' iter procedi- mentale seguito), risulta tardivo, in quanto il ricorso è stato spedito il 23/7/2019, mentre il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. scadeva il 24/6/2019.

12. Il primo motivo di ricorso principale della IMOF ed il primo motivo di ricorso incidentale della Regione [OSCURATO:PERSONA] , che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sonoinfondati .

13. Ed infatti deve muoversi dalla considerazione che il vincolo dettato dall'approvazione della Giunta regionale del PRG del Comune 19RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di Fondi in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1353 è pacificamente decaduto, es- sendo decorsi cinque anni senza l ' adozione del piano particolareg- giato.

La decadenza si è quindi verificata il 20/3/1983, non essendo tale circostanza contestata dalle parti.

Prima dell'adozione del PRG del [OSCURATO:DATA_NASCITA],i terreni avevano de- stinazione agricola.

Successivamente al PRG del 1978,l'area in contestazione è stata destinata all'ampliamento e alla ristrutturazione del mercato orto- frutticolo (MOF).

Una volta decaduto il vincolo, per il decorso del quinquennio, l'a- rea è stata qualificata «bianca», quindi, in sostanza, priva di previ- sioni urbanistiche, dovendosi utilizzare il parametro dell'edificabilità di fatto.

13.1. I successivi provvedimenti amministrativi sono stati adot- tati senza seguire l'iterdi cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 1 del 1978.

L'art. 1, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e co- struzioni industriali), stabilisce che «l'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territo- riali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indif- feribilità delle opere stesse».

Al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978 si prevede che «nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destina- zioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'ap- provazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del con- siglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi 20RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio alle specifiche destinazioni del piano, non comporta necessità di va- rianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non de- termini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali».

Questo è il comma 4,la cui applicazione invocano sia la ricorrente principale che quella incidentale.

Vi è poi il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978, che rappresenta la norma della cui applicazione si discute.

Tale comma 5, nel testo in vigore dal 14 febbraio 1989 al 18 dicembre 1998, sancisce che «nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approva- zione del progetto costituisce variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni».

Solo per completezza si riporta l'art. 5, comma 2, della legge RegioneLazio 7/12/1984, n. 74, a mente della quale «i progetti tec- nici relativi all'impianto dei mercati sono sottoposti ad approvazione del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], che provvede con decreto, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di mercati.

L'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed indiffe- ribilità ed urgenza delle opere, ai fini dell'eventuale espropriazione».

14. [OSCURATO:PERSONA], una volta ritenuto decaduto il vincolo di cui al PRG approvato dalla Regione il 20/3/1978, n. 1353, ha repu- tato sussistere l'ipotesi dell'area bianca, in assenza di disposizioni urbanistiche. 14.1.Il riferimento all'area bianca si rinviene nel d.P.R. n. 327 del 2001, all'art. 9 comma 3 (non applicabile ratione temporis), per 21RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cui «se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'o- pera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia ap- provato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Analogo riferimento vi eraanche prima di tale normativa, come previsto dall'art. 4, comma 8, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ed infatti, per questa Corte, ai fini della determinazione dell'in- dennità di espropriazione di quelle porzioni del territorio comunale che siano sprovviste di destinazione urbanistica per l'avvenuta deca- denza del vincolo di inedificabilità in virtù della decorrenza del ter- mine previsto dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (co- siddette «aree bianche», tra cui rientrano anche quelle aree che non abbiano ancora ricevuto una destinazione dallo strumento urbani- stico) non rivive la condizione urbanistica preesistente (eventual- mente agricola), ma si applica la disciplina transitoria prevista dalla norma di salvaguardia di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cosicché agli effetti dell'accertamento del va- lore del fondo va applicato il criterio della edificabilità di fatto(anche Cass., sez. 1, 14/6/2016, n. 12268).

Trattasi di un criterio che enuclea il trattamento indennitario at- traverso l'accertamento del valore delle aree circostanti ed omoge- nee, costituenti nel loro insieme un microsistema urbanistico, sem- preché risulti accertata la compatibilità con le generali scelte urbani- stiche, avuto riguardo anche ai vincoli legislativi ed urbanistici idonei ad incidere sull'edificabilità effettiva della zona, con la conseguente eventuale esclusione radicale di ogni attitudine all'edificabilità dell'a- rea (Cass., 30 aprile 2014, n. 9488).

L'edificabilità di fatto impone un metodo di valutazione incentrato sulla verifica della funzionalità dell'area in termini di naturale ed ar- 22RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio monico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano desti- nate all'edificazione in base alle scelte legislative ed a quelle pianifi- catorie dei comuni (Cass., sez. 1, 14/6/2016, n. 12268).

In dottrina, si è rilevato che l'estensione della disciplina prevista per le aree prive di pianificazione urbanistica alle aree che prive non ne sono, ma in relazione alle quali si è verificata solo la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio, appare una penalizzazione in- spiegabile a carico dei proprietari che si vedono privati di una facoltà (quella edificatoria) connaturale al diritto di proprietà (così anche Cass., sentenza n. 3987 del 1975). [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 92 del 1982 ha rile- vato anche che «la cessazione del vincolo farà venire meno soltanto lo specifico onere relativo e il titolare del bene si troverà quindi nella medesima situazione di tutti gli altri aventi un diritto reale sui beni, restando così assoggettato a tutto quanto la legge e gli strumenti urbanistici, compreso il programma pluriennale di attuazione, di- spongono».

Pertanto, un'area liberata dal vincolo dovrebbe essere sottoposta allo stesso regime urbanistico previsto per le aree consimili od omo- genee nell'ambito del medesimo territorio comunale (criterio della zona urbanistica omogenea).

Peraltro, nell'ipotesi in cui un vincolo preordinato all'esproprio ri- sulti decaduto, l'Amministrazione è tenuta ad attivare il procedi- mento di ripianificazione.

15. Nella specie, non essendo stato attivato il procedimento di pianificazione, sono stati emessi stati emessi solo dueprovvedimenti amministrativi, inidonei, però, a sorreggere il successivo decreto di esproprio del 16/7/1997 n.1511.

In particolare, è stato ritenuto non idoneo il decreto della Re- gione [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1474 di approvazione del progetto di 23RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ampliamento ristrutturazione del MOF, comportante anche la dichia- razione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibile dei lavori.

È stata ritenuta del pari inidonea a fondare il decreto espropria- tivo la delibera del Consiglio comunale di Fondin. 100 del 1995, an- ch'essa di approvazione del progetto di ampliamento e ristruttura- zione del MOF, all'interno della zona di espansione del mercato orto- frutticolo.

Altresì inidoneo è stato reputato il decreto di occupazione di ur- genza n.96 del 25/1/1996.

Sul punto, si evidenzia che,con ordinanza n. 293 del 19/4/1996, il [OSCURATO:PERSONA], Sezione staccata di Latina, nel ricorso proposto dei si- gnori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la società consortile immobiliare IMOF, ha disposto la sospensione del decreto del Presidente della Giunta regionale del [OSCURATO:PERSONA] n. 96 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, con ordinanza n.873 del 1996, in data 18/6/1996,ha confermato la sussistenza dei presup- posti per la sospensione di tale provvedimento, confermando l'ordi- nanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 293 del 1996.

Con la delibera n. 116 del 17/11/1998 il Comune di Fondi , pur accertando che il vincolo di destinazione era decaduto per il decorso del termine di cinqueanni, ha disposto la variante al PRG, con ripro- posizione del vincolo decaduto, al fine dell'ampliamento della ristrut- turazione del MOF.

Successivamente, è intervenuta la delibera della Regione [OSCURATO:PERSONA] n.718 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata approvata la riproposizione del vincolo.

La Corte d ' appello ha correttamente ritenuto che l ' iter procedi- mentale dovessecaratterizzarsi in applicazione del comma 5 dell'art. 1, della legge n.1 del 1978, richiamando anche la sentenza del Tar 24RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - Latina n. 135 del 1 999 , che aveva annullato la delibera n. 100 del 20/12/1995 del Comune di Fondi, sopra citata, pur se atti- nente a diverso procedimento in relazione ad altri soggetti, con ri- guardo a terreni confinanti con quelli in esame, appartenenti al me- desimo comparto.

16. [OSCURATO:PERSONA] ha , infatti, affermato che vi è stata pa- cificamente la decadenza del vincolo urbanistico a mercato ortofrut- ticolo dell'area in questione, stante il decorso del quinquennio dalla approvazione del PRG del 20/3/1978.

Al contrario, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, da rin- venirsi, per il primo Giudice, nel decreto n.1474 del 1993 della Re- gioneLazio e nella delibera di approvazione n. 100 del 1995 del Co- mune di Fondi, doveva «ritenersi tuttavia inefficace poiché non con- forme [al]l'opera pubblica con quanto previsto nella destinazione ur- banistica nel comune di Fondi, ove nelle more era decaduto il vincolo di destinazione all'opera pubblica relativo all'area». [OSCURATO:PERSONA] di secondogrado ha richiamato «la stessa sentenza del Tar n.135 del 1999 prodotta dagli appellanti (trattasi di contenzioso in sede amministrativa introdotto da soggetti diversi dagli odierni appellanti e relativo a terreni ricadenti nel medesimo comparto an- che se oggetto di altro decreto di esproprio, ossia DPGR RegioneLa- zio n. 913 del 21/5/98 che, pur non vincolante in questa sede può essere da questa Cortevalutato) afferma, in modo condivisibile e in accordo con quanto affermato dal primo giudice, che la destinazione urbanistica non coerente con quanto previsto in progetto non pre- clude l'approvazione dello stesso progetto da parte del competente organo (nella specie regionale) con conseguente prevalenza di tale approvazione ai sensi dell'art. 1 legge 1978 n. 1 ma che tuttavia avanti di dare corso al progetto sarebbe stato necessario apportare 25RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio allo strumento urbanistico comunale le modificazioni necessarie a rendere l'opera coerente con esso».

Proprio in tale direzione interpretativa, il Tar,con con la sentenza n.135 del 1999, aveva ritenuto «inani» i provvedimenti amministra- tivi successivamente emessi: la delibera n.100 del 1995 del Comune di Fondi, poiché intervenendo su area «bianca», vale a dire non più destinata pubblico servizio per effetto della pacifica decadenza del vincolo, «necessitava di approvazione con la procedura richiamata dal co. 5 dell'art.1 della legge n. 1 del 1978»; la delibera n. 116 del 1998 con cui era stata disposta la variante al PRG, poiché non risul- tava seguita da atto approvativo, delibera che era successiva al de- creto di esproprio.

Per la Corteterritoriale doveva quindi essere seguito l'iter proce- dimentale di cui all'art. 6 della legge n. 167 del 1962, richiamato dall'art.1, comma 5, della legge n. 1 del 1978.

Nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA], Sezione Latina, n. 135 del 1999 si prevede, anche, la «illegittimità del decreto di espropriazione impu- gnato e, quindi, il suo annullamento».

Naturalmente, si fa riferimento ad altri soggetti, già in prece- denza citati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che a un differente decreto di espropriazione,che è quello del Presidente della Giunta regionale del [OSCURATO:PERSONA] n. 913 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], diverso da quello oggetto di causa.

Tuttavia, si è chiarito in tale pronuncia, come detto, che erano del tutto inidonee allo scopo sia la delibera del Consiglio comunale di Fondin. 100 del 1995 del 20/12/1995, con cui è stato approvato il progetto di ampliamento del MOF, sia la delibera del Comune di Fondi del 17/11/1998 n.116, che ha provveduto alla variante al PRG con riproposizione del vincolo decaduto per il MOF. 26RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] infatti, «il primo (del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) perché, intervenendo su area non più destinata pubblico servizio, abbisogna, per produrre effetto, di essere approvato con la procedura richiamata nel 5º comma dell'art.1 della legge n. 1 del 1978 sopra citata».

Inoltre, parimenti irrilevante era «il secondo (del 17 / 11 /1 998) perché, in quanto variante al PRG, abbisogna, per produrre l'effetto che cui occorre, di essere seguito, dopo la prescritta procedura, da un atto approvativo (che non risulta)».

17. Tra l'altro, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3466 del 2019, che ha riformato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], Sezione staccata di Latina, n.13 del 2007, richiamata dalla IMOF nel ricorso per cassa- zione, ha comunque accertato l'intervenuta decadenza del vincolo («in definitiva, una volta trascorso il termine di decadenza di 5 anni di cui all'art.9, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a cui è sottoposto il vincolo preordinato all'esproprio, la conseguente decadenza del vin- colo espropriato non esclude che l'Amministrazione, mediante il pro- cedimento volto alla variante agli strumenti urbanistici, possa reite- rare il vincolo, fornendo congrua motivazione»).

Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato n.3466 del 2019 con- ferma che la decisione di rinnovare la procedura espropriativa aveva trovato implicitamente causa «nel sopravvenuto annullamento del primo decreto di esproprio da parte del [OSCURATO:PERSONA], Sezione di Latina, Sezione I, con la sentenza n.135 del 12 febbraio 1999».

Restano dunque confermati due elementi fondamentali: l ' inter- venuta decadenza del vincolo espropriativo, decorsi 5 anni; l'annul- lamento del primo decreto di esproprio da parte del [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.135 del 12 febbraio 1999, seppure relativo ad altre parti.

18. Va anche evidenziato che le sentenze del Giudice ammini- strativo sul tema non costituiscono giudicato per il giudice civile, 27RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio come affermato correttamente anche dalla Corted'appello nella sen- tenza impugnata.

18.1. Si rileva, in particolare, che il Consiglio di Stato, in Adu- nanza plenaria (sentenza 27/7/2019, n. 4), ha evidenziato che il giu- dicato amministrativo è sottoposto alle disposizioni processuali civi- listiche per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 c.c.

I casi di giudicato amministrativo con effetti erga omnes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione «dell'inscindibilità degli effetti dell'atto e dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile - logicamente, ancor prima che giuridica- mente - che l ' atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato».

Sono state individuate talune ipotesi eccezionali di estensione ul- tra partesdel giudicato amministrativo: l'annullamento di un regola- mento (l'efficacia erga omnesin questo caso trova una base norma- tiva indiretta dell'art. 14, comma 3, del d.P.R.24/11/1971, n. 1199); l'annullamento di un atto plurimo inscindibile (decreto di esproprio di un bene in comunione); l'annullamento di un atto plurimo scindi- bile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti destinatari (decreto di approvazione di una graduatoria concor- suale travolto per un vizio comune); l'annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (decreto di scioglimento di un consiglio comunale).

Gli effetti erga omnesdell'annullamento giurisdizionale si verifi- cano solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile ovvero a contenuto normativo (Cons.

Stato, sez.

III, 20/ 4/2012, n. 2350). 28RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tal senso si è pronunciata anche questa Corte, per la quale, in tema di giudicato amministrativo, la regola generale dell'efficacia in- ter partessubisce delle eccezioni nei casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura dell'atto -ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile - o per la presenza di un legame in- scindibile fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti; tale estensione riguarda, tuttavia, solo l'effetto caducatorio dell'annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espan- dersi la regola generale fissata dall'art 2909 c.c., poiché, mentre l'e- liminazione del provvedimento impugnato non può che fare stato erga omnes, quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella res iudicata idonea a vincolare i successivi organi giudicanti (Cass., sez.

L, 6/8/2019, n. 21000).

19. Non v'è dubbio, però, che le deliberazioni del Consiglio co- munale di Fondi n. 1 1 6 del 17 11.998 e quella regionale n. 718 del 7 del 2000,quali atti di adozione di variante al PRG ex art. 1 legge n. 1 del 1978, sono - per giurisprudenza amministrativa - atti plu- rimi.

Si è, infatti, affermato che la sentenza che conduce all'annulla- mento di un atto generale non sempre ha efficacia erga omnes, il che accade facilmente nel caso dell'annullamento di un piano rego- latore, in cui l'interesse fatto valere nel ricorso resta circoscritto alle aree individuate o a parti specifiche del territorio comunale, perti- nenti alle posizioni dell'istante (Cons.

Stato., sez.

IV, 4/4/2018, n. 2097; Cons.

Stato,sez.

IV, n. 7771 del 2003). 29RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la precisazione che «le prescrizioni contenute in una variante al piano regolatore generale vanno considerati scindibili, ai fini delle loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale, con la conse- guenza che, nel caso in cui il ricorso prospetti vizi relativi solo ad alcune determinazioni, l'annullamento del provvedimento non può essere che parziale, stante il principio generale della specificità dei motivi proponibili dei ricorsi davanti al giudice amministrativo» (Cons.

Stato, sez.

IV, 4/4/2018, n. 2097; Cons.

Stato., sez.

IV, n. 8146 del 2003).

Vanno considerate, dunque, scindibili, ai fini del loro eventuale annullamento, le prescrizioni contenute in una variante al piano re- golatore generale; sicché, laddove il ricorso prospetta vizi relativi solo ad alcune determinazioni, l'annullamento del provvedimento non può essere che parziale, stante il principio generale della speci- ficità dei motivi nei ricorsi dinanzi al giudice amministrativo (Cons.

Stato, sez.

IV, 10/12/2003, n. 8146).

20. Le medesime considerazioni valgono anche per le delibere di approvazione del progetto definitivo di opera pubblica, che conten- gono la dichiarazione implicita di pubblica utilità e di urgenza ed in- differibilità dei lavori. 21.Peraltro, anche la giurisprudenza di questa Corte si è occu- pata della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e di pubblica uti- lità, implicita nell'approvazione di un piano, reputando che l'annulla- mento del provvedimento non si estende erga omnes.

21.1. Si è ritenuto (Cass., sez. 1, 22/5/2009, n. 11920), quindi, che la parte che non ha partecipato al giudizio amministrativo non può avvalersi del giudicato relativo all'annullamento di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, al fine di ottenere in sede di giudizio ordinario la cancellazione della trascrizione del decreto di espropriazione e il risarcimento dei danni, in quanto la dichiarazione 30RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di pubblica utilità, implicita nell'approvazione del piano di zona, non è un atto collettivo, ma deve essere inquadratanella categoria degli atti plurimi, caratterizzati dall'efficacia soggettivamente limitata ai destinatari individuabili in relazione alla titolarità delle singole por- zioni immobiliari oggetto della potestà ablatoria, con la conseguenza che il suo annullamento non spiega efficacia erga omnes.

Pertanto, si è chiarito che la dichiarazione di indifferibilità ed ur- genza e di pubblica utilità, che è implicita nell'approvazione del piano di zona per edilizia economica e popolare, non è un atto collettivo, che in quanto tale è espressione di una volontà unica della pubblica amministrazione, che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolar- mente, ma come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile; essa va al contrario inquadrata nella categoria degli atti plurimi «che sono viceversa caratterizzati dal fatto di rappresentare una esterna- zione unica di una pluralità di provvedimenti che non perdono la pro- pria individualità (intesa nel senso dell'efficacia soggettivamente li- mitata a ciascun destinatario) e che riguardano diversi soggetti indi- viduabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e consi- derati uti singuli(Cass. n. 11920 del 2009; Cass. n. 725 del 2004).

Si è rimarcato che, poiché ognuno di tali soggetti, in relazione al singolo bene, è titolare di distinti diritti ed interessi, l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di alcuno di essi non può spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche (Cass. n. 11920 del 2009; Cass. n. 2038 del 1996).

Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricor- rente e per la specifica posizione da questo dedotte nel giudizio am- ministrativo e che, quindi, dello stesso non puòavvalersi la [OSCURATO:SOCIETA]., che al detto giudizio è rimasta estranea. 31RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

21.2. Non può che ribadirsi, allora, che l'efficacia erga omnesdel giudicato amministrativo opera solo con riferimento a peculiari cate- gorie di atti amministrativi, e cioè quelli aventi pluralità di destinatari e contenuto inscindibile e siano affetti da vizi di validità che ne infi- cino il contenuto in modo indivisibile per tutti destinatari (per esem- pio i provvedimenti tariffari, Cass. sez. 1, 17/12/1994, n. 10863; Cass., sez. 1, 13/3/1998, n. 2734), come gli atti di natura regola- mentare e quelli aventi portata generale che sono atti collettivi, ge- nerali, indivisibili e che si contrappongono agli atti plurimi e divisibili (Cass., sez. 1, 16/4/2004, n. 7253).

Pertanto, la dichiarazione di pubblica utilità - che è implicita nell'approvazione del piano di insediamenti produttivi -non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in rela- zione alla titolarità dei vari beni vincolati econsiderati “ uti singuli ” (Cass. n. 7253 del 2004).

22. Del tutto correttamente, allora, la Corte territoriale ha pro- ceduto alla disapplicazione del decreto di esproprio n.1511 del 1997.

23. Il secondo motivo di impugnazione principale è inammissi- bile.

Infatti, la ricorrente mira essenzialmente ad una nuova valuta- zione del materiale istruttorio, correttamente effettuata da parte della Corteterritoriale, e non censurabile in questa sede.

Per la ricorrente, infatti, il valore dei beni inseriti all'interno dell'area bianca, prima del PRG del 1978, doveva essere determinato in base al valore agricolo degli stessi.

Lazona fuori dalla perimetrazione urbana non poteva essere con- siderata residenziale.

Al contrario, la Corteterritoriale, muovendo proprio dalla nozione di «area bianca» ha inteso tener conto dell'edificabilità di fatto, in 32RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio coerenza con i principi giurisprudenziali di legittimità sopra menzio- nati.

Ha chiarito la Corted'appello che il CTU ha precisato che «per la zona C lo scrivente ha preso in considerazione tutti i valori medi della zona da C/1 a C/6, poi mediati aritmeticamente».

Inoltre, per i valori OMI del 1998, sono stati individuati «quelli dei fabbricati non intensivi» reputando il CTU «che per tipologia siano i più aderenti allo sviluppo urbanistico della zona bianca conside- rata».

24. Il terzo motivo del ricorso principale della IMOF ed il terzo motivo di ricorso incidentale della RegioneLazio sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente la legittimazione pas- siva sia della RegioneLazio che della IMOF.

Ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Regione, in quanto la responsabilità del danno da occupazione appropriativa è ascrivibile al titolare del potere espropriativo, mentre, ove l ' opera pubblica sia stata realizzata da soggetto diverso, come nella specie dall'IMOF, quest'ultimo può essere ritenuto autore dell'illecito, e quindi responsabile del danno, in quanto al medesimo siano state trasferite le potestà relative al procedimento ablatorio.

Il titolare del potere ablatorio nella specie eraproprio la Regione, sicché in difetto di ulteriore allegazione doveva ritenersi sussistente la legittimazione passiva della stessa.

Pertanto, la Corte d ' appello ha ritenuto, in accoglimento del primo motivo di entrambi gli appelli principali, di condannare in so- lido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, sia la Regione [OSCURATO:PERSONA] che l'[OSCURATO:SOCIETA].

25. [OSCURATO:PERSONA] ' appello ha, dunque, osservato i principi di diritto consolidati di questa Cortesul tema dell'individuazione del soggetto 33RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio legittimato passivo in caso di partecipazione di più organi pubblici alla procedura espropriativa o alla determinazione dell'indennizzo.

Va, dunque, richiamata e condivisa la giurisprudenza di questa Corteper cui parte del rapporto espropriativo ed obbligato al paga- mento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizza- zione dell'opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito ad un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie proce- dure espropriative, con l'imposizione dell'obbligo di sopportare i re- lativi oneri (Cass.,sez. 1, n. 25848 del 2019; Cass., sez. 1, 25 2016, n. 10530; Cass., 18/1/2013, n. 1242; Cass., 19/7/2012, n. 12541; Cass. n. 25862 del 2011; Cass. Sez.

U., n. 27211 del 2009; Cass. n. 6959 del 1997; Cass., n. 6039 del 1991).

Si è anche chiarito che quest'ultima fattispecie è stata ritenuta configurabile nei rapporti tra gli enti pubblici nei casi di affidamento in proprio, sostituzione o delegazione intersoggettiva (Cass., sez. 1, 9/4/2003, n. 5566; Cass., n. 28/5/1991, n. 6029) e nei rapporti con soggettiprivati nel caso in cui l'esecuzione dell ' opera sia stata affi- data in concessione c.d. traslativa (Cass., sez. 1, 20/3/2017, n. 7104; Cass., 14/6/2016, n. 12260; Cass., 21/6/2012, n. 10390), essendosi ravvisato il fondamento dell'obbligazione indennitaria pro- prio nella rilevanza esterna dell'attribuzione del potere espropriativo, derivante dal conferimento dell'incarico di compiere in nome proprio 34RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio gli atti del procedimento ablatorio, in virtù del quale l'unico soggetto destinato ad entrare in contatto con i proprietari espropriati e con gli altri soggetti interessati alla realizzazione dell'opera pubblica è quello che ha ricevuto il relativo incarico, non assumendo alcun rilievo, nei confronti dei terzi, la disciplina dei rapporti interni con l'ente confe- rente o l'eventuale sussistenza di rapporti di finanziamento con altri soggetti pubblici (Cass., sez. 1, n. 25848 del 2019).

26. La recente pronuncia di questa Corte a S ezioni U nite, n. 25294 del 2022, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ha ritenuto che la titolarità effettiva del rapporto sostanziale -e, in par- ticolare, l'obbligazione di pagamento dell'indennità di esproprio - spetti generalmente all ' ente beneficiario dell ' espropriazione risul- tante dal decreto ablativo, salvo che nei procedimenti "pluriparteci- pati", nei quali l'esercizio del potere espropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure ècondiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti; conseguentemente, ai fini dell'ac- certamento della titolarità passiva, il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio (nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] con cui si era ritenuto che nessuno dei soggetti chiamati nel giudizio di determina- zione dell'indennità di esproprio fosse titolare passivo dell'obbliga- zione, erroneamente assumendo tale titolarità esclusivamente in capo all'ente beneficiario della procedura, come risultante dal de- creto, e omettendo di considerare che, tra i convenuti, un Consorzio di Bonifica aveva esercitato poteri espropriativi ed era accollatario degli oneri di pagamento delle indennità e che l'impresa incaricata dei lavori aveva curato vari adempimenti e assunto così il ruolo di promotrice dell'espropriazione) (Cass., Sez.

U n ., 24/8/2022, n. 25294). 35RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è dunque ampliata la platea dei legittimati passivi, ossia dei debitori della medesima prestazione indennitaria, nei giudizi di op- posizione alla stima e di determinazione delle indennità espropria- tive, nei casi in cui si verifichi una potenziale dissociazione tra l'au- torità espropriante e il beneficiario dell'espropriazione, con l'effetto di includervi i soggetti che concorrono, ciascuno nell'ambito delle ri- spettive funzioni e competenze, all'espletamento della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizza- zione dell'opera, entrando in contatto diretto con i soggetti espro- priati e agendo in forma tale da suscitare nel terzo creditore dell'in- dennizzo la convinzione dell'assunzione diretta del corrispondente obbligo, a prescindere dal soggetto effettivamente beneficiario dell'esproprio (Cass.Sez.

U n ., n. 25294 del 2022; Cass. n. 1504 del 1993).

Si è anche sottolineato che tale conclusione deriva dall'esame dell'art. 54, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, a mente del quale «l'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione noti- ficato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprie- tario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione.

Il ricorso è notifi- cato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità».

Si è ritenuto che in tal modo «si è inteso agevolare il proprietario espropriato nelle individuazione dei soggetti obbligati da evocare in giudizio, individuati nell'ente espropriante e nel promotore dell'e- spropriazione e “se del caso” nel beneficiario dell'espropriazione, salva la facoltà dell'ente convenuto e dello stesso proprietario di chiamare in causa altri soggetti obbligati al pagamento, in quanto delegati con atti di rilevanza esterna all'esercizio di funzioni e potestà 36RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio proprie dell'ente espropriante, come può accadere nei procedimenti pluripartecipati» (Cass. Sez.

Un., n. 25294 del 2022; anche Cass., sez. 1, 8/3/2023, n. 6948).

27. Il secondomotivo di ricorso incidentale tardivo della Regione [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La sussistenza della colpa della Pubblica A mministrazione, in questo caso si rinviene nell'intervenuta decadenza del vincolo costi- tuito dall'approvazione del PRG della giunta regionale del 20/3/1978 n.1353.

Nonostante tale decadenza, ed essendosi costituita l'area bianca, come sopra evidenziato,la Regione ha approvato il progetto di am- pliamento e ristrutturazione del MOF, contenente la dichiarazione im- plicita di pubblica utilità e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori, con decreto n.1474 del 6/8/1993.

La Regione ha successivamente anche emesso il decreto di oc- cupazione di urgenza per 5 anni in data 25/1/1996.

Inoltre, èstato anche emesso il decreto di espropriazione n. 1511 del 16/7/1997.

In tutto ciò, la IMOF ha concorso nella condotta, chiedendo in data 22/7/1993 l'approvazione del progetto tecnico non cantierabile per ampliamento e ristrutturazione del MOF; in data 28/7/1993 la IMOF ha chiesto l'autorizzazione all'accesso alle aree; il presidente della IMOF in data 26/02/1996 ha ricevuto la concessione n. 3069 del 1996 per l'ampliamento la ristrutturazione del MOF.

Per questa Corte, a S ezioni U nite, l ' occupazione e la manipola- zione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, in- tegra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempread oggetto i danni per il periodo, non co- perto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato 37RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equiva- lente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso.

Ne consegue che la prescrizionequinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente (Cass., Sez.Un., 19/1/2015, n. 735).

28. Ilquarto motivo del ricorso incidentale tardivo della Regione [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Tale motivo è volto ad una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corted'appello in sede di merito, non è censurabile in questa sede.

L'entità del danno è stata computata dalla CTU espletata, in primo grado edin secondo grado, le cui conclusioni sono state con- divise dalla Corteterritoriale, con adeguata motivazione.

29. Il quinto motivo di ricorso incidentale tardivo della Regione [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

29.1. Con riferimento all'asserita violazione dell'art.5 della legge n.2248 del 1865, allegato E, e quindi in relazione all'assunto per cui il giudice ordinario non avrebbe potuto disapplicare il provvedimento amministrativo, si rileva cheil potere del giudice ordinario di disap- plicare gli atti amministrativi può essere esercitato anche nelle con- troversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio -e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come princi- pale - e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice 38RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del po- tere discrezionale dell'amministrazione (Cass., sez. 1, 14/3/2025, n. 6834; Cass. Sez.

U n ., 25/5/2018, n. 13193; Cass., Sez.

U n ., 6/8/ 1975, n. 2987; 10/9/2004, n. 18263; 9/1/2007, n. 116; 5/6/2014, n. 12644; contra per l'esercizio del potere di disapplicazione del giu- dice ordinario solo nei giudizi tra le parti cfr. Cass., Sez.Un., 2/11/ 2018, n. 280539).

Tuttavia, ai fini della disapplicazione è necessario che ricorrano due condizioni oggettive: a) il provvedimento amministrativo non può costituire l'oggetto diretto della controversia, cioè non può ve- nire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (Cass., n. 13193 del 2018; Cass., Sez.Un., n. 2987 del 1975; n. 2244 del 2015; Cass., nn. 22/2/ 2002, n. 2588; 13/9/2006, n. 19659; 10/1/2017, n. 276; di recente in materia tributaria Cass., sez. 5, 2/10/2024, n. 25935 in ordine al potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministra- tivi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, quale espres- sione di un principio generale dell'ordinamento, fissato dall'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E ); b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, mentre il sindacato del giudice è escluso con riguardo alle valutazioni di me- rito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministra- zione (Cass., sez. 1, 14/3/2025, n. 6834; Cass., sez.

U., n. 13193 del 2018; Cass., Sez.U., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007).

Non è stato, invece, ritenuto applicabile il potere di disapplica- zione del giudice ordinario nelle controversie relative ai canoni dovuti alla PA per l'occupazione di spazi pubblici in ordine alle delibere co- munali che fissano i criteri di determinazione di tali canoni (Cass., Sez.

U., 10/12/2001, n. 15603; può invece operare la disapplica- 39RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio zione per gli atti amministrativi strumentali rispetto all'accertamento di violazioni amministrative: Cass., 20/4/2018, n. 8796).

Nella specie,il Giudice di secondo grado non è incorso in un er- rore di diritto, avendo disapplicato il provvedimento amministrativo in ragione del venir meno del vincolo preordinato all'esproprio, alla scadenza del termine naturale di 5 anni.

29.2. Quanto, poi, all'asserita indispensabilità della pregiudiziale amministrativa, si rileva che per questa Corte, a Sezioni Unite(Cass., Sez.

U., 16/12/2010, n. 25395; Cass., Sez.

U., 23/12/2008, n. 30254), in tema di azione al Giudice amminstrativo tendente ad ot- tenere, nei confronti della P.A., il risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima, il principio della non necessità della pre- giudiziale impugnativa del provvedimento amministrativo, già affer- mato dalle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento al sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, è confer- mato dall'art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo) secondo cui: a) l'azione di condanna della P.A. può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma (comma 1); b) può essere chiesta la con- danna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria (comma 2); c) la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di cen- toventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (comma 3).

30. I duemotivi di ricorso incidentale tardivo proposti da Pierina e [OSCURATO:PERSONA], che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati. 40RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

30.1. I motivi sono stati articolati in modo da garantire a questa Corte la piena comprensione, con l ' apposita trascrizione degli atti processuali nel quale si faceva riferimento espresso ai nominativi delle duericorrenti incidentali, oltre che a i terreni in proprietà delle stesse, ed al risarcimento chiesto da ciascuna.

Nell'atto di citazione si riportava che «[OSCURATO:PERSONA] pagina 6, rigo 4 rivendicava il risarcimento pari alla somma di lire 31.687.500, in quanto comproprietaria per 1/8 del terreno in Catasto del Comune di Fondial foglio 36, particella 724; [OSCURATO:PERSONA] pagina 6, ultimo cpc, rivendicava il risarcimento del danno pari alla somma di lire 31.687.500, in quanto comproprietaria per 1/8 del terreno in Catasto del Comune di Fondia foglio 36, particella 724 e della somma pari a lire 79.850.000 per l'intero lotto B, particella 1142 del foglio 36, di mq 503, per la complessiva somma di lire 111.537.500».

I relativi dati risultavano anche da «dueperizie di stima asseve- ratea firma dell'ing.

Ventrudo».

Allo stesso modo i cespiti delle ricorrenti incidentali tardive sono stati descritti «dal CTU, incaricato in primo grado, che, per comple- tezza, abbiamo allegato anche al nostro fascicolo di parte sub lettera Tutte le allegazioni delle ricorrenti incidentali tardive, specifiche nelle pretese e nella indicazione dei presupposti di fatto, non sono state contestate specificamente dalle altre parti processuali, come ben evidenziato nei motivi di ricorso.

31. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in rela- zione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d ' appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

32. Le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale IMOF edi controricorrent i , ad esclusione di [OSCURATO:PERSONA] e Con- 41RG n. 20469/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cetta Pallisco, per le quali si è disposta la cassazione con rinvio, vanno poste a carico della ricorrente principale IMOF, in ragione della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

33. Le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente incidentale RegioneLazio ed i controricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vanno poste a carico della ricorrente incidentale, in ossequio al principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

34. Le spese relative al rapporto tra la ricorrente principale IMOF

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20469/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec indicato. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, contenente ricorso incidentale, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] guto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria allo indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il medesimo negli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, via Mar- cantonio Colonna, n. 27 2RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -controricorrente-ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]- RARDO; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- VANNI, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di PALLISCO GUIDOe di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]- MELA; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- GIDA, eredi di [OSCURATO:PERSONA] e quest ' ultima anche erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale, elettivamente do- miciliati in Roma, via Germanico, n. 172/A, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le noti- ficazioni relative al presente procedimento presso gli indirizzi di posta elet- tronica certificata indicati -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentante e difese dallo Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la prima in forza di procura in calce al controri- corso contenente ricorso incidentale e la seconda in forza di procura no- tarile del 24/6/2019, elettivamente domiciliate presso di lui in Roma, via Germanico, n. 172/A, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati 3RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -controricorrenti-ricorrenti incidentali- avverso l'ordinanza della Cortedi appello di Roma n. 3450 /2018, deposi- tata in data 23 maggio2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12/6/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di Ge- rardo Stravato; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- vato, tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]- vato, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; PaolaPallisco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti i quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- lisco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Anto- nio Iacozza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giu- seppe Spagnolo, [OSCURATO:PERSONA], citavano in giudizio la società IMOF, deducendo di essere proprietari di terreni siti nell'area relativa al progetto di ampliamento e ristrutturazione del [OSCURATO:PERSONA] (M.O.) del Comune di Fondi. In precedenza, i terreni erano a destinazione agricola; successi- vamente, il PRG, a seguito della delibera della G iunta regionale del 20/3/1978, n. 1353, prevedeva impianti di interesse generale con vincolo di destinazione specifica M.O. Il vincolo preordinato all'esproprio era decaduto una volta de- corso inutilmente il quinquennio senza l'approvazione del piano par- ticolareggiato, e quindi in data 20/3/1983. 4RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] gli attori, dunque, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, le aree erano divenute «zona bianca»,ai sensi dell'art. 4 della legge n.10 del 1977 dell'art. 9 delle norme tecniche di attua- zione. Ciononostante, la IMOF chiedeva l'approvazione del progetto tec- nico non cantierabile per ampliamento ristrutturazione del M.O. in data 2/7/1993; la IMOF, il 28/7/1993,chiedeva l'autorizzazione allo accesso all'area per iniziare le opere di ampliamento. Il 5/8/1993 veniva rilasciato il parere n. 1046 da parte dell ' as- sessorato in ordine all'ampliamento. Con decreto del Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 1474 del 6/8/ 1993 veniva approvato il progetto definitivo, con contestuale dichia- razione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Il Comune di Fondi, con delibera del Consiglio comunale n. 100 del 1995,approvava il progetto di ampliamento della zona di espan- sione del mercato ortofrutticolo. In data 25/1/1996,il Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA] , con decreto n.96, disponeva l'occupazione di urgenza delle aree per 5 anni. Il 26/2/1996 il presidente dell'IMOF riceveva la concessione n. 3069 del 1996 per l'ampliamento della ristrutturazione del mercato ortofrutticolo. 2. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 293 del 19/4/1996, di- sponeva la sospensione del decreto n.96 del 25/1/1996, che aveva previsto l'occupazione di urgenza delle aree. 3. Il Consiglio di Stato, con provvedimento del 18/6/1996, n. 873, rigettava l'appello. 4. [OSCURATO:PERSONA] - Roma, con sentenza n. 135 del 12/2/1999, nel giudizio pendente tra parti diverse, annullava la delibera del Comune di Fondin. 100 del 20/12/1995. 5RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 5. Veniva poi emesso decreto di esproprio n. 1511 del 16/7/ 1997, mentre l'irreversibile trasformazione del terreno avveniva nella primavera del 1996. 6. Il piano particellare veniva predisposto tre anni dopo, quindi nell'anno 2000. 7. Il Comune di Fondi, con la deliberazione n. 116 del 17/11/ 1998, accertava che il vincolo di destinazione era decaduto, ma prov- vedeva alla variante al PRG, con la riproposizione del vincolo deca- duto per l'ampliamento della ristrutturazione del mercato ortofrutti- colo. 8. La RegioneLazio, con delibera n. 718 del 7/3/2000, approvava la riproposizione del vincolo. 8.1. Il collaudo delle opere avveniva il 5/11/2000. 9. Il 28/3/2002 il Comune di Fondirilasciava il certificato di agi- bilità. 10. Alla stregua degli avvenimenti accaduti gli attori richiedevano il risarcimento dei danni subiti. 11. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo il difetto di giurisdizione e, nel merito, chiedendo accertarsi la legittimità dell'oc- cupazione, in quanto in vincolo era stato correttamente reiterato. 12. Ai sensi dell'art.102 c.p.c., si costituiva in giudizio la terza chiamata RegioneLazio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva accertarsi la legittimità della procedura di esproprio. In particolare,evidenziava che la delibera della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 1474 del 1993 costituiva dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. 13. Il Tribunale di Latina rigettava la domanda di occupazione usurpativa, evidenziando l'assenza dell'illegittimità dell'occupazione. Il vincolo era decaduto nei 5 anni dall'approvazione del PRG con delibera della Regione n. 1353 del 20/3/1978, sicché la decadenza 6RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio era avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non essendo stato adottato il piano par- ticolareggiato. Tuttavia, per il Tribunale, il decreto della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 1474 del 1993 costituiva dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Inoltre, era intervenuta la delibera del Consiglio comunale di Fondi n. 100 del 1995, che aveva approvato il progetto di amplia- mento e ristrutturazione del mercato ortofrutticolo. Ciò integrava i requisiti di cui all'art.1 della legge n. 1 del 1978. L'approvazione di progetti di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni del piano, non comportava la necessità di varianti allo strumento urba- nistico. Non occorreva l'approvazione ai sensi della legge n.167 del 1962, art.6. 14. Avverso tale sentenza proponevano appello principale gli at- tori, chiedendo nuovamente la condanna risarcimento dei danni per l'illegittimità della procedura espropriativa. Era decaduto il vincolo di destinazione a mercato ortofrutticolo, per mancata riproposizione del vincolo nei 5 anni. 15. Proponeva appello incidentale la Regione, evidenziando l'o- messa pronuncia sull'eccepita carenza di legittimazione passiva. 16. Si costituiva tardivamente in giudizio l'IMOF e reiterava l'ec- cezione di difetto di giurisdizione. 17. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n. 3450/2018, de- positata il 23/5/2018, accoglieva l'appello principale degli attori, ri- gettando il gravame incidentale della RegioneLazio. In particolare, premetteva la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione,in quanto l'eccezione di difetto giurisdizione era stata sollevata in sede d'appello dalla IMOF solo tardivamente, e non nei termini dell'appello incidentale condizionato. 7RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 17.1. [OSCURATO:PERSONA] richiamava la deliberazione n. 116 del 17.11.998 del Comune di Fondiche aveva riproposto il vincolo deca- duto. In tale delibera emergeva la decadenza del vincolo ai sensi della legge n.1187 del 19/11/1968; si dava atto della formazione di un'a- rea da considerarsi come «zona bianca». Si evidenziava che ai sensi della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 24 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nelle zone bianche erano consentite le opere edilizie su lotti minimi di metri quadri 10.000, con indice fondiario non supe- riore a 0,03 mq/mc. Tali limitazioni non si applicavano per la realizzazione di opere pubbliche in aree già destinate a servizi pubblici. 17.2. Tuttavia, la Corte territoriale chiariva che vi era stata de- cadenza del vincolo urbanistico e che la dichiarazione di pubblica uti- lità, contenuta nel decreto n.1476 del 6/8/1993 della Regione [OSCURATO:PERSONA], con cui si approvavail progetto definitivo, come pure nella delibera n.100 del 1995 del Comune di Fondi, erano inefficac i , poiché l ' opera pubblica non si era conformata con la destinazione urbanistica, es- sendo decaduto il vincolo. 17.3. [OSCURATO:PERSONA] ' appello richiamava la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 135 del 1999, in relazione ad altro decreto di esproprio, n. 913 del 21/5/1998. La destinazione urbanistica, non coerente con quanto previsto nel progetto, non precludeva l'approvazione dello stesso ai sensi dell'art.1 della legge n. 1 del 1978. 17.4. Tuttavia -chiariva la Corte territoriale - prima di dar corso al progetto dovevano essere apportate modifiche allo strumento ur- banistico comunale per rendere l'opera coerente con esso. Erano dunque «inani» allo scopo: sia la delibera n.100 del 1995 del Comune di Fondi, in quanto interveniva su un'area bianca, non 8RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio più destinata a pubblico servizio, per decadenza del vincolo; occor- reva l'approvazione ex art. 1 comma 5, della legge n. 1 del 1978, laddove richiamava il procedimento di cui all'art.6 della legge n. 167 del 1962; sia la delibera n.116 del 17/11/1998 che aveva apportato la variante al PRG, con riproposizione del vincolo decaduto, in quanto non seguita da atto di approvazione; tale delibera, peraltro, era suc- cessiva al decreto di esproprio. 17.5. [OSCURATO:PERSONA] di secondogrado riportava quanto affermato dal CTU, in quanto la delibera del Comune n. 100 del 1993 non aveva apportato alcuna variazione al PRG, sicché l'area era rimasta «bianca». Non era stato seguito il procedimento di cui all'art.6 della legge n.167 del 1962. 17.6. L'irreversibile trasformazione si era verificata nella prima- vera del 1996, sicché il valore dell'area fabbricabile doveva essere determinato nel periodo dalgennaio 1995 al 31/12/1997. 17.7. I valori medi dovevano essere individuati in quelli della zona C di espansione, con valore di lire 112.333, a metro quadrato. Ciò in base valori medi OMIdel 1998. 17.8. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva anche alle critiche del CTP degli appellanti, Arch. [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'inapplicabilità della delibera n. 16 del 2012, emessa 16 anni dopo l ' irreversibile trasformazione. 17.9. [OSCURATO:PERSONA] reputava esatto il coefficiente applicato dal CTU nella misura di 0,10, e non 0,25 come proposto dagli attori, con riferimento a terreni con indice di fabbricabilità vicino ad 2,50 mc/mq. I valori dei fabbricati non intensivi, per il CTU, erano i più ade- rentiallo sviluppo urbanistico della zona bianca considerata. 9RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 17.10. Sussisteva poi la legittimazione passiva della Regione, ti- tolare del potere ablativo, non essendo stato dimostrato che ad altro soggetto fossero state trasferite le potestà relative al procedimento ablatorio. 17.11. Veniva invece rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], «in difetto di specifica allegazione della particella cui si riferisce la relativa pretesa risarcitoria, non traendosi elementi della CTU espletata, ove il nome delle predette non com- pare fra i titolari delle particelle oggetto di stima, nel risultando dallo atto di appello se le stesse hanno agito quali eredi dei titolari della particelle in questione, come indicate nella tabella allegata supple- mento di CTU». 18. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale per cas- sazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., spedito il 23/6/2019, quindi prima della scadenza del termine lungo in data 24/6/2019 (23/6/2019 la domenica). 19. Con ricorso spedito il 23/7/2019, quindi tardivamente, ha proposto ricorso incidentale adesivo, per un motivo, e ricorso inci- dentale tardivo per gli ulteriori motivi, la RegioneLazio. La RegioneLazio ha resistito con controricorso al ricorso princi- pale. 20. Hanno proposto controricorso contenente ricorso incidentale tempestivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 21. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]- rato; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], Forcina 10RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Stefa- nelli Assunta, [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]- mela; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]- tonio; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima anche erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato controricorso avverso il ricorso principale proposto dalla IMOF. 22. Gli attori originari hanno anche proposto controricorso av- verso il ricorso incidentale proposto dalla RegioneLazio, depositando anche memoria scritta. 23. La IMOF ha proposto controricorso al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno depositato anche memoria scritta. 24. Gli attori originari hanno proposto controricorso avverso il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di non opporsi alle domande delle stesse. 25. La RegioneLazio ha proposto controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di ricorso principale la società IMOF de- duce la «violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dei principi normativi e segnatamente dell'art. 1 della legge n. 1/1978 vigenti in tema di decadenza dal vincolo urbanistico a [OSCURATO:PERSONA] di destinazione dell'Area oggetto di causa nonché in tema di reiterazione del vincolo con con- seguente illegittimità ed inefficacia del decreto di esproprio». In particolare, la ricorrente reputa non applicabile il procedi- mento di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978 e, di conseguenza, non doveva applicarsi neppure l'art.6 di cui alla legge n.167 del 1962. 11RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in quanto non sarebbe corretta l ' affermazione della Corte d'appello per cui l'area in questione, a seguito della decadenza del vincolo, per il decorso di cinqueanni, era priva di destinazione all'e- sercizio di servizi pubblici. Ad avviso della ricorrente trova applicazione, allora, il comma 4 dell'art.1 della legge n. 1 del 1978. Tra l'altro, l'invocata sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 135 del 1999 è stata emessa tra parti diverse ed atteneva «a terreni ricadenti nel medesimo comparto anche se oggetto di altro decreto di esproprio». Deve invece applicarsi la sentenza del Consiglio di Stato n.3466 del 2019, a mente della quale si poteva reiterare il vincolo, seppure con congrua motivazione. Si tratta di una vicenda inerente alla medesima problematica, nell'ambito della quale era stato impugnato il decreto del Presidente della Giunta regionale del [OSCURATO:PERSONA] del 22 febbraio 2001, che aveva di- chiarato la pubblica utilità del progetto di ampliamento del mercato ortofrutticolo ad opera della IMOF, tenendo conto della reiterazione del vincolo espropriativo di d ette are, già occupate con decreto di occupazione nell'aprile del 1996. Vi era dunque la specifica destinazione per la realizzazione di servizi pubblici. Del resto, il decreto della RegioneLazio n. 1474 del 6/8/1993 ha approvato il progetto definitivo dell'opera di ampliamento e ristrut- turazione del mercato ortofrutticolo e valeva come dichiarazione di pubblica utilità. Il piano particolareggiato, peraltro, poteva anche mancare. Il decreto di esproprio non è stato mai annullato. 2. Con il secondomotivo di impugnazione principale si deduce la «violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dei criteri normativi per la determinazione del 12RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio danno subito dagli attuali resistenti per la asserita occupazione ille- gittima e/o usurpativa delle aree di loro proprietà e segnatamente degli articoli 32,37 e 42-bis e ss. del d.P.R. 8/6/2001, n. 327, nonché dell'art.5-bis della legge n. 359/1992 e dell ' art. 2043 c.c.». Per la ricorrente principale era stato erroneamente calcolato il valore dell'area bianca, facendo riferimento alle aree residenziali. A giudizio della ricorrente, invece, prima del PRG del 1978 tutti i terreni avevano destinazione agricola e successivamente erano stati inclusi nella destinazione urbanistica al mercato ortofrutticolo. Non si dovevano applicare però i criteri delle aree fabbricabili in zona residenziale, Zona C di espansione. A seguito della decadenza del vincolo espropriativo doveva con- siderarsi la potenzialità edificatoria delle aree limitrofe. Del resto,si trattava di un' area sita fuori dal perimetro urbano, sicché non poteva considerarsi come residenziale, «ma sicuramente artigianale in parte agricola, per la presenza di molte strutture adi- bite alla lavorazione di prodotti agricoli e comunque per l'assoluta assenza di immobili ad uso residenziale». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato in quanto, pur richiamando in pura astrazione il criterio dell'edificabilità di fatto, ha in concreto ap- plicato i criteri tipici delle aree fabbricabili in zona residenziale, «de- terminando in tal modo una misura del risarcimento riconosciuto in favore degli attuali resistenti, del tutto smisurato e ingiustificabile». 3. Con il terzo motivo di impugnazione principale si lamenta la «violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. dei criteri per l'individuazione del soggetto effet- tivamente responsabile in caso di occupazione illegittima e/o usur- pativa con riferimento in particolare agli articoli 2043, 2055 e 1294 c.c., nonché dell'art.51 del d.P.R. n. 617/1977». 13RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] censura la decisione della Corted'appello laddove ha ritenuto la legittimazione passiva dell'IMOF, mentre tale legittimazione spet- tava esclusivamente alla RegioneLazio. La legittimazione passiva è in capo al titolare del potere espro- priativo, dovendosi escludere la responsabilità dell'esecutore mate- riale, al quale, come nel caso di specie, non siano state conferite potestà relative al procedimento ablatorio. Qualora vi fosse stata la asserita decadenza del vincolo di mer- cato ortofrutticolo, poi riproposto dal Comune di Fondinel 1998, con conseguente inefficacia della procedura espropriativa seguita alla di- chiarazione di pubblica utilità dell'opera, la Regione avrebbe dovuto comunque supplire all'inerzia nel comune di Fondi nominando un commissario ad acta, per procedere con la variazione del PRG e ri- proporre il vincolo. 4. Con il primo motivo di ricorso incidentale la RegioneLazio de- duce la «violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1 , commi 4 e 5 L. 1/1978, in relazione all ' art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel richiamare la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 135 del 1999, prodotta in atti, emessa per soggetti di- versi da resistenti. Ad avviso della ricorrente incidentale, una volta venuto meno il vincolo di destinazione delle aree per l'assenza del piano particola- reggiato, tuttavia con decreto del Presidente della Giunta regionale del [OSCURATO:PERSONA] n.1474 del 1993 e con conseguente delibera del C onsiglio comunale di Fondi n. 100 del 1995 è stato approvato il progetto di ampliamento del mercato ortofrutticolo e dichiarata l'opera di pub- blica utilità. Vi è stata dunque la riproposizione del vincolo di destinazione urbanistica. 14RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] procedura si è poi conclusa con il decreto di esproprio defini- tivo n. 1511 del 1997, tuttora valido ed efficace per mancata sua impugnazione nei termini di legge. La delibera n.100 del 1995 del Comune di Fondi, con cui è stato approvato il progetto di ampliamento del mercato ortofrutticolo non necessitava di apportare alcuna variante al PRG con riferimento all'a- rea in questione, sebbene fosse nelle more divenutaarea bianca. Anche il provvedimento che ha disposto l'occupazione di urgenza della RegioneLazio n. 96 del 1996 è valido ed efficace, non essendo stato impugnato. Non ci si può avvalereora degli effetti prodotti dalla sentenza n. 135 del 1999 che annullato il provvedimento di occupazione di ur- genza. Si tratta, infatti, di un atto plurimo che, a differenza degli atti generali, non produce effetti erga omnesdi annullamento. 5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la «vio- lazione e falsa applicazione dell'art.2043 c.c., con riferimento all'art.2697 c.c., e dei principi in materia di responsabilità, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Per la ricorrente incidentale vi è assenza di colpa della PA, in quanto è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera con delibera della RegioneLazio n. 1474 del 1993. 6. Con il terzo motivo di impugnazione incidentale ci si duole della «violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2055 e 1294 c.c., con riferimento al Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità d.P.R.8 giugno 2001 n. 327, in relazione all ' art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA], a giudizio della ricorrente incidentale, avreb- be errato nel ritenere sussistente la legittimazione passiva della Re- gioneLazio, individuata quale titolare del potere espropriativo. 15RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contrario, la Regione [OSCURATO:PERSONA] non è il soggetto espropriante e neppure soggetto beneficiario dell'espropriazione, bensì l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera pubblica e che, dopo l'emanazione della delibera consiliare n.100 del 1995 del Comune di Fondi, con cui è stato approvato il progetto di ampliamento del MOF, ha autorizzato l'IMOF all'occupazione di urgenza e all'esecuzione della procedura espropriativa, per conseguire la realizzazione dell'o- pera pubblica. La legittimazione passiva spetta, invece, al soggetto espro- priante, vale a dire all'ente che in concreto ha attuato l'occupazione e la radicale trasformazione e in favore del quale è stato pronunciato il decreto di espropriazione. 7. Con il quartomotivo di impugnazione incidentale si deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere provata la do- manda risarcitoria, sulla base delle allegazioni prodotte dalle contro- parti. A giudizio della ricorrente incidentale dall'istruttoria svolta nel giudizio di gravame emergerebbe che gli attori non abbiano assolto all'onere della prova, su di essi gravante, circa la responsabilità aqui- liana imputabile alla RegioneLazio nella produzione dell'evento dan- noso. L'onere del la prova non è stato assolto neppure con il previo espletamento della CTU, in quanto quest'ultima costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti. 8. Con il quintomotivo di impugnazione si lamenta la «violazione e falsa applicazione dell'art.5 legge 2248/1865, allegato E, in rela- zione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 16RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d ' appello avrebbe errato nell ' esercitare il potere di di- sapplicazione dell'atto amministrativo ritenuto legittimo, ai sensi dell'art. 5 legge n. 2248/1865, allegato E, non sussistendone i pre- supposti di diritto. In realtà, il decreto della RegioneLazio n. 1474 del 1993 , conte- nente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, e la connessa delibera di approvazione n.100 del 1995 del Comune di Fondi, sono efficaci, in quanto con essi l'approvazione del progetto di amplia- mento del MOF equivale alla reiterazione del vincolo di destinazione urbanistica. Ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge n. 1 del 1978, tali atti, per l'intrinseca finalità, non richiedevano la necessità di apportare allo strumento urbanistico le modifiche opportune per l'ente dell'o- pera coerente con il piano regolatore. Tra l'altro, l'esame della fondatezza o meno di una domanda di risarcimento del danno, derivante da un provvedimento illegittimo, comporterebbe necessariamente la soluzione della detta questione circa la dedotta illegittimità di un atto amministrativo. Risulta preliminare la risoluzione della questione di pregiudizialità dell'azione di annullamento dell'atto medesimo rispetto all'azione ri- sarcitoria. Il principio fondamentale di certezza delle situazionigiuridiche di diritto pubblico, a cui presidio è posto il breve termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti amministrativi, subirebbe un no- tevole vulnus ove fosse consentito far valere, sia pure ad altri fini, l'illegittimità dell'atto amministrativo. L'assenza di autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento dell'atto sarebbe «esplicitamente sancita dal diritto positivo». 17RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] regola sarebbe stata confermata con l'intervento legislativo di cui alla legge n.205 del 2000. 9. Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la«nullità ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione all'omesso esame dei documenti allegati al fa- scicolo di parte e a quello d'ufficio, e segnatamente: copia dell ' atto di appello, copia CTU svolta in primo grado, atto di citazione intro- duttivo del giudizio di primo grado, copia delle perizie di stima a firma dell'Ing. Ventrudo, note autorizzate di replica per l'udienza del 30/ 12/2016. Inesistenza della motivazione». La Corte d ' appello avrebbe erroneamente ritenuto che le ricor- renti incidentali non avrebbero allegato l'indicazione della particella cui si riferisce la relativa pretesa risarcitoria, non potendosi trarre elementi dalla CTU espletata in appello. In realtà, la Corteterritoriale non avrebbe considerato il conte- nuto dell'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la descrizione analitica dei beni con tutti idati catastali e la quantificazione dell ' entità del risarcimento del danno, «anche per entrambe le odierne ricorrenti incidentali». In particolare, [OSCURATO:PERSONA], pagina 6, rigo 4, rivendicava il risarcimento pari alla somma di lire 31.687.500, in quanto compro- prietaria per 1/8 del terreno in catasto del Comune di Fondial foglio 36, particella 724. PierinaPallisco, a pagina 6, ultimo capoverso, rivendicava il ri- sarcimento del danno pari alla somma di lire 31.687.500, in quanto comproprietaria per 1/8 del terreno in catasto del Comune di Fondi al foglio 36, particella 724 e della somma pari a lire 79.850.000 per l'intero lotto B, particella 1142 del foglio 36, di mq 503, per la somma complessiva di lire 111.537.500. 18RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l'altro la richiesta risarcitoria era dimostrata da dueperizie di stima asseverate a firma dell'Ing. Ventrudo «e segnatamente a pa- gina 14, sub 21 per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] pagina 15 per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] al cui contenuto si rimanda». I cespiti delle ricorrenti incidentali sono stati descritti dal CTU, incaricato in primo grado. Dalla CTU espletata in primo grado,non contestata , risultavano i nominativi di entrambe le parti ricorrenti, con l'identificazione com- pleta dei terreni e delle quantificazioni determinate dal CTU. 10. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale le ricor- renti lamentano «Error in iudicando: nullità ex art.360, primo com- ma, n.3, c.p.c., in relazione all'erronea e falsa applicazione dell' art.2697 c.c., in relazione agli articoli 115, 116 , 61 e 191 c.p.c., per omessa valutazione delle prove documentali acquisite e non conte- state». In particolare, deducono le ricorrenti incidentali che le loro alle- gazioni in ordine alle specifiche posizioni non sono stat e in alcun modo contestatein giudizio da parte dei convenuti, con la violazione da parte della Corted'appello dell'art. 115 c.p.c. 11. Anzitutto, si rileva che il ricorso incidentale articolato dalla RegioneLazio, con riferimento al primo motivo (violazione dell ' art. 1, commi 4 e 5 della legge n. 1 del 1978, in ordine all ' iter procedi- mentale seguito), risulta tardivo, in quanto il ricorso è stato spedito il 23/7/2019, mentre il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. scadeva il 24/6/2019. 12. Il primo motivo di ricorso principale della IMOF ed il primo motivo di ricorso incidentale della Regione [OSCURATO:PERSONA] , che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sonoinfondati . 13. Ed infatti deve muoversi dalla considerazione che il vincolo dettato dall'approvazione della Giunta regionale del PRG del Comune 19RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di Fondi in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1353 è pacificamente decaduto, es- sendo decorsi cinque anni senza l ' adozione del piano particolareg- giato. La decadenza si è quindi verificata il 20/3/1983, non essendo tale circostanza contestata dalle parti. Prima dell'adozione del PRG del [OSCURATO:DATA_NASCITA],i terreni avevano de- stinazione agricola. Successivamente al PRG del 1978,l'area in contestazione è stata destinata all'ampliamento e alla ristrutturazione del mercato orto- frutticolo (MOF). Una volta decaduto il vincolo, per il decorso del quinquennio, l'a- rea è stata qualificata «bianca», quindi, in sostanza, priva di previ- sioni urbanistiche, dovendosi utilizzare il parametro dell'edificabilità di fatto. 13.1. I successivi provvedimenti amministrativi sono stati adot- tati senza seguire l'iterdi cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 1 del 1978. L'art. 1, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e co- struzioni industriali), stabilisce che «l'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territo- riali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indif- feribilità delle opere stesse». Al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978 si prevede che «nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destina- zioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'ap- provazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del con- siglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi 20RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio alle specifiche destinazioni del piano, non comporta necessità di va- rianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non de- termini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali». Questo è il comma 4,la cui applicazione invocano sia la ricorrente principale che quella incidentale. Vi è poi il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978, che rappresenta la norma della cui applicazione si discute. Tale comma 5, nel testo in vigore dal 14 febbraio 1989 al 18 dicembre 1998, sancisce che «nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approva- zione del progetto costituisce variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni». Solo per completezza si riporta l'art. 5, comma 2, della legge RegioneLazio 7/12/1984, n. 74, a mente della quale «i progetti tec- nici relativi all'impianto dei mercati sono sottoposti ad approvazione del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], che provvede con decreto, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di mercati. L'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed indiffe- ribilità ed urgenza delle opere, ai fini dell'eventuale espropriazione». 14. [OSCURATO:PERSONA], una volta ritenuto decaduto il vincolo di cui al PRG approvato dalla Regione il 20/3/1978, n. 1353, ha repu- tato sussistere l'ipotesi dell'area bianca, in assenza di disposizioni urbanistiche. 14.1.Il riferimento all'area bianca si rinviene nel d.P.R. n. 327 del 2001, all'art. 9 comma 3 (non applicabile ratione temporis), per 21RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cui «se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'o- pera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia ap- provato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». Analogo riferimento vi eraanche prima di tale normativa, come previsto dall'art. 4, comma 8, della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Ed infatti, per questa Corte, ai fini della determinazione dell'in- dennità di espropriazione di quelle porzioni del territorio comunale che siano sprovviste di destinazione urbanistica per l'avvenuta deca- denza del vincolo di inedificabilità in virtù della decorrenza del ter- mine previsto dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (co- siddette «aree bianche», tra cui rientrano anche quelle aree che non abbiano ancora ricevuto una destinazione dallo strumento urbani- stico) non rivive la condizione urbanistica preesistente (eventual- mente agricola), ma si applica la disciplina transitoria prevista dalla norma di salvaguardia di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cosicché agli effetti dell'accertamento del va- lore del fondo va applicato il criterio della edificabilità di fatto(anche Cass., sez. 1, 14/6/2016, n. 12268). Trattasi di un criterio che enuclea il trattamento indennitario at- traverso l'accertamento del valore delle aree circostanti ed omoge- nee, costituenti nel loro insieme un microsistema urbanistico, sem- preché risulti accertata la compatibilità con le generali scelte urbani- stiche, avuto riguardo anche ai vincoli legislativi ed urbanistici idonei ad incidere sull'edificabilità effettiva della zona, con la conseguente eventuale esclusione radicale di ogni attitudine all'edificabilità dell'a- rea (Cass., 30 aprile 2014, n. 9488). L'edificabilità di fatto impone un metodo di valutazione incentrato sulla verifica della funzionalità dell'area in termini di naturale ed ar- 22RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio monico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano desti- nate all'edificazione in base alle scelte legislative ed a quelle pianifi- catorie dei comuni (Cass., sez. 1, 14/6/2016, n. 12268). In dottrina, si è rilevato che l'estensione della disciplina prevista per le aree prive di pianificazione urbanistica alle aree che prive non ne sono, ma in relazione alle quali si è verificata solo la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio, appare una penalizzazione in- spiegabile a carico dei proprietari che si vedono privati di una facoltà (quella edificatoria) connaturale al diritto di proprietà (così anche Cass., sentenza n. 3987 del 1975). [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 92 del 1982 ha rile- vato anche che «la cessazione del vincolo farà venire meno soltanto lo specifico onere relativo e il titolare del bene si troverà quindi nella medesima situazione di tutti gli altri aventi un diritto reale sui beni, restando così assoggettato a tutto quanto la legge e gli strumenti urbanistici, compreso il programma pluriennale di attuazione, di- spongono». Pertanto, un'area liberata dal vincolo dovrebbe essere sottoposta allo stesso regime urbanistico previsto per le aree consimili od omo- genee nell'ambito del medesimo territorio comunale (criterio della zona urbanistica omogenea). Peraltro, nell'ipotesi in cui un vincolo preordinato all'esproprio ri- sulti decaduto, l'Amministrazione è tenuta ad attivare il procedi- mento di ripianificazione. 15. Nella specie, non essendo stato attivato il procedimento di pianificazione, sono stati emessi stati emessi solo dueprovvedimenti amministrativi, inidonei, però, a sorreggere il successivo decreto di esproprio del 16/7/1997 n.1511. In particolare, è stato ritenuto non idoneo il decreto della Re- gione [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1474 di approvazione del progetto di 23RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ampliamento ristrutturazione del MOF, comportante anche la dichia- razione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibile dei lavori. È stata ritenuta del pari inidonea a fondare il decreto espropria- tivo la delibera del Consiglio comunale di Fondin. 100 del 1995, an- ch'essa di approvazione del progetto di ampliamento e ristruttura- zione del MOF, all'interno della zona di espansione del mercato orto- frutticolo. Altresì inidoneo è stato reputato il decreto di occupazione di ur- genza n.96 del 25/1/1996. Sul punto, si evidenzia che,con ordinanza n. 293 del 19/4/1996, il [OSCURATO:PERSONA], Sezione staccata di Latina, nel ricorso proposto dei si- gnori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la società consortile immobiliare IMOF, ha disposto la sospensione del decreto del Presidente della Giunta regionale del [OSCURATO:PERSONA] n. 96 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, con ordinanza n.873 del 1996, in data 18/6/1996,ha confermato la sussistenza dei presup- posti per la sospensione di tale provvedimento, confermando l'ordi- nanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 293 del 1996. Con la delibera n. 116 del 17/11/1998 il Comune di Fondi , pur accertando che il vincolo di destinazione era decaduto per il decorso del termine di cinqueanni, ha disposto la variante al PRG, con ripro- posizione del vincolo decaduto, al fine dell'ampliamento della ristrut- turazione del MOF. Successivamente, è intervenuta la delibera della Regione [OSCURATO:PERSONA] n.718 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata approvata la riproposizione del vincolo. La Corte d ' appello ha correttamente ritenuto che l ' iter procedi- mentale dovessecaratterizzarsi in applicazione del comma 5 dell'art. 1, della legge n.1 del 1978, richiamando anche la sentenza del Tar 24RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - Latina n. 135 del 1 999 , che aveva annullato la delibera n. 100 del 20/12/1995 del Comune di Fondi, sopra citata, pur se atti- nente a diverso procedimento in relazione ad altri soggetti, con ri- guardo a terreni confinanti con quelli in esame, appartenenti al me- desimo comparto. 16. [OSCURATO:PERSONA] ha , infatti, affermato che vi è stata pa- cificamente la decadenza del vincolo urbanistico a mercato ortofrut- ticolo dell'area in questione, stante il decorso del quinquennio dalla approvazione del PRG del 20/3/1978. Al contrario, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, da rin- venirsi, per il primo Giudice, nel decreto n.1474 del 1993 della Re- gioneLazio e nella delibera di approvazione n. 100 del 1995 del Co- mune di Fondi, doveva «ritenersi tuttavia inefficace poiché non con- forme [al]l'opera pubblica con quanto previsto nella destinazione ur- banistica nel comune di Fondi, ove nelle more era decaduto il vincolo di destinazione all'opera pubblica relativo all'area». [OSCURATO:PERSONA] di secondogrado ha richiamato «la stessa sentenza del Tar n.135 del 1999 prodotta dagli appellanti (trattasi di contenzioso in sede amministrativa introdotto da soggetti diversi dagli odierni appellanti e relativo a terreni ricadenti nel medesimo comparto an- che se oggetto di altro decreto di esproprio, ossia DPGR RegioneLa- zio n. 913 del 21/5/98 che, pur non vincolante in questa sede può essere da questa Cortevalutato) afferma, in modo condivisibile e in accordo con quanto affermato dal primo giudice, che la destinazione urbanistica non coerente con quanto previsto in progetto non pre- clude l'approvazione dello stesso progetto da parte del competente organo (nella specie regionale) con conseguente prevalenza di tale approvazione ai sensi dell'art. 1 legge 1978 n. 1 ma che tuttavia avanti di dare corso al progetto sarebbe stato necessario apportare 25RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio allo strumento urbanistico comunale le modificazioni necessarie a rendere l'opera coerente con esso». Proprio in tale direzione interpretativa, il Tar,con con la sentenza n.135 del 1999, aveva ritenuto «inani» i provvedimenti amministra- tivi successivamente emessi: la delibera n.100 del 1995 del Comune di Fondi, poiché intervenendo su area «bianca», vale a dire non più destinata pubblico servizio per effetto della pacifica decadenza del vincolo, «necessitava di approvazione con la procedura richiamata dal co. 5 dell'art.1 della legge n. 1 del 1978»; la delibera n. 116 del 1998 con cui era stata disposta la variante al PRG, poiché non risul- tava seguita da atto approvativo, delibera che era successiva al de- creto di esproprio. Per la Corteterritoriale doveva quindi essere seguito l'iter proce- dimentale di cui all'art. 6 della legge n. 167 del 1962, richiamato dall'art.1, comma 5, della legge n. 1 del 1978. Nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA], Sezione Latina, n. 135 del 1999 si prevede, anche, la «illegittimità del decreto di espropriazione impu- gnato e, quindi, il suo annullamento». Naturalmente, si fa riferimento ad altri soggetti, già in prece- denza citati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che a un differente decreto di espropriazione,che è quello del Presidente della Giunta regionale del [OSCURATO:PERSONA] n. 913 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], diverso da quello oggetto di causa. Tuttavia, si è chiarito in tale pronuncia, come detto, che erano del tutto inidonee allo scopo sia la delibera del Consiglio comunale di Fondin. 100 del 1995 del 20/12/1995, con cui è stato approvato il progetto di ampliamento del MOF, sia la delibera del Comune di Fondi del 17/11/1998 n.116, che ha provveduto alla variante al PRG con riproposizione del vincolo decaduto per il MOF. 26RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] infatti, «il primo (del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) perché, intervenendo su area non più destinata pubblico servizio, abbisogna, per produrre effetto, di essere approvato con la procedura richiamata nel 5º comma dell'art.1 della legge n. 1 del 1978 sopra citata». Inoltre, parimenti irrilevante era «il secondo (del 17 / 11 /1 998) perché, in quanto variante al PRG, abbisogna, per produrre l'effetto che cui occorre, di essere seguito, dopo la prescritta procedura, da un atto approvativo (che non risulta)». 17. Tra l'altro, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3466 del 2019, che ha riformato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], Sezione staccata di Latina, n.13 del 2007, richiamata dalla IMOF nel ricorso per cassa- zione, ha comunque accertato l'intervenuta decadenza del vincolo («in definitiva, una volta trascorso il termine di decadenza di 5 anni di cui all'art.9, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a cui è sottoposto il vincolo preordinato all'esproprio, la conseguente decadenza del vin- colo espropriato non esclude che l'Amministrazione, mediante il pro- cedimento volto alla variante agli strumenti urbanistici, possa reite- rare il vincolo, fornendo congrua motivazione»). Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato n.3466 del 2019 con- ferma che la decisione di rinnovare la procedura espropriativa aveva trovato implicitamente causa «nel sopravvenuto annullamento del primo decreto di esproprio da parte del [OSCURATO:PERSONA], Sezione di Latina, Sezione I, con la sentenza n.135 del 12 febbraio 1999». Restano dunque confermati due elementi fondamentali: l ' inter- venuta decadenza del vincolo espropriativo, decorsi 5 anni; l'annul- lamento del primo decreto di esproprio da parte del [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.135 del 12 febbraio 1999, seppure relativo ad altre parti. 18. Va anche evidenziato che le sentenze del Giudice ammini- strativo sul tema non costituiscono giudicato per il giudice civile, 27RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio come affermato correttamente anche dalla Corted'appello nella sen- tenza impugnata. 18.1. Si rileva, in particolare, che il Consiglio di Stato, in Adu- nanza plenaria (sentenza 27/7/2019, n. 4), ha evidenziato che il giu- dicato amministrativo è sottoposto alle disposizioni processuali civi- listiche per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 c.c. I casi di giudicato amministrativo con effetti erga omnes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione «dell'inscindibilità degli effetti dell'atto e dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile - logicamente, ancor prima che giuridica- mente - che l ' atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato». Sono state individuate talune ipotesi eccezionali di estensione ul- tra partesdel giudicato amministrativo: l'annullamento di un regola- mento (l'efficacia erga omnesin questo caso trova una base norma- tiva indiretta dell'art. 14, comma 3, del d.P.R.24/11/1971, n. 1199); l'annullamento di un atto plurimo inscindibile (decreto di esproprio di un bene in comunione); l'annullamento di un atto plurimo scindi- bile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti destinatari (decreto di approvazione di una graduatoria concor- suale travolto per un vizio comune); l'annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (decreto di scioglimento di un consiglio comunale). Gli effetti erga omnesdell'annullamento giurisdizionale si verifi- cano solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile ovvero a contenuto normativo (Cons. Stato, sez. III, 20/ 4/2012, n. 2350). 28RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tal senso si è pronunciata anche questa Corte, per la quale, in tema di giudicato amministrativo, la regola generale dell'efficacia in- ter partessubisce delle eccezioni nei casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura dell'atto -ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile - o per la presenza di un legame in- scindibile fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti; tale estensione riguarda, tuttavia, solo l'effetto caducatorio dell'annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espan- dersi la regola generale fissata dall'art 2909 c.c., poiché, mentre l'e- liminazione del provvedimento impugnato non può che fare stato erga omnes, quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella res iudicata idonea a vincolare i successivi organi giudicanti (Cass., sez. L, 6/8/2019, n. 21000). 19. Non v'è dubbio, però, che le deliberazioni del Consiglio co- munale di Fondi n. 1 1 6 del 17 11.998 e quella regionale n. 718 del 7 del 2000,quali atti di adozione di variante al PRG ex art. 1 legge n. 1 del 1978, sono - per giurisprudenza amministrativa - atti plu- rimi. Si è, infatti, affermato che la sentenza che conduce all'annulla- mento di un atto generale non sempre ha efficacia erga omnes, il che accade facilmente nel caso dell'annullamento di un piano rego- latore, in cui l'interesse fatto valere nel ricorso resta circoscritto alle aree individuate o a parti specifiche del territorio comunale, perti- nenti alle posizioni dell'istante (Cons. Stato., sez. IV, 4/4/2018, n. 2097; Cons. Stato,sez. IV, n. 7771 del 2003). 29RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la precisazione che «le prescrizioni contenute in una variante al piano regolatore generale vanno considerati scindibili, ai fini delle loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale, con la conse- guenza che, nel caso in cui il ricorso prospetti vizi relativi solo ad alcune determinazioni, l'annullamento del provvedimento non può essere che parziale, stante il principio generale della specificità dei motivi proponibili dei ricorsi davanti al giudice amministrativo» (Cons. Stato, sez. IV, 4/4/2018, n. 2097; Cons. Stato., sez. IV, n. 8146 del 2003). Vanno considerate, dunque, scindibili, ai fini del loro eventuale annullamento, le prescrizioni contenute in una variante al piano re- golatore generale; sicché, laddove il ricorso prospetta vizi relativi solo ad alcune determinazioni, l'annullamento del provvedimento non può essere che parziale, stante il principio generale della speci- ficità dei motivi nei ricorsi dinanzi al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 10/12/2003, n. 8146). 20. Le medesime considerazioni valgono anche per le delibere di approvazione del progetto definitivo di opera pubblica, che conten- gono la dichiarazione implicita di pubblica utilità e di urgenza ed in- differibilità dei lavori. 21.Peraltro, anche la giurisprudenza di questa Corte si è occu- pata della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e di pubblica uti- lità, implicita nell'approvazione di un piano, reputando che l'annulla- mento del provvedimento non si estende erga omnes. 21.1. Si è ritenuto (Cass., sez. 1, 22/5/2009, n. 11920), quindi, che la parte che non ha partecipato al giudizio amministrativo non può avvalersi del giudicato relativo all'annullamento di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, al fine di ottenere in sede di giudizio ordinario la cancellazione della trascrizione del decreto di espropriazione e il risarcimento dei danni, in quanto la dichiarazione 30RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di pubblica utilità, implicita nell'approvazione del piano di zona, non è un atto collettivo, ma deve essere inquadratanella categoria degli atti plurimi, caratterizzati dall'efficacia soggettivamente limitata ai destinatari individuabili in relazione alla titolarità delle singole por- zioni immobiliari oggetto della potestà ablatoria, con la conseguenza che il suo annullamento non spiega efficacia erga omnes. Pertanto, si è chiarito che la dichiarazione di indifferibilità ed ur- genza e di pubblica utilità, che è implicita nell'approvazione del piano di zona per edilizia economica e popolare, non è un atto collettivo, che in quanto tale è espressione di una volontà unica della pubblica amministrazione, che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolar- mente, ma come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile; essa va al contrario inquadrata nella categoria degli atti plurimi «che sono viceversa caratterizzati dal fatto di rappresentare una esterna- zione unica di una pluralità di provvedimenti che non perdono la pro- pria individualità (intesa nel senso dell'efficacia soggettivamente li- mitata a ciascun destinatario) e che riguardano diversi soggetti indi- viduabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e consi- derati uti singuli(Cass. n. 11920 del 2009; Cass. n. 725 del 2004). Si è rimarcato che, poiché ognuno di tali soggetti, in relazione al singolo bene, è titolare di distinti diritti ed interessi, l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di alcuno di essi non può spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche (Cass. n. 11920 del 2009; Cass. n. 2038 del 1996). Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricor- rente e per la specifica posizione da questo dedotte nel giudizio am- ministrativo e che, quindi, dello stesso non puòavvalersi la [OSCURATO:SOCIETA]., che al detto giudizio è rimasta estranea. 31RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 21.2. Non può che ribadirsi, allora, che l'efficacia erga omnesdel giudicato amministrativo opera solo con riferimento a peculiari cate- gorie di atti amministrativi, e cioè quelli aventi pluralità di destinatari e contenuto inscindibile e siano affetti da vizi di validità che ne infi- cino il contenuto in modo indivisibile per tutti destinatari (per esem- pio i provvedimenti tariffari, Cass. sez. 1, 17/12/1994, n. 10863; Cass., sez. 1, 13/3/1998, n. 2734), come gli atti di natura regola- mentare e quelli aventi portata generale che sono atti collettivi, ge- nerali, indivisibili e che si contrappongono agli atti plurimi e divisibili (Cass., sez. 1, 16/4/2004, n. 7253). Pertanto, la dichiarazione di pubblica utilità - che è implicita nell'approvazione del piano di insediamenti produttivi -non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in rela- zione alla titolarità dei vari beni vincolati econsiderati “ uti singuli ” (Cass. n. 7253 del 2004). 22. Del tutto correttamente, allora, la Corte territoriale ha pro- ceduto alla disapplicazione del decreto di esproprio n.1511 del 1997. 23. Il secondo motivo di impugnazione principale è inammissi- bile. Infatti, la ricorrente mira essenzialmente ad una nuova valuta- zione del materiale istruttorio, correttamente effettuata da parte della Corteterritoriale, e non censurabile in questa sede. Per la ricorrente, infatti, il valore dei beni inseriti all'interno dell'area bianca, prima del PRG del 1978, doveva essere determinato in base al valore agricolo degli stessi. Lazona fuori dalla perimetrazione urbana non poteva essere con- siderata residenziale. Al contrario, la Corteterritoriale, muovendo proprio dalla nozione di «area bianca» ha inteso tener conto dell'edificabilità di fatto, in 32RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio coerenza con i principi giurisprudenziali di legittimità sopra menzio- nati. Ha chiarito la Corted'appello che il CTU ha precisato che «per la zona C lo scrivente ha preso in considerazione tutti i valori medi della zona da C/1 a C/6, poi mediati aritmeticamente». Inoltre, per i valori OMI del 1998, sono stati individuati «quelli dei fabbricati non intensivi» reputando il CTU «che per tipologia siano i più aderenti allo sviluppo urbanistico della zona bianca conside- rata». 24. Il terzo motivo del ricorso principale della IMOF ed il terzo motivo di ricorso incidentale della RegioneLazio sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente la legittimazione pas- siva sia della RegioneLazio che della IMOF. Ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Regione, in quanto la responsabilità del danno da occupazione appropriativa è ascrivibile al titolare del potere espropriativo, mentre, ove l ' opera pubblica sia stata realizzata da soggetto diverso, come nella specie dall'IMOF, quest'ultimo può essere ritenuto autore dell'illecito, e quindi responsabile del danno, in quanto al medesimo siano state trasferite le potestà relative al procedimento ablatorio. Il titolare del potere ablatorio nella specie eraproprio la Regione, sicché in difetto di ulteriore allegazione doveva ritenersi sussistente la legittimazione passiva della stessa. Pertanto, la Corte d ' appello ha ritenuto, in accoglimento del primo motivo di entrambi gli appelli principali, di condannare in so- lido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, sia la Regione [OSCURATO:PERSONA] che l'[OSCURATO:SOCIETA]. 25. [OSCURATO:PERSONA] ' appello ha, dunque, osservato i principi di diritto consolidati di questa Cortesul tema dell'individuazione del soggetto 33RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio legittimato passivo in caso di partecipazione di più organi pubblici alla procedura espropriativa o alla determinazione dell'indennizzo. Va, dunque, richiamata e condivisa la giurisprudenza di questa Corteper cui parte del rapporto espropriativo ed obbligato al paga- mento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizza- zione dell'opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito ad un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie proce- dure espropriative, con l'imposizione dell'obbligo di sopportare i re- lativi oneri (Cass.,sez. 1, n. 25848 del 2019; Cass., sez. 1, 25 2016, n. 10530; Cass., 18/1/2013, n. 1242; Cass., 19/7/2012, n. 12541; Cass. n. 25862 del 2011; Cass. Sez. U., n. 27211 del 2009; Cass. n. 6959 del 1997; Cass., n. 6039 del 1991). Si è anche chiarito che quest'ultima fattispecie è stata ritenuta configurabile nei rapporti tra gli enti pubblici nei casi di affidamento in proprio, sostituzione o delegazione intersoggettiva (Cass., sez. 1, 9/4/2003, n. 5566; Cass., n. 28/5/1991, n. 6029) e nei rapporti con soggettiprivati nel caso in cui l'esecuzione dell ' opera sia stata affi- data in concessione c.d. traslativa (Cass., sez. 1, 20/3/2017, n. 7104; Cass., 14/6/2016, n. 12260; Cass., 21/6/2012, n. 10390), essendosi ravvisato il fondamento dell'obbligazione indennitaria pro- prio nella rilevanza esterna dell'attribuzione del potere espropriativo, derivante dal conferimento dell'incarico di compiere in nome proprio 34RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio gli atti del procedimento ablatorio, in virtù del quale l'unico soggetto destinato ad entrare in contatto con i proprietari espropriati e con gli altri soggetti interessati alla realizzazione dell'opera pubblica è quello che ha ricevuto il relativo incarico, non assumendo alcun rilievo, nei confronti dei terzi, la disciplina dei rapporti interni con l'ente confe- rente o l'eventuale sussistenza di rapporti di finanziamento con altri soggetti pubblici (Cass., sez. 1, n. 25848 del 2019). 26. La recente pronuncia di questa Corte a S ezioni U nite, n. 25294 del 2022, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ha ritenuto che la titolarità effettiva del rapporto sostanziale -e, in par- ticolare, l'obbligazione di pagamento dell'indennità di esproprio - spetti generalmente all ' ente beneficiario dell ' espropriazione risul- tante dal decreto ablativo, salvo che nei procedimenti "pluriparteci- pati", nei quali l'esercizio del potere espropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure ècondiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti; conseguentemente, ai fini dell'ac- certamento della titolarità passiva, il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio (nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] con cui si era ritenuto che nessuno dei soggetti chiamati nel giudizio di determina- zione dell'indennità di esproprio fosse titolare passivo dell'obbliga- zione, erroneamente assumendo tale titolarità esclusivamente in capo all'ente beneficiario della procedura, come risultante dal de- creto, e omettendo di considerare che, tra i convenuti, un Consorzio di Bonifica aveva esercitato poteri espropriativi ed era accollatario degli oneri di pagamento delle indennità e che l'impresa incaricata dei lavori aveva curato vari adempimenti e assunto così il ruolo di promotrice dell'espropriazione) (Cass., Sez. U n ., 24/8/2022, n. 25294). 35RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è dunque ampliata la platea dei legittimati passivi, ossia dei debitori della medesima prestazione indennitaria, nei giudizi di op- posizione alla stima e di determinazione delle indennità espropria- tive, nei casi in cui si verifichi una potenziale dissociazione tra l'au- torità espropriante e il beneficiario dell'espropriazione, con l'effetto di includervi i soggetti che concorrono, ciascuno nell'ambito delle ri- spettive funzioni e competenze, all'espletamento della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizza- zione dell'opera, entrando in contatto diretto con i soggetti espro- priati e agendo in forma tale da suscitare nel terzo creditore dell'in- dennizzo la convinzione dell'assunzione diretta del corrispondente obbligo, a prescindere dal soggetto effettivamente beneficiario dell'esproprio (Cass.Sez. U n ., n. 25294 del 2022; Cass. n. 1504 del 1993). Si è anche sottolineato che tale conclusione deriva dall'esame dell'art. 54, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, a mente del quale «l'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione noti- ficato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprie- tario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notifi- cato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità». Si è ritenuto che in tal modo «si è inteso agevolare il proprietario espropriato nelle individuazione dei soggetti obbligati da evocare in giudizio, individuati nell'ente espropriante e nel promotore dell'e- spropriazione e “se del caso” nel beneficiario dell'espropriazione, salva la facoltà dell'ente convenuto e dello stesso proprietario di chiamare in causa altri soggetti obbligati al pagamento, in quanto delegati con atti di rilevanza esterna all'esercizio di funzioni e potestà 36RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio proprie dell'ente espropriante, come può accadere nei procedimenti pluripartecipati» (Cass. Sez. Un., n. 25294 del 2022; anche Cass., sez. 1, 8/3/2023, n. 6948). 27. Il secondomotivo di ricorso incidentale tardivo della Regione [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La sussistenza della colpa della Pubblica A mministrazione, in questo caso si rinviene nell'intervenuta decadenza del vincolo costi- tuito dall'approvazione del PRG della giunta regionale del 20/3/1978 n.1353. Nonostante tale decadenza, ed essendosi costituita l'area bianca, come sopra evidenziato,la Regione ha approvato il progetto di am- pliamento e ristrutturazione del MOF, contenente la dichiarazione im- plicita di pubblica utilità e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori, con decreto n.1474 del 6/8/1993. La Regione ha successivamente anche emesso il decreto di oc- cupazione di urgenza per 5 anni in data 25/1/1996. Inoltre, èstato anche emesso il decreto di espropriazione n. 1511 del 16/7/1997. In tutto ciò, la IMOF ha concorso nella condotta, chiedendo in data 22/7/1993 l'approvazione del progetto tecnico non cantierabile per ampliamento e ristrutturazione del MOF; in data 28/7/1993 la IMOF ha chiesto l'autorizzazione all'accesso alle aree; il presidente della IMOF in data 26/02/1996 ha ricevuto la concessione n. 3069 del 1996 per l'ampliamento la ristrutturazione del MOF. Per questa Corte, a S ezioni U nite, l ' occupazione e la manipola- zione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, in- tegra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempread oggetto i danni per il periodo, non co- perto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato 37RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equiva- lente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizionequinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente (Cass., Sez.Un., 19/1/2015, n. 735). 28. Ilquarto motivo del ricorso incidentale tardivo della Regione [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Tale motivo è volto ad una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corted'appello in sede di merito, non è censurabile in questa sede. L'entità del danno è stata computata dalla CTU espletata, in primo grado edin secondo grado, le cui conclusioni sono state con- divise dalla Corteterritoriale, con adeguata motivazione. 29. Il quinto motivo di ricorso incidentale tardivo della Regione [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 29.1. Con riferimento all'asserita violazione dell'art.5 della legge n.2248 del 1865, allegato E, e quindi in relazione all'assunto per cui il giudice ordinario non avrebbe potuto disapplicare il provvedimento amministrativo, si rileva cheil potere del giudice ordinario di disap- plicare gli atti amministrativi può essere esercitato anche nelle con- troversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio -e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come princi- pale - e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice 38RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del po- tere discrezionale dell'amministrazione (Cass., sez. 1, 14/3/2025, n. 6834; Cass. Sez. U n ., 25/5/2018, n. 13193; Cass., Sez. U n ., 6/8/ 1975, n. 2987; 10/9/2004, n. 18263; 9/1/2007, n. 116; 5/6/2014, n. 12644; contra per l'esercizio del potere di disapplicazione del giu- dice ordinario solo nei giudizi tra le parti cfr. Cass., Sez.Un., 2/11/ 2018, n. 280539). Tuttavia, ai fini della disapplicazione è necessario che ricorrano due condizioni oggettive: a) il provvedimento amministrativo non può costituire l'oggetto diretto della controversia, cioè non può ve- nire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (Cass., n. 13193 del 2018; Cass., Sez.Un., n. 2987 del 1975; n. 2244 del 2015; Cass., nn. 22/2/ 2002, n. 2588; 13/9/2006, n. 19659; 10/1/2017, n. 276; di recente in materia tributaria Cass., sez. 5, 2/10/2024, n. 25935 in ordine al potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministra- tivi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, quale espres- sione di un principio generale dell'ordinamento, fissato dall'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E ); b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, mentre il sindacato del giudice è escluso con riguardo alle valutazioni di me- rito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministra- zione (Cass., sez. 1, 14/3/2025, n. 6834; Cass., sez. U., n. 13193 del 2018; Cass., Sez.U., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007). Non è stato, invece, ritenuto applicabile il potere di disapplica- zione del giudice ordinario nelle controversie relative ai canoni dovuti alla PA per l'occupazione di spazi pubblici in ordine alle delibere co- munali che fissano i criteri di determinazione di tali canoni (Cass., Sez. U., 10/12/2001, n. 15603; può invece operare la disapplica- 39RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio zione per gli atti amministrativi strumentali rispetto all'accertamento di violazioni amministrative: Cass., 20/4/2018, n. 8796). Nella specie,il Giudice di secondo grado non è incorso in un er- rore di diritto, avendo disapplicato il provvedimento amministrativo in ragione del venir meno del vincolo preordinato all'esproprio, alla scadenza del termine naturale di 5 anni. 29.2. Quanto, poi, all'asserita indispensabilità della pregiudiziale amministrativa, si rileva che per questa Corte, a Sezioni Unite(Cass., Sez. U., 16/12/2010, n. 25395; Cass., Sez. U., 23/12/2008, n. 30254), in tema di azione al Giudice amminstrativo tendente ad ot- tenere, nei confronti della P.A., il risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima, il principio della non necessità della pre- giudiziale impugnativa del provvedimento amministrativo, già affer- mato dalle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento al sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, è confer- mato dall'art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo) secondo cui: a) l'azione di condanna della P.A. può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma (comma 1); b) può essere chiesta la con- danna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria (comma 2); c) la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di cen- toventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (comma 3). 30. I duemotivi di ricorso incidentale tardivo proposti da Pierina e [OSCURATO:PERSONA], che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati. 40RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 30.1. I motivi sono stati articolati in modo da garantire a questa Corte la piena comprensione, con l ' apposita trascrizione degli atti processuali nel quale si faceva riferimento espresso ai nominativi delle duericorrenti incidentali, oltre che a i terreni in proprietà delle stesse, ed al risarcimento chiesto da ciascuna. Nell'atto di citazione si riportava che «[OSCURATO:PERSONA] pagina 6, rigo 4 rivendicava il risarcimento pari alla somma di lire 31.687.500, in quanto comproprietaria per 1/8 del terreno in Catasto del Comune di Fondial foglio 36, particella 724; [OSCURATO:PERSONA] pagina 6, ultimo cpc, rivendicava il risarcimento del danno pari alla somma di lire 31.687.500, in quanto comproprietaria per 1/8 del terreno in Catasto del Comune di Fondia foglio 36, particella 724 e della somma pari a lire 79.850.000 per l'intero lotto B, particella 1142 del foglio 36, di mq 503, per la complessiva somma di lire 111.537.500». I relativi dati risultavano anche da «dueperizie di stima asseve- ratea firma dell'ing. Ventrudo». Allo stesso modo i cespiti delle ricorrenti incidentali tardive sono stati descritti «dal CTU, incaricato in primo grado, che, per comple- tezza, abbiamo allegato anche al nostro fascicolo di parte sub lettera Tutte le allegazioni delle ricorrenti incidentali tardive, specifiche nelle pretese e nella indicazione dei presupposti di fatto, non sono state contestate specificamente dalle altre parti processuali, come ben evidenziato nei motivi di ricorso. 31. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in rela- zione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d ' appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 32. Le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale IMOF edi controricorrent i , ad esclusione di [OSCURATO:PERSONA] e Con- 41RG n. 20469/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cetta Pallisco, per le quali si è disposta la cassazione con rinvio, vanno poste a carico della ricorrente principale IMOF, in ragione della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. 33. Le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente incidentale RegioneLazio ed i controricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vanno poste a carico della ricorrente incidentale, in ossequio al principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. 34. Le spese relative al rapporto tra la ricorrente principale IMOF
Sentenza Cassazione n. 23424/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris