CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12670/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Giovanni, rappresentati e difesi dall'avvocatoDaniela Agnello-ricorrente-controAgenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione TerritorialeI - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella [OSCURATO:SOCIETA] n. 496/16/25 depositata il 17/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 496/16/25 del 17/02/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito SIB) eda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 58/02/22 dellaCommissione tributaria provinciale di Sondrio (di seguito CTP), che avevaNumero registro generale 19121/2025Numero sezionale 3596/2026Numero di raccolta generale 12670/2026Data pubblicazione 05/05/2026rigettato il ricorso dei contribuenti nei confronti di un avviso diaccertamento concernente l’imposta unica sulle scommesse relativaall’anno 2015.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’avviso diaccertamento era stata determinata l’imposta unica in via induttiva inapplicazione dell’art. 1, comma 644, lettera g), della l. 23 dicembre 2014,n. 190.2. SIB e il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza della CGT2 conricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.3. L’agenzia delle dogane e dei monopoli non resisteva in giudizio,restando intimata.4. Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del02/12/2025 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5. Con istanza del 02/01/2026 i ricorrenti chiedevano la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente rigettata la richiesta di trattazione della causain pubblica udienza formulata dai ricorrenti.1.1. Invero, in adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite diquesta Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, qualora i principi applicabili siano consolidati (Cass. S.U.n. 14437 del 05/06/2018) e non si verta in ipotesi di decisioni aventirilevanza nomofilattica (Cass. S.U., n. 8093 del 23/04/2020).1.2. In particolare, la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove,soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidatoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. E, nel caso dispecie, come di seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizio nonè nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.Numero registro generale 19121/2025Numero sezionale 3596/2026Numero di raccolta generale 12670/2026Data pubblicazione 05/05/20262. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] è affidato aquattro motivi, di seguito illustrati.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 64, della l. 13 dicembre 2010, n. 220, per avere laCGT2 indebitamente applicato nei confronti di SIB una normativa previstaper l’esercizio di attività illecita, quale non è quella della societàcontribuente.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., per non avere la CGT2 pronunciato in ordine alla dedottaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n.190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del2015, nonché dell’art. 24, comma 10, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv.con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento allaquantificazione dell’imposta unica.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degliartt. 56 ss. del TFUE e dei principi di diritto unionale di parità ditrattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n.504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della l. n. 220del 2010, nonché con riferimento all’art 1, comma 644, l. n. 190 del 2014,con conseguente richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dellaUE e di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Cortecostituzionale.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 5, comma 1, e6, comma 2, della d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dell’art. 10,comma 4, della l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la CTG2 ritenutoNumero registro generale 19121/2025Numero sezionale 3596/2026Numero di raccolta generale 12670/2026Data pubblicazione 05/05/2026la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, conconseguente inapplicabilità delle sanzioni.3. Il primo, il terzo ed il quarto motivo sono infondati, così comeevidenziato dalla PDA.3.1. Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto diripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dallasentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra letante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021,9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021,9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021;v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n.6761/2023), che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione delsistema dell’imposta unica sulle scommesse, fondata anche sui recentiinterventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e dellaCGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l’altro,precisato che:- sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia neiconfronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo diconcessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietàparitetica;- sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura disanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti,restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà diprestazione di servizi o lesione di affidamento;- l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad untrattamento sanzionatorio;- la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso chesiano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualitàantecedenti al 2011;Numero registro generale 19121/2025Numero sezionale 3596/2026Numero di raccolta generale 12670/2026Data pubblicazione 05/05/2026- non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezzanormativa per le annualità a partire dal 2011;- l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto conl’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006(direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.4. Il secondo motivo, con il quale si denuncia omessa pronuncia inordine all’applicazione dell’accertamento induttivo previsto dall’art. 1,comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, è infondato.4.1. Com’è noto, il vizio di omessa pronuncia ricorre ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame (ex multis, Cass. n. 27551 del 23/10/2024).4.2. Nel caso di specie, la CGT2 si è specificamente pronunciata sullaquestione prospettata dalla ricorrente, ritenendo l’applicazione allafattispecie della disposizione richiamata.4.3. Orbene, la contestazione dell’eventuale erroneità in diritto delleconclusioni raggiunte dal giudice di appello non integra un error inprocedendo, ma, se del caso, un vizio di violazione di legge, in ipotesiall’evidenza non proposto (cfr. pag. 2 del ricorso, in cui si fa riferimentoalla «Nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia»;affermazione ribadita a pag. 21, nonché a pag. 23, laddove «si chiede dicassare la sentenza per omessa pronuncia in merito alla violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, comma 644 lett. g) L. 190/2014»).4.4. Il motivo - correttamente interpretato in senso analogo dalla PDA- va, dunque, rigettato.5. In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannatial pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiaratodella lite di euro 59.130,93.Numero registro generale 19121/2025Numero sezionale 3596/2026Numero di raccolta generale 12670/2026Data pubblicazione 05/05/20265.1. I contribuenti vanno, altresì, condannati, ai sensi dell’art. 96,terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 6.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito e allasomma di euro 6.000,00 a titolo di responsabilità aggravata; condanna,altresì, i ricorrenti al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favoredella cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]