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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44868/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il GIPVTribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 11 febbraio 2021, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalleparti ex art. 444 c.p.p., in relazione a due ipotesi di reato di cui all' art. 75 DL n. 159 del 2011

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso esame sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

L'unico motivo è inammissibile.

3.1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pesn. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 3.2.

In base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione 'della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] •p o Casa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIPVTribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 11 febbraio 2021, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalleparti ex art. 444 c.p.p., in relazione a due ipotesi di reato di cui all' art. 75 DL n. 159 del 2011 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso esame sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3. L'unico motivo è inammissibile. 3.1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pesn. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 3.2. In base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione 'della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] •p o Casa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44868/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris