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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 11752/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia,nel procedimento a carico di:D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 agosto 1986,avverso la sentenza del 9 gennaio 2025 del Tribunale di Mantova;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 9 gennaio 2025 il Tribunale di Mantova dichiaròl’improcedibilità per intervenuta oblazione in ordine al reato di cui all'art. 187,comma 8, cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui aicommi 2, 2-bis, 3 o 4 della stessa disposizione.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Brescia, formulando i seguenti motivi(enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quantodispone l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con un unico motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), con riguardo all'art. 162-bis cod.pen. poiché il reato per cui si procede è punito con le pene congiunte dell'arrestoe dell'ammenda.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.4.

Il ricorso è inammissibile, poiché tardivo.4.1.

Essendosi provveduto al deposito delle motivazioni ai sensi dell’art. 544,comma 2, cod. proc. pen., e considerato che il provvedimento è stato comunicatoalla Procura generale il 10 febbraio 2025, il termine di 15 giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è scaduto martedì 25 febbraio 2025.Il ricorso, invece, è stato inizialmente depositato il 25 febbraio 2025 (ovverol’ultimo giorno utile), nella cancelleria della Corte d’appello, che poi lo inoltròtelematicamente al Tribunale di Mantova il 26 febbraio 2025, quando il termineera ormai scaduto.Osserva al riguardo il Collegio che, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen. l'attodi impugnazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che haemesso il provvedimento impugnato.L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzionedell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano tanto i tempiquanto i modi di presentazione dell'impugnazione.Deve pertanto ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta dalProcuratore generale presso la Corte di appello che sia pervenuta nella cancelleriadel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dopo la scadenza deltermine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 38268 del 04/05/2023,Zaffani, non mass.; Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278515 –01, che ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal Procuratore generale chesia pervenuto nella cancelleria del Tribunale dopo la scadenza del termine previstodall'art. 585 cod. proc. pen., a nulla rilevando il tempestivo deposito dell'atto nellasegreteria della Procura generale).5.

Non essendo stato proposto dalla parte privata, alla declaratoria diinammissibilità del ricorso non seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11752/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 406/2026VINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - 24/03/2026DONATO D'AURIA R.G.N. 3491/2026DAVIDE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia,nel procedimento a carico di:D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 agosto 1986,avverso la sentenza del 9 gennaio 2025 del Tribunale di Mantova;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 9 gennaio 2025 il Tribunale di Mantova dichiaròl’improcedibilità per intervenuta oblazione in ordine al reato di cui all'art. 187,comma 8, cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui aicommi 2, 2-bis, 3 o 4 della stessa disposizione.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Brescia, formulando i seguenti motivi(enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quantodispone l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con un unico motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), con riguardo all'art. 162-bis cod.pen. poiché il reato per cui si procede è punito con le pene congiunte dell'arrestoe dell'ammenda.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.4.

Il ricorso è inammissibile, poiché tardivo.4.1.

Essendosi provveduto al deposito delle motivazioni ai sensi dell’art. 544,comma 2, cod. proc. pen., e considerato che il provvedimento è stato comunicatoalla Procura generale il 10 febbraio 2025, il termine di 15 giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è scaduto martedì 25 febbraio 2025.Il ricorso, invece, è stato inizialmente depositato il 25 febbraio 2025 (ovverol’ultimo giorno utile), nella cancelleria della Corte d’appello, che poi lo inoltròtelematicamente al Tribunale di Mantova il 26 febbraio 2025, quando il termineera ormai scaduto.Osserva al riguardo il Collegio che, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen. l'attodi impugnazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che haemesso il provvedimento impugnato.L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzionedell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano tanto i tempiquanto i modi di presentazione dell'impugnazione.Deve pertanto ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta dalProcuratore generale presso la Corte di appello che sia pervenuta nella cancelleriadel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dopo la scadenza deltermine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 38268 del 04/05/2023,Zaffani, non mass.; Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278515 –01, che ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal Procuratore generale chesia pervenuto nella cancelleria del Tribunale dopo la scadenza del termine previstodall'art. 585 cod. proc. pen., a nulla rilevando il tempestivo deposito dell'atto nellasegreteria della Procura generale).5.

Non essendo stato proposto dalla parte privata, alla declaratoria diinammissibilità del ricorso non seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA] VignaleP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia,nel procedimento a carico di:D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 agosto 1986,avverso la sentenza del 9 gennaio 2025 del Tribunale di Mantova;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 9 gennaio 2025 il Tribunale di Mantova dichiaròl’improcedibilità per intervenuta oblazione in ordine al reato di cui all'art. 187,comma 8, cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui aicommi 2, 2-bis, 3 o 4 della stessa disposizione.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Brescia, formulando i seguenti motivi(enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quantodispone l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), con riguardo all'art. 162-bis cod.pen. poiché il reato per cui si procede è punito con le pene congiunte dell'arrestoe dell'ammenda.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.4. Il ricorso è inammissibile, poiché tardivo.4.1. Essendosi provveduto al deposito delle motivazioni ai sensi dell’art. 544,comma 2, cod. proc. pen., e considerato che il provvedimento è stato comunicatoalla Procura generale il 10 febbraio 2025, il termine di 15 giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è scaduto martedì 25 febbraio 2025.Il ricorso, invece, è stato inizialmente depositato il 25 febbraio 2025 (ovverol’ultimo giorno utile), nella cancelleria della Corte d’appello, che poi lo inoltròtelematicamente al Tribunale di Mantova il 26 febbraio 2025, quando il termineera ormai scaduto.Osserva al riguardo il Collegio che, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen. l'attodi impugnazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che haemesso il provvedimento impugnato.L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzionedell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano tanto i tempiquanto i modi di presentazione dell'impugnazione.Deve pertanto ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta dalProcuratore generale presso la Corte di appello che sia pervenuta nella cancelleriadel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dopo la scadenza deltermine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 38268 del 04/05/2023,Zaffani, non mass.; Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278515 –01, che ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal Procuratore generale chesia pervenuto nella cancelleria del Tribunale dopo la scadenza del termine previstodall'art. 585 cod. proc. pen., a nulla rilevando il tempestivo deposito dell'atto nellasegreteria della Procura generale).5. Non essendo stato proposto dalla parte privata, alla declaratoria diinammissibilità del ricorso non seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11752/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 406/2026VINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - 24/03/2026DONATO D'AURIA  R.G.N. 3491/2026DAVIDE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia,nel procedimento a carico di:D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 agosto 1986,avverso la sentenza del 9 gennaio 2025 del Tribunale di Mantova;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 9 gennaio 2025 il Tribunale di Mantova dichiaròl’improcedibilità per intervenuta oblazione in ordine al reato di cui all'art. 187,comma 8, cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui aicommi 2, 2-bis, 3 o 4 della stessa disposizione.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Brescia, formulando i seguenti motivi(enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quantodispone l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), con riguardo all'art. 162-bis cod.pen. poiché il reato per cui si procede è punito con le pene congiunte dell'arrestoe dell'ammenda.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.4. Il ricorso è inammissibile, poiché tardivo.4.1. Essendosi provveduto al deposito delle motivazioni ai sensi dell’art. 544,comma 2, cod. proc. pen., e considerato che il provvedimento è stato comunicatoalla Procura generale il 10 febbraio 2025, il termine di 15 giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è scaduto martedì 25 febbraio 2025.Il ricorso, invece, è stato inizialmente depositato il 25 febbraio 2025 (ovverol’ultimo giorno utile), nella cancelleria della Corte d’appello, che poi lo inoltròtelematicamente al Tribunale di Mantova il 26 febbraio 2025, quando il termineera ormai scaduto.Osserva al riguardo il Collegio che, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen. l'attodi impugnazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che haemesso il provvedimento impugnato.L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzionedell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano tanto i tempiquanto i modi di presentazione dell'impugnazione.Deve pertanto ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta dalProcuratore generale presso la Corte di appello che sia pervenuta nella cancelleriadel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dopo la scadenza deltermine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 38268 del 04/05/2023,Zaffani, non mass.; Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278515 –01, che ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal Procuratore generale chesia pervenuto nella cancelleria del Tribunale dopo la scadenza del termine previstodall'art. 585 cod. proc. pen., a nulla rilevando il tempestivo deposito dell'atto nellasegreteria della Procura generale).5. Non essendo stato proposto dalla parte privata, alla declaratoria diinammissibilità del ricorso non seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore      Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA] VignaleP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore      Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]
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