CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1978
Cassazione n. 18491/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1978 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle o_arti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 26 maggio 2023, che, in riforma della decisione assolutoria resa ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. dal Tribunale di Bari 1'8 marzo 2021, decisione che era stata impugnata dal RM., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 4 comma 1, 4 bis e 4 ter della legge n. 401 del 1989; fatto accertato il 6 dicembre 2016 in Monopoli. Rilevato che il ricorso è tardivo, in quanto presentato 1'8 dicembre 2023, a fronte di una sentenza resa il 26 maggio 2023 e depositata il 20 luglio 2023, ossia entro il termine di 60 giorni fissato ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen. dalla Corte territoriale, per cui, pur tenendo conto della sospensione feriale, il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva il 23 ottobre 2023, a nulla rilevando che il 27 ottobre 2023, dunque a termine per impugnare già scaduto, sia stata notificata all'imputato la sentenza recante la correzione dell'errore materiale circa il soggetto tenuto al pagamento delle spese processuali (l'appellato e non l'appellante), atteso che alcuna notifica era dovuta alla difesa rispetto al deposito della motivazione della sentenza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2024.