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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21589/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dai_ WnSxhi-ER.0 te/A GYJS:i.tnA, r<sei. e,cytani-L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], . lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., disponendo che la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila consentisse al detenuto di poter acquistare a sue spese "una borsa-frigorifero rigida", in quanto ritenuta maggiormente idonea a garantire per un periodo di tempo lungo la catena del freddo e la salubrità dei cibi e quindi a tutelare la salute del detenuto, rispetto alla soluzione offerta dall'istituto (borsa frigo morbida con tavolette refrigeranti).

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, attraverso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, deducendo, quale unico articolato motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. nonché esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo dello Stato.

Il Ministero ricorrente osserva in particolare come la decisione del Tribunale di sorveglianza si ponga al di fuori del perimetro dei presupposti di legge in presenza dei quali può operare la tutela giurisdizionale contemplata dal succitato art. 69, giacché, nella specie, non è dato ravvisare un'ipotesi di grave pregiudizio all'esercizio del diritto soggettivo alla salute derivante dall'inosservanza di disposizioni normative.

Evidenzia, al riguardo, che le disposizioni normative dell'Ordinamento penitenziario consentono all'Amministrazione di imporre limitazioni valide per tutti i detenuti e rientranti nella propria potestà regolamentare, anche considerato che le regole del trattamento penitenziario previste per il regime ex art. 41 bis, sanciscono il principio di divieto di accumulo di cibo oltre il fabbisogno settimanale.

In assenza di una norma specifica che preveda la possibilità di utilizzare un frigorifero come strumento di raffreddamento, ovvero una borsa frigo di qualsiasi tipo, se ne desume che non sussista un obbligo per l'Amministrazione di mettere a disposizione tali oggetti ai detenuti.

La scelta è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione che, nell'ambito delle sue competenze, è chiamata a valutare lo strumento più adeguato, anche alla stregua di altre e diverse esigenze, per garantire ai detenuti, la conservazione dei cibi acquistati.

Contesta anche il Ministero ricorrente che la ritenuta inidoneità a garantire la salubrità dei cibi delle borse-frigo di tipo morbido, alimentate con barrette refrigerate, non trovi alcun riscontro di tipo tecnico scientifico.

Cita, infine, il ricorrente giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie conclusioni.3.

Il sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate, dovendosi dare continuità all'indirizzo seguito da questa Corte in fattispecie simili alla presente (da ultimo, Sez. 1 n.51170/2023 del 19/09/2023).

2. Va ribadito che il reclamo giurisdizionale in materia di diritti, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. - a differenza del reclamo generico di cui all'art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905).

3. Il provvedimento impugnato non disconosce che l'Amministrazione penitenziaria aveva consentito, per la conservazione dei cibi nella cella all'interno di borse termiche in possesso del detenuto, l'utilizzo di tavolette refrigeranti e al tal fine l'impiego del frigorifero della sezione.

Né disconosce l'idoneità di tale mezzo a mantenere la conservazione dei cibi per un certo periodo.

Ma, facendo riferimento a una durata di circa otto ore dell'azione refrigerante delle tavolette, mostra di concludere per l'inidoneità delle modalità approntate al fine di salvaguardare la primaria esigenza di una sana alimentazione.

E ciò in ragione della ritenuta necessità di dovere mantenere la refrigerazione dei cibi per più giorni prima di essere cucinati e, dunque, consumati.

Sulla base di tali considerazioni è stato disposto che la Direzione del carcere consentisse al detenuto di acquistare a sue spese una borsa-frigo di tipo rigido, ritenuta maggiormente idonea a mantenere più a lungo la freschezza dei cibi.

Questi ragionamenti non possono giustificare l'intervento giurisdizionale per porre rimedio a una violazione grave e attuale del diritto nei termini e alle condizioni sopra delineati.

Ed infatti, il percorso decisionale, limitandosi a considerare il tempo di utilizzazione ai fini refrigeranti di una o più tavolette, non nega la possibilità garantita al detenuto, nel caso di esigenze di una più lunga conservazione, di ottenere tempestivamente la sostituzione delle tavolette già utili2:zate con altre successivamente prelevate dal frigorifero congelatore e via via perfettamente in grado di svolgere la stessa iniziale azione quelle sostituite, in modo da mantenere costante la refrigerazione dei cibi fin quando devono essere cucinati e consumati.

Non tenendo conto di ciò, si finisce con il considerare non la tutela del diritto, ma un modo diverso per tutelarlo secondo le iniziative ritenute possibili e meglio confac:enti allo scopo.

Si ha, di conseguenza, una scelta del Tribunale che ingiustificatamente incide sulle modalità dell'adempimento da parte dell'Amministrazione peniteriziaria dei compiti demandatile, in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi dei quali la stessa può disporre.

Ci si sposta, invero, in tal modo, in un ambito proprio dell'organizzazione dell'attività che afferisce alla sfera delle determinazioni rimesse ai compiti dell'Amministrazione, una volta che i mezzi posti a disposizione dalla stessa, secondo le indicate modalità di sostituzione delle tavolette refrigeranti, non risultano in sé tali da potere realizzare un pregiudizio del diritto del detenuto grave ed attuale, in ragione di un constatabile nocumento concreto alla sana conservazione.

Dunque, la tutela invocata con il rimedio qiurisdizionale e la conseguente decisione adottata, seguendo la stessa ricostruzione del provvedimento impugnato, non possono trovare giustificazione nelle disposizioni normative dettate nella materia di cui trattasi (in termini: Sez. 1, n. 34609 del 25/5/2023, Min.

Giust. in proc.

Scognannillo, n.m.; Sez. 1, n. 34585 del 4 20/4/2023, Min.

Giust. in proc.

Mignolo, n.m.; Sez. 1 , n. 34584 del 20/4/2023, Min.

Giust. in proc.

Tutino, n.m.; SEz. 1, n. 30535 del 6/4/2023, Min.

Giust.

In proc.

Letizia, n.m.; Sez. 1, n. 6196 del 14/12/2022, dep. 2023, Min.

Giust. in proc. [OSCURATO:PERSONA], n.nn.; Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Min.

Giust. in proc.

Panaro, Rv. 283974; Sez. 1, n. 24223 del 16/5/2022, Min.

Giust. in proc.

Pagano, n.m.).

4. Alla stregua di quanto esposto, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fini della decisione da assumere, il provvedimento impugnato e quello confermato del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, reso il 24 febbraio 2023, devono essere annullati senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dai_ WnSxhi-ER.0 te/A GYJS:i.tnA, r<sei. e,cytani-L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], . lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., disponendo che la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila consentisse al detenuto di poter acquistare a sue spese "una borsa-frigorifero rigida", in quanto ritenuta maggiormente idonea a garantire per un periodo di tempo lungo la catena del freddo e la salubrità dei cibi e quindi a tutelare la salute del detenuto, rispetto alla soluzione offerta dall'istituto (borsa frigo morbida con tavolette refrigeranti). 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, attraverso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, deducendo, quale unico articolato motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. nonché esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo dello Stato. Il Ministero ricorrente osserva in particolare come la decisione del Tribunale di sorveglianza si ponga al di fuori del perimetro dei presupposti di legge in presenza dei quali può operare la tutela giurisdizionale contemplata dal succitato art. 69, giacché, nella specie, non è dato ravvisare un'ipotesi di grave pregiudizio all'esercizio del diritto soggettivo alla salute derivante dall'inosservanza di disposizioni normative. Evidenzia, al riguardo, che le disposizioni normative dell'Ordinamento penitenziario consentono all'Amministrazione di imporre limitazioni valide per tutti i detenuti e rientranti nella propria potestà regolamentare, anche considerato che le regole del trattamento penitenziario previste per il regime ex art. 41 bis, sanciscono il principio di divieto di accumulo di cibo oltre il fabbisogno settimanale. In assenza di una norma specifica che preveda la possibilità di utilizzare un frigorifero come strumento di raffreddamento, ovvero una borsa frigo di qualsiasi tipo, se ne desume che non sussista un obbligo per l'Amministrazione di mettere a disposizione tali oggetti ai detenuti. La scelta è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione che, nell'ambito delle sue competenze, è chiamata a valutare lo strumento più adeguato, anche alla stregua di altre e diverse esigenze, per garantire ai detenuti, la conservazione dei cibi acquistati. Contesta anche il Ministero ricorrente che la ritenuta inidoneità a garantire la salubrità dei cibi delle borse-frigo di tipo morbido, alimentate con barrette refrigerate, non trovi alcun riscontro di tipo tecnico scientifico. Cita, infine, il ricorrente giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie conclusioni.3. Il sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate, dovendosi dare continuità all'indirizzo seguito da questa Corte in fattispecie simili alla presente (da ultimo, Sez. 1 n.51170/2023 del 19/09/2023). 2. Va ribadito che il reclamo giurisdizionale in materia di diritti, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. - a differenza del reclamo generico di cui all'art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905). 3. Il provvedimento impugnato non disconosce che l'Amministrazione penitenziaria aveva consentito, per la conservazione dei cibi nella cella all'interno di borse termiche in possesso del detenuto, l'utilizzo di tavolette refrigeranti e al tal fine l'impiego del frigorifero della sezione. Né disconosce l'idoneità di tale mezzo a mantenere la conservazione dei cibi per un certo periodo. Ma, facendo riferimento a una durata di circa otto ore dell'azione refrigerante delle tavolette, mostra di concludere per l'inidoneità delle modalità approntate al fine di salvaguardare la primaria esigenza di una sana alimentazione. E ciò in ragione della ritenuta necessità di dovere mantenere la refrigerazione dei cibi per più giorni prima di essere cucinati e, dunque, consumati. Sulla base di tali considerazioni è stato disposto che la Direzione del carcere consentisse al detenuto di acquistare a sue spese una borsa-frigo di tipo rigido, ritenuta maggiormente idonea a mantenere più a lungo la freschezza dei cibi. Questi ragionamenti non possono giustificare l'intervento giurisdizionale per porre rimedio a una violazione grave e attuale del diritto nei termini e alle condizioni sopra delineati. Ed infatti, il percorso decisionale, limitandosi a considerare il tempo di utilizzazione ai fini refrigeranti di una o più tavolette, non nega la possibilità garantita al detenuto, nel caso di esigenze di una più lunga conservazione, di ottenere tempestivamente la sostituzione delle tavolette già utili2:zate con altre successivamente prelevate dal frigorifero congelatore e via via perfettamente in grado di svolgere la stessa iniziale azione quelle sostituite, in modo da mantenere costante la refrigerazione dei cibi fin quando devono essere cucinati e consumati. Non tenendo conto di ciò, si finisce con il considerare non la tutela del diritto, ma un modo diverso per tutelarlo secondo le iniziative ritenute possibili e meglio confac:enti allo scopo. Si ha, di conseguenza, una scelta del Tribunale che ingiustificatamente incide sulle modalità dell'adempimento da parte dell'Amministrazione peniteriziaria dei compiti demandatile, in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi dei quali la stessa può disporre. Ci si sposta, invero, in tal modo, in un ambito proprio dell'organizzazione dell'attività che afferisce alla sfera delle determinazioni rimesse ai compiti dell'Amministrazione, una volta che i mezzi posti a disposizione dalla stessa, secondo le indicate modalità di sostituzione delle tavolette refrigeranti, non risultano in sé tali da potere realizzare un pregiudizio del diritto del detenuto grave ed attuale, in ragione di un constatabile nocumento concreto alla sana conservazione. Dunque, la tutela invocata con il rimedio qiurisdizionale e la conseguente decisione adottata, seguendo la stessa ricostruzione del provvedimento impugnato, non possono trovare giustificazione nelle disposizioni normative dettate nella materia di cui trattasi (in termini: Sez. 1, n. 34609 del 25/5/2023, Min. Giust. in proc. Scognannillo, n.m.; Sez. 1, n. 34585 del 4 20/4/2023, Min. Giust. in proc. Mignolo, n.m.; Sez. 1 , n. 34584 del 20/4/2023, Min. Giust. in proc. Tutino, n.m.; SEz. 1, n. 30535 del 6/4/2023, Min. Giust. In proc. Letizia, n.m.; Sez. 1, n. 6196 del 14/12/2022, dep. 2023, Min. Giust. in proc. [OSCURATO:PERSONA], n.nn.; Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Min. Giust. in proc. Panaro, Rv. 283974; Sez. 1, n. 24223 del 16/5/2022, Min. Giust. in proc. Pagano, n.m.). 4. Alla stregua di quanto esposto, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fini della decisione da assumere, il provvedimento impugnato e quello confermato del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, reso il 24 febbraio 2023, devono essere annullati senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianz
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