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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25048/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28597-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1621/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata 111/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 28597 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- Premesso che:

1. la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto illegittimo l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato, ai fini dell'imposta di registro, il valore di un complesso immobiliare sito in Roma, oggetto di un atto di compravendita stipulato dalla spa [OSCURATO:PERSONA] e utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], precisamente, ha ritenuto l'avviso illegittimo per due ragioni: essere l'avviso basato sulla comparazione del valore dichiarato in contratto con il valore contrattuale di altre quattro unità immobiliari in realtà -secondo la commissione- non comparabili con il complesso compravenduto perché site in zone "di Roma del tutto diverse"; essere l'avviso basato sulla omessa considerazione "dello stato di conservazione del complesso immobiliare rispetto alla analoghe condizioni degli altri immobili". [OSCURATO:SOCIETA] ha specificato di aver confrontato "le risultanze della stima dell'UTE poste a base dell'atto impositivo con i rilievi in senso contrario proposti dalla e\ parte contribuente";

2. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione delle sentenza in epigrafe con due motivi.

Con il primo lamenta violazione degli artt.51 e 52 del d.P.R. 131 del 1986 per avere la CTR trascurato di considerare sia che nella perizia dell'UTE era stato precisato che il complesso de quo era "in normale stato conservativo e manutentivo" sia che nella ridetta perizia i prezzi dei quattro immobili presi a comparazione erano stati adeguatamente corretti per essere "omogeneizzati" rispetto al compendio da stimare.

Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta violazione dell'art.132, comma 2, n.4 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/92.

L'Agenzia deduce che, "sulla base delle considerazioni svolte nel motivo precedente, la sentenza si presenta caratterizzata da omessa o apparente motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica";

3. le parti private resistono con controricorso; considerato che: 1.i due motivi di ricorso sono inammissibili.

Al di là della rispettiva forma (violazione di leggi e errore di motivazione in diritto) -stando alla quale, si nota per inciso, il secondo si risolverebbe nel primo perché un errore di motivazione in diritto è sempre una violazione di legge- essi mirano ad ottenere in questa a sede di legittimità una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella espressa dalla CTR.

Merita ricordare che l'art. 51 del d.P.R. 131/86 dispone, per quanto interessa, che per gli atti aventi per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, il valore su cui calcolare l'imposta è il valore venale in comune commercio e che per tali atti l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località' per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.

Il successivo art. 52 stabilisce che l'ufficio, se ritiene che i beni immobili o i diritti immobiliari hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.

Ciò posto, l'Agenzia, con i due motivi di ricorso, non prospetta che la CTR abbia (illogicamente) affermato che, per l'atto in questione, il valore su cui calcolare l'imposta non avrebbe dovuto essere il valore venale in comune commercio del complesso trasferito né che l'ufficio avrebbe dovuto verificare il valore dichiarato senza avere riguardo ai trasferimenti relativi ad altri immobili di analoghe caratteristiche e condizioni.

L'Agenzia prospetta invece che la CTR abbia errato nel valutare come non comparabili con il complesso immobiliare oggetto dell'atto registrato gli immobili oggetto di altri atti di trasferimento presi dall'ufficio a comparazione.

3. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

4. le spese seguono la soccombenza;

5. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alle società controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 7800,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28597-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1621/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata 111/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28597 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Premesso che: 1. la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto illegittimo l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato, ai fini dell'imposta di registro, il valore di un complesso immobiliare sito in Roma, oggetto di un atto di compravendita stipulato dalla spa [OSCURATO:PERSONA] e utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], precisamente, ha ritenuto l'avviso illegittimo per due ragioni: essere l'avviso basato sulla comparazione del valore dichiarato in contratto con il valore contrattuale di altre quattro unità immobiliari in realtà -secondo la commissione- non comparabili con il complesso compravenduto perché site in zone "di Roma del tutto diverse"; essere l'avviso basato sulla omessa considerazione "dello stato di conservazione del complesso immobiliare rispetto alla analoghe condizioni degli altri immobili". [OSCURATO:SOCIETA] ha specificato di aver confrontato "le risultanze della stima dell'UTE poste a base dell'atto impositivo con i rilievi in senso contrario proposti dalla e\ parte contribuente"; 2. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione delle sentenza in epigrafe con due motivi. Con il primo lamenta violazione degli artt.51 e 52 del d.P.R. 131 del 1986 per avere la CTR trascurato di considerare sia che nella perizia dell'UTE era stato precisato che il complesso de quo era "in normale stato conservativo e manutentivo" sia che nella ridetta perizia i prezzi dei quattro immobili presi a comparazione erano stati adeguatamente corretti per essere "omogeneizzati" rispetto al compendio da stimare. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta violazione dell'art.132, comma 2, n.4 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/92. L'Agenzia deduce che, "sulla base delle considerazioni svolte nel motivo precedente, la sentenza si presenta caratterizzata da omessa o apparente motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica"; 3. le parti private resistono con controricorso; considerato che: 1.i due motivi di ricorso sono inammissibili. Al di là della rispettiva forma (violazione di leggi e errore di motivazione in diritto) -stando alla quale, si nota per inciso, il secondo si risolverebbe nel primo perché un errore di motivazione in diritto è sempre una violazione di legge- essi mirano ad ottenere in questa a sede di legittimità una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella espressa dalla CTR. Merita ricordare che l'art. 51 del d.P.R. 131/86 dispone, per quanto interessa, che per gli atti aventi per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, il valore su cui calcolare l'imposta è il valore venale in comune commercio e che per tali atti l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località' per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni. Il successivo art. 52 stabilisce che l'ufficio, se ritiene che i beni immobili o i diritti immobiliari hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. Ciò posto, l'Agenzia, con i due motivi di ricorso, non prospetta che la CTR abbia (illogicamente) affermato che, per l'atto in questione, il valore su cui calcolare l'imposta non avrebbe dovuto essere il valore venale in comune commercio del complesso trasferito né che l'ufficio avrebbe dovuto verificare il valore dichiarato senza avere riguardo ai trasferimenti relativi ad altri immobili di analoghe caratteristiche e condizioni. L'Agenzia prospetta invece che la CTR abbia errato nel valutare come non comparabili con il complesso immobiliare oggetto dell'atto registrato gli immobili oggetto di altri atti di trasferimento presi dall'ufficio a comparazione. 3. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 4. le spese seguono la soccombenza; 5. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alle società controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 7800,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi. Così
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