Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35577/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversc la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto è manifestamente infondata e aspecifica la prima doglianza, avendo la Corte, peraltro in termini compiuti e lineari, argomentato ( pagina 3, sesto capoverso) sulle ragioni dirette a ritenere meramente esplorativo l'accertamento peritale sollecitato con l'appello dalla difesa, valutazione rimasta priva di qualsivoglia indicazione critica esposta con la presente impugnazione mentre le altre due si sono rivelate meramente riproduttive di profili di censura ( sul dolo dell'evasione e in relazione alla mancata applicazione delle generiche) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito senza dare corpo agli asseriti vizi di motivazione che invece la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere, sui temi fatti oggetto di contestazione, esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversc la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto è manifestamente infondata e aspecifica la prima doglianza, avendo la Corte, peraltro in termini compiuti e lineari, argomentato ( pagina 3, sesto capoverso) sulle ragioni dirette a ritenere meramente esplorativo l'accertamento peritale sollecitato con l'appello dalla difesa, valutazione rimasta priva di qualsivoglia indicazione critica esposta con la presente impugnazione mentre le altre due si sono rivelate meramente riproduttive di profili di censura ( sul dolo dell'evasione e in relazione alla mancata applicazione delle generiche) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito senza dare corpo agli asseriti vizi di motivazione che invece la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere, sui temi fatti oggetto di contestazione, esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 35577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris