Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 80/1972
ECLI:IT:COST:1972:80
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ritenuto
che, con ordinanza emessa il 29 novembre 1969, nel corso
di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il pretore
di Cingoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in
riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, per
il diverso trattamento - privo di giustificazioni oggettive - disposto
nei confronti dei cittadini che tengono od agevolano un gioco d'azzardo
e di coloro che vi prendono parte in qualsiasi località del territorio
nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad
esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei Comuni di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] e Campione d'Italia, in virtù rispettivamente del r.d.l. 16
luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62,
del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2248, convertito nella legge 27
dicembre 1928, n.3125, e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito
nella legge 8 maggio 1933, n. 505; tanto più che la lamentata
disparità si realizzerebbe a danno dei cittadini che, a cagione di una
inferiore capacità economica, non sono in grado di svolgere, nelle
sedi privilegiate, dei comportamenti che sono altrove considerati
reati.
Considerato
che le disposizioni del codice penale denunziate
nell'ordinanza pongono norme incriminatrici di carattere generale, cui
le singole speciali disposizioni legislative rammentate dal pretore
derogano nei riguardi di determinate e particolari situazioni;
che, come esattamente osservato dall'Avvocatura generale dello
Stato, nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni
di legittimità costituzionale per violazione del principio di
eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno riferimento
il primo e il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono
eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non
certamente alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i
cittadini.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale,
sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
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