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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 80/1972

ECLI:IT:COST:1972:80
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 novembre 1969, nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il pretore di Cingoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, per il diverso trattamento - privo di giustificazioni oggettive - disposto nei confronti dei cittadini che tengono od agevolano un gioco d'azzardo e di coloro che vi prendono parte in qualsiasi località del territorio nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei Comuni di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] e Campione d'Italia, in virtù rispettivamente del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2248, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n.3125, e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505; tanto più che la lamentata disparità si realizzerebbe a danno dei cittadini che, a cagione di una inferiore capacità economica, non sono in grado di svolgere, nelle sedi privilegiate, dei comportamenti che sono altrove considerati reati.

Considerato che le disposizioni del codice penale denunziate nell'ordinanza pongono norme incriminatrici di carattere generale, cui le singole speciali disposizioni legislative rammentate dal pretore derogano nei riguardi di determinate e particolari situazioni; che, come esattamente osservato dall'Avvocatura generale dello Stato, nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno riferimento il primo e il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non certamente alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i cittadini.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 novembre 1969, nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il pretore di Cingoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, per il diverso trattamento - privo di giustificazioni oggettive - disposto nei confronti dei cittadini che tengono od agevolano un gioco d'azzardo e di coloro che vi prendono parte in qualsiasi località del territorio nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei Comuni di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] e Campione d'Italia, in virtù rispettivamente del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2248, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n.3125, e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505; tanto più che la lamentata disparità si realizzerebbe a danno dei cittadini che, a cagione di una inferiore capacità economica, non sono in grado di svolgere, nelle sedi privilegiate, dei comportamenti che sono altrove considerati reati. Considerato che le disposizioni del codice penale denunziate nell'ordinanza pongono norme incriminatrici di carattere generale, cui le singole speciali disposizioni legislative rammentate dal pretore derogano nei riguardi di determinate e particolari situazioni; che, come esattamente osservato dall'Avvocatura generale dello Stato, nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno riferimento il primo e il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non certamente alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i cittadini. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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