CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 29452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7452/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Bari di condanna per i reati di furto in abitazione aggravato, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, uso di atto falso e guida con patente revocata; Rilevato che il motivo unico di ricorso- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza di una diffusa motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente