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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15849/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di violenza a pubblico ufficiale, emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha pronunciato sentenza all'esito del giudizio di appello, celebrato nelle forme del rito in camera di consiglio "non partecipato".

2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, eccependo l'erronea applicazione della legge processuale e la nullità assoluta della sentenza impugnataper violazione del diritto di difesa; ciò in ragione del fatto che la Corte di appello ha proceduto con rito c.d. cartolare, trascurando che l'imputato aveva tempestivamente richiesto di celebrare il giudizio con trattazione orale; conseguentemente, la celebrazione del giudizio in camera di consiglio non partecipata comporta una violazione del diritto di difesa.

3. Dagli atti - cui la Corte ha accesso diretto, in ragione del tipo di vizio dedotto (per tutte, cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - emerge che, effettivamente, a seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio di appello (in data 4 settembre 2025), la Difesa dell'imputato ha tempestivamente richiesto (in data 17 settembre 2025) la celebrazione del giudizio con la partecipazione delle parti.

3.1. La sentenza impugnata è stata emessa all'esito di un procedimento in camera di consiglio c.d.

"non partecipata" e, nella sentenza, non si dà atto della richiesta di trattazione orale, nemmeno per escludere che, quella presentata, fosse inammissibile.

Nella medesima sentenza non risultano formalizzate le conclusioni della Difesa.

3.2. Ne discende la nullità della sentenza impugnata, posto che «in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. » (Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv. 288439 - 01; conf.

Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025, G., Rv. 288681 - 01; per la nullità, seppur qualificata come nullità a regime intermedio, comunque deducibile con ricorso per cassazione, cfr. anche Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T, Rv. 283706 e Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172).

3.3. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di violenza a pubblico ufficiale, emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha pronunciato sentenza all'esito del giudizio di appello, celebrato nelle forme del rito in camera di consiglio "non partecipato". 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, eccependo l'erronea applicazione della legge processuale e la nullità assoluta della sentenza impugnataper violazione del diritto di difesa; ciò in ragione del fatto che la Corte di appello ha proceduto con rito c.d. cartolare, trascurando che l'imputato aveva tempestivamente richiesto di celebrare il giudizio con trattazione orale; conseguentemente, la celebrazione del giudizio in camera di consiglio non partecipata comporta una violazione del diritto di difesa. 3. Dagli atti - cui la Corte ha accesso diretto, in ragione del tipo di vizio dedotto (per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - emerge che, effettivamente, a seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio di appello (in data 4 settembre 2025), la Difesa dell'imputato ha tempestivamente richiesto (in data 17 settembre 2025) la celebrazione del giudizio con la partecipazione delle parti. 3.1. La sentenza impugnata è stata emessa all'esito di un procedimento in camera di consiglio c.d. "non partecipata" e, nella sentenza, non si dà atto della richiesta di trattazione orale, nemmeno per escludere che, quella presentata, fosse inammissibile. Nella medesima sentenza non risultano formalizzate le conclusioni della Difesa. 3.2. Ne discende la nullità della sentenza impugnata, posto che «in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. » (Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv. 288439 - 01; conf. Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025, G., Rv. 288681 - 01; per la nullità, seppur qualificata come nullità a regime intermedio, comunque deducibile con ricorso per cassazione, cfr. anche Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T, Rv. 283706 e Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172). 3.3. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. P.Q P.Q.M
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