CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22097/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eal ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocatiDOMENICO IARIA e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alcontroricorso;Numero registro generale 24559/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 22097/2026Data pubblicazione 27/06/2026– controricorrente –nonché controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO DI– intimato–avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n.1441/2024 depositata il 14 agosto 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4giugno 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso.1. La notaia [OSCURATO:PERSONA], con reclamo del 26 aprile 2024,impugnava, innanzi alla Corte d’Appello di Firenze, la decisione del25 marzo 2024 della [OSCURATO:PERSONA] diDisciplina per la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana (di seguito“CO.RE.DI.”) Collegio V, con la quale, concesse le attenuanti di cuiall’art. 144 legge 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), le erastata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 15.493,00 – in luogodella proposta sospensione disciplinare per sei mesi – per averinserito, in violazione non occasionale del codice deontologico, intutti gli atti di trasferimento immobiliari una clausola “di dispensa”,ritenuta limitativa della responsabilità notarile (contestazione n.1); la sanzione dell’avvertimento, in sostituzione della propostacensura, per la violazione dell’art. 24 del codice deontologico suidoveri di collaborazione con il Consiglio Notarile, in quanto laRic. 2024 n. 24559 sez. S2 - ud. 04-06-2026 -2-Numero registro generale 24559/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 22097/2026Data pubblicazione 27/06/2026notaia non aveva trasmesso tempestivamente i dati statisticinotarili dell’anno 2022, nonostante i solleciti (contestazione n. 6).In particolare, gli addebiti si fondavano sull’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]di avvio di procedimento disciplinare del Presidente del ConsiglioNotarile di Lucca alla CO.RE.DI., in attuazione della deliberaadottata all’unanimità dall’adunanza consigliare in data17/10/2023, recante sei contestazioni disciplinari nei confrontidella notaia [OSCURATO:PERSONA], proponendo l’adozione di sanzionidisciplinari, ammontanti complessivamente a dieci mesi disospensione ed a tre censure.La notaia [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l’inammissibilità e/oimprocedibilità della delibera del Consiglio Notarile avente adoggetto la richiesta di avvio del procedimento disciplinare permancata astensione del suo [OSCURATO:PERSONA] per essere inconflitto di interessi. Secondo la professionista, il Presidenteavrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla discussione e allavotazione di tale delibera in quanto due dei sei capi di incolpazione(il secondo e il terzo) lo avrebbero riguardato specificamente edirettamente, vertendo, l’uno, sulla necessità della conferma dellacompravendita del 23/11/2005 che egli stesso aveva rogato e,l’altro, sulla corretta qualificazione della fattispecie oggetto delmedesimo atto.La Corte territoriale, con sentenza n. 1441 del 14/8/2024, inaccoglimento del reclamo avanzato dalla notaia, ha annullato ladecisione disciplinare.In particolare, il giudice di merito, pronunciandosi sul conflitto diinteressi del notaio [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato la sussistenza delconflitto in capo allo stesso, in qualità di Presidente del ConsiglioRic. 2024 n. 24559 sez. S2 - ud. 04-06-2026 -3-Numero registro generale 24559/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 22097/2026Data pubblicazione 27/06/2026Notarile di Lucca, nella delibera che egli aveva concorso a formare,con il suo voto, in quanto portatore di un interesse personale. Ciòin ragione del fatto che, secondo il Collegio, egli era “l’autore”, idest il professionista che aveva formato e rogato gli atti poi“corretti” dalla notaia [OSCURATO:PERSONA] e ciò comportava, da un lato,un discredito professionale perché tramite gli atti per i quali simuoveva la contestazione disciplinare, si attuava uncomportamento di critica, quanto meno implicita, al suo operatoritenendolo giuridicamente errato, dall’altro, lo si esponeva allerichieste risarcitorie dei clienti che avevano partecipato a suotempo agli atti “viziati”, i quali avevano presentato esposti eminacciato azioni nei confronti della professionista [OSCURATO:PERSONA],potenzialmente reiterabili, laddove l’errore fosse stato imputabileal notaio [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dello stesso.Sull’ininfluenza del voto del notaio, il giudice di merito haevidenziato il fatto che per la seconda e terza incolpazione vi erastato il non luogo a provvedere, ma ciò nulla toglieva alla necessitàdell’astensione del [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui erastato promosso il procedimento per tutti gli addebiti per cui sichiedeva l’affermazione di responsabilità. La valutazione in ordineall’astensione è, secondo la Corte territoriale, una valutazione chedeve essere compiuta ex ante e non ex post, essendoinammissibile un frazionamento del procedimento in relazione alprovvedimento adottato.Ai sensi dell’art. 51 c.p.c., infatti, il giudice si astiene al momentodell’assegnazione del procedimento.In tal senso, il giudice del reclamo, nel rilevare l’infondatezza dellac.d. prova di resistenza, ha affermato che il conflitto di interessiRic. 2024 n. 24559 sez. S2 - ud. 04-06-2026 -4-Numero registro generale 24559/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 22097/2026Data pubblicazione 27/06/2026informa la valutazione nel suo insieme, potendo evidentementecondizionare l’esito della votazione.Conseguenza della violazione dell’obbligo di astensione era,secondo la decisione gravata, la nullità del procedimento e delprovvedimento finale in quanto afferenti al vizio di costituzionedell’organo deliberante2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso dal ConsiglioNotarile del Distretto di Lucca sulla base di un unico motivo,illustrato da memorie.La notaia [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo ed unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 103 R.D. 10/9/1914 n. 1326, 6-bis dellalegge n. 241 del 7/8/1990, 97 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto invalida ladelibera di avvio del procedimento disciplinare quale conseguenzadella violazione dell’obbligo di astensione in caso di conflitto diinteressi.In particolare, secondo il ricorrente, il giudice di secondo gradoavrebbe erroneamente affermato che il notaio [OSCURATO:PERSONA],Presidente del Consiglio Notarile di Lucca, risultava portatore di unconflitto di interessi nella delibera che aveva concorso a formare,con il suo voto, vantando un interesse personale perché era ilprofessionista che aveva formato e rogato gli atti poi corretti dallanotaia [OSCURATO:PERSONA] e che ciò comportava, da un lato, undiscredito professionale, e, dall’altro, lo esponeva in potenza allerichieste risarcitorie dei clienti che avevano partecipato a suoRic. 2024 n. 24559 sez. S2 - ud. 04-06-2026 -5-Numero registro generale 24559/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 22097/2026Data pubblicazione 27/06/2026tempo agli atti viziati, i quali avevano presentato esposti eminacciato azioni nei confronti della controricorrente[OSCURATO:PERSONA], potenzialmente reiterabili, laddove l’errore fossestato imputabile al notaio [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di quest’ultimo.Sul punto il ricorrente evidenzia, innanzitutto, come la delibera delConsiglio Notarile che ha dato avvio al procedimento disciplinaresarebbe formalmente unica ma con oggetti plurimi e scindibili, inquanto aveva contestato sei capi di incolpazione riferiti a seicondotte della professionista del tutto autonome. In ragione di ciò,secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamenteesteso a tutti i capi di incolpazione e quindi all’intera delibera lacausa di astensione per interesse personale che, invece, avrebbedovuto operare solo con riferimento al secondo e terzo capo diincolpazione. In particolare, essendo la causa di astensionel’interesse personale del notaio [OSCURATO:PERSONA] a difendere gli atti dallostesso rogati per i quali la notaia [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenutonecessaria la conferma, questa non avrebbe nulla a che vedere,secondo il ricorrente, con l’aver inserito negli atti di trasferimentoimmobiliare una clausola di esonero della responsabilitàprofessionale del notaio rogante (prima incolpazione) e l’averinviato in ritardo al Consiglio Notarile i dati statistici notarili (sestaincolpazione).In secondo luogo, secondo il Consiglio, la decisione del Consiglio diStato (sentenza n. 652 del 22/1/2024) richiamata dalla Corteterritoriale sull’annullabilità in toto dell’atto assunto in violazionedell’obbligo di astensione, e non solo per la parte eventuale delprovvedimento che riguardi il solo componente incompatibile,sarebbe inconferente per i casi come quello di specie, in relazioneRic. 2024 n. 24559 sez. S2 - ud. 04-06-2026 -6-Numero registro generale 24559/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 22097/2026Data pubblicazione 27/06/2026ai quali la giurisprudenza amministrativa sarebbe giunta aconclusioni diversi. Invero, secondo il ricorrente, ove si tratti di unadelibera a contenuto multiplo e scindibile, l’obbligo di astenersisussisterebbe solo con riguardo allo specifico capo delprovvedimento che investe gli interessi del componentedell’organo collegiale, non producendo effetti invalidanti sugli altri,salva la ricorrenza di una specifica prova del fatto che l’interessein conflitto ha influito specificamente e direttamente anche su diessi. Tale interpretazione della disciplina del conflitto di interessirisulterebbe, pertanto, coerente con il principio di conservazionedegli atti giuridici – nel caso di specie la delibera del ConsiglioNotarile contenente la richiesta di apertura del procedimentodisciplinare – espresso dal brocardo utile per inutile non vitiatur.Secondo il ricorrente, dunque, la delibera dell’adunanza consiliare,nella parte in cui chiede l’apertura del procedimento disciplinareper i capi di incolpazione diversi dal secondo e terzo, sarebbelegittima, con conseguente disapplicabilità solo in parte qua.2. Il motivo è infondato.Con specifico riferimento alla materia oggetto di causa, viene inrilievo la previsione di cui all’art. 103 del R.D. n. 1326 del 1914(regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), chedispone che “Non può alcuno dei componenti il Collegio od ilConsiglio notarile prendere parte alle deliberazioni né assistere allediscussioni:1° quando l'affare riguardi la sua persona o persona da luiamministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta inqualunque grado, od in linea collaterale fino al 3° gradoRic. 2024 n. 24559 sez. S2 - ud. 04-06-2026 -7-Numero registro generale 24559/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 22097/2026Data pubblicazione 27/06/2026inclusivamente;2° quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare, nellaquale il membro del Consiglio sia intervenuto come testimone, odabbia fornito al presidente le informazioni accennate nell'art. 267del presente regolamento.La deliberazione, che sia in contravvenzione alle precedentidisposizioni, può essere annullata dal ministro di grazia egiustizia.”Deve altresì ritenersi che, nonostante la formulazione letteraledella norma, l’effetto del vizio della delibera adottata in conflitto diinteressi non resta confinato al potere di annullamento da partedel Ministro, ma si traduce in un’invalidità dell’atto, idonea poi ariverberarsi sui successivi snodi procedimentali, e che quindicorrettamente è stato ritenuto idoneo ad inficiare anche lasuccessiva decisione assunta dall’organo disciplinare notarile, benpotendo l’autorità giudiziaria valutare l’effettiva conformità delladelibera con la quale è stata promossa l’azione disciplinare allanorma de qua, costituendo la stessa un presupposto di legittimitàdell’azione disciplinare, il cui vaglio resta riservato all’autoritàgiudiziaria ordinaria.La norma costituisce poi un’evidente traduzione del principio diterzietà ed imparzialità che deve connotare l’agire anche degliorgani amministrativi e che oggi trova una generaleestrinsecazione a livello di diritto positivo nell’art. 6bis della leggen. 241 del 1990.La portata generale del precetto in esame è stata di recenteriaffermata dalle Sezioni Unite di questa Corte, essendosi ribaditoche “L’indicato art. 6-bis della L. n. 241/1990, il quale sancisceRic. 2024 n. 24559 sez. S2 - ud. 04-06-2026 -8-Numero registro generale 24559/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 22097/2026Data pubblicazione 27/06/2026espressamente che «il responsabile del procedimento e i titolaridegli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devonoastenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ognisituazione di conflitto, anche potenziale», è disposizione volta adisciplinare il procedimento amministrativo e il diritto di accesso aidocumenti amministrativi ed è pacificamente applicabile al caso dispecie considerando, in primis, la natura di enti pubblici noneconomici dei C.O.A. e, poi, la sottesa garanzia costituzionaleposta dall’art. 97 Cost., laddove la violazione delle normelegislative e regolamentari incide sulla legittimità dell’interaprocedura (Consiglio di Stato, 2 maggio 2022, n. 3417).Si tratta, dunque, di disposizione di portata generale valida pertutti i procedimenti amministrativi e nell’ambito della quale illegislatore ha inteso comprendere tutte le situazioni in grado dicompromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiestanell’esercizio del potere decisionale, ipotesi che si verificanoquando il soggetto chiamato a svolgere una funzione pubblica siaportatore di interessi della propria o dell’altrui sfera privata, chepotrebbero influenzare negativamente l’esercizio imparziale edobiettivo delle sue funzioni mettendo a rischio l’imparzialità̀amministrativa (Cons. St., Sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7389). Edè proprio tale potenzialità del conflitto di interessi che rendeevidente come il legislatore nazionale abbia voluto non sologarantire l’imparzialità della singola decisione pubblica, ma, più ingenerale, tutelare il profilo dell’immagine di imparzialitàdell’Amministrazione” (Cass. S.U. n. 1603/2025, circa l’obbligo diastensione dei componenti della Commissione elettorale delRic. 2024 n. 24559 sez. S2 - ud. 04-06-2026 -9-Numero registro generale 24559/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 22097/2026Data pubblicazione 27/06/2026Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, chiamati a deliberaresull’elezione di candidati con i quali avevano rapporti di parentelao di comunanza dui studio).Le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto che l’effetto della violazionedell’obbligo di astensione, ove effettivamente sussistente, siaquello di inficiare tutte le valutazioni espresse dall’organo nonchégli atti successivi che ivi trovano presupposto ed ha aggiunto chela «portata immediatamente caducante rispetto agli attisuccessivamente adottati», non necessita della proposizione diun’impugnazione ad hoc, impugnazione che peraltro nellafattispecie in esame risulta mediatamente avanzata, allorché èstata impugnata la decisione della COREDI, sul presupposto dellasua invalidità derivata.La sporadica giurisprudenza occupatasi della specifica disposizionedi cui al citato articolo 103 ha avuto modo di precisare che la stessaha tendenzialmente carattere eccezionale, quindi, è suscettibilesolo di stretta interpretazione, essendo perciò stata esclusa la suaviolazione per la delibera del Consiglio notarile, con la quale erastata avanzata una richiesta di procedimento disciplinare, allaquale aveva partecipato un notaio portatore di interessiprofessionali concorrenziali rispetto a quelli dell’incolpato (Cass.Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24962).Nella fattispecie, in particolare, deve reputarsi che la sentenzaimpugnata abbia riscontrato in concreto l’esistenza del conflitto diinteressi del presidente [OSCURATO:PERSONA], allorché era stato chiamato,come componente del Consiglio, a deliberare l’apertura delprocedimento disciplinare in danno della notaia [OSCURATO:PERSONA], inquanto, avuto riguardo alla peculiarità di alcune delle contestazioniRic. 2024 n. 24559 sez. S2 - ud. 04-06-2026 -10-Numero registro generale 24559/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 22097/2026Data pubblicazione 27/06/2026mosse, era evidente l'interesse a far emergere la responsabilitàdisciplinare per alcuni degli atti posti in essere dall’incolpata (attiche intendevano porre rimedio ad asserite carenze di precedenticorrettezza formale dell’atto anteriore ovvero posteriore sarebbescaturita di riflesso la irritualità dell’uno o dell'altro.In sostanza, secondo il ragionamento dei giudici di merito, non puòoccultarsi l’interesse concreto del notaio [OSCURATO:PERSONA] a vedereaffermata la contrarietà a regole deontologiche degli attisuccessivamente posti in essere dalla incolpata, ad integrazionedel suo precedente operato, posto che una diversa valutazioneavrebbe potenzialmente esposto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad un’azionedi carattere risarcitorio da parte dei clienti, costretti a ricorrere adun intervento riparatore, per salvaguardare gli effetti dell’atto dipiù risalente formazione.Tale affermazione in ordine alla sussistenza del conflitto diinteresse non appare nemmeno sostanzialmente contestata dalmotivo di ricorso che invece fa essenzialmente leva sul carattereautonomo delle varie contestazioni mosse alla notaiaMastromarino, così che il conflitto di interessi dovrebbe essereapprezzato in relazione ad ognuno dei singoli addebiti mossi, conla conseguenza che per le vicende che non vedrebbero coinvoltiincorrerebbe nella violazione del dovere di astensione, e quindilegittimerebbe la coltivazione della procedura disciplinare per i capidi incolpazione immuni dal conflitto.Ad avviso del Collegio però non risulta persuasiva la tesi chesorregge la censura del ricorrente, volta cioè a pervenire ad unaRic. 2024 n. 24559 sez. S2 - ud. 04-06-2026 -11-Numero registro generale 24559/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 22097/2026Data pubblicazione 27/06/2026delibera emessa dal Consiglio Notarile, in quanto, sebbenel’impianto accusatorio fosse volto a sollecitare l’eserciziodell’azione disciplinare per varie condotte, anche in parteeterogenee, l’iniziativa del Consiglio aveva avvinto in un unicocontesto le vicende ritenute meritevoli di censura, richiedendo,sempre in via unitaria, l’apertura del procedimento disciplinare.Si tratta di un insieme di rilievi che appaiono univocamenteindirizzati sul piano soggettivo nei confronti della stessa notaia,così che non è dato discorrere di una delibera con oggetto plurimo,ma di una delibera avente ab origine un unico oggetto, sebbeneconnotato da diverse contestazioni.La presenza di capi di incolpazione per i quali ricorreva ilconflittuale interesse del Presidente, cumulati in un’unica richiestaad altri capi di incolpazione (la cui presenza cumulativa era quantomeno idonea ad offrire una particolare rappresentazione dellaposizione dell’incolpata sul piano deontologico), imponeval’astensione sull’intera richiesta, risultando frutto di un artificioso epostumo frazionamento la tesi secondo cui sarebbe datoprescindere dall’apporto in fase deliberativa del notaio in conflittodi interesse a seconda del singolo capo di incolpazione.3. Il ricorso è pertanto rigettato, ed al rigetto consegue lacondanna del ricorrente al rimborso delle spese del presentegiudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto– ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiuntoRic. 2024 n. 24559 sez. S2 - ud. 04-06-2026 -12-Numero registro generale 24559/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 22097/2026Data pubblicazione 27/06/2026il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo diversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso dellespese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, parial 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulterioresomma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a normadell’art. 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 giugno2026.L’Estensore Il PresidenteRic. 2024 n. 24559 sez. S2 - ud. 04-06-2026 -13-