CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 1983
Cassazione n. 16849/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1983 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma con sentenza del 18/3/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale di Civitavecchia, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente. - la violazione di legge per non essersi riqualificato il fatto come mera minaccia. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 25151601) Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo dato adeguatamente conto la sentenza impugnata della finalità patrimoniale della minaccia rivolta alla persona offesa, al fine di ottenere da questa il denaro necessario al capanna per l'acquisto di stupefacente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'es nsore [OSCURATO:PERSONA] .no [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]