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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12224/2025

Testo disponibile della fonte

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25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5722/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. , elettivamente domiciliat a all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentae difende -ricorrente - contro -controricorrente - avverso il decreto n. cron. 2 821 /20 19 de l la Corte d’Appello di Catanzaro, depositatoil 24 .10 . 20 19 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.3.2025dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Castrovillari dichiar ò inammissibile, per carenza della documentazione a corredo richiesta dalla legge, la domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell’art.161, comma 6, legge fall.,presentata da CNP S.r.l.

CNP S.r.l. propose reclamo , che venne anch’esso dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Catanzaro, la quale condannò la reclamante alla rifusione delle spese in favore di Siena NPL 2018 S.r.l., creditrice costituitasi per resistere all’impugnazione.

Contro il decreto della Corte territoriale CNP S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattromotivi.

Siena NPL 2018 S.r.l. s i è difes a con controricorso , illustrato anche con memoria depositat a nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ilprimo motivo di ricorso si denuncia no « violazione e/ofalsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art.26, comma 1, legge fall.in relazione all’art. 360 , comma 1 , n. 3,c.p.c.».

La ricorrent e ribadisce la tesi del la reclamabilità del decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato, sostenendo che quello dell’art. 26 legge fall. sarebbe unrimedio processuale di carattere generale, applicabile nei confronti di tutti i provvedimenti del giudice delegato (reclamo al collegio) e del tribunale (reclamo alla Corte d’Appello).

2. Il secondo motiv o censura « v iolazione e/o falsa applicazione di normadi diritto e in particolare dell’art. 99 c.p.c. [recte: legge fall.], comma 10, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360c.p.c., c omma 1 , n. 4 » .

Si prospetta la nullità del decreto impugnato per l’illegittima composizione del collegio, avendovi partecipato un magistrato che era anche giudice di un’esecuzione individuale pendente contro la società ricorrente.

3. Il terzo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione delle norm e di diritto : artt. 161, comma 3, 162, comma 1, legge fall., in relazione alcomma 1, n. 3, dell’art. 360 c.p.c.».

Si afferma che «il Giudice di primo grado» avrebbe trasceso i limiti del controllo di legittimità a lui spettante , entrando nel merito della fattibilità economica del concordato.

4. I l quarto motivo di ricorso è così testualmente rubricato: «violazione e profilo di incostituzionalità del II° e III° c.a. dell’art. 162 L.F., in relazione all’art. 24, III° c.a. della Costituzione e comma 1, n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».

Per quanto è datodi capire da una illustrazione piuttosto oscura, la ricorrente prospetta la necessità, in ossequio al diritto costituzionale di difesa , che il decreto di inammissibilità della domanda di concordato sia reclamabile, tanto più nel caso di illegittima formazione del collegio giudicante.

5. Il ricorsoè inammissibile.

5.1. La non reclamabilità del decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo è disposta testualmente dall’art. 162, comma 2, legge fall. («… con decreto non soggetto a reclamo …»).

A fronte di tale specifica disposizione di legge,non giova invocare l’applicabilità generale del reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall., perché una norma di carattere generaletrova applicazione laddove non diversamente disposto, manon può esserle attribuit a un ’efficacia abrogatrice di una esplicita e difforme norma speciale ( lex generalis non derogat legi speciali).

Data la non proponibilità del reclamo esplicitata nella legge, anche sull’astratta alternativa del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (da proporre direttamente contro il decreto del Tribunale), cadrebbe un giudizio di inammissibilità, in mancanza di decisorietà e di attitudine al giudicato del decretoche dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo(Cass.

S.u. n. 27073/2016; Cass. n. 22442/2021) .

A maggior ragione tale profilo di inammissibilità vale con riferimento al decreto della Corte d’Appelloche si è limitato a sua volta a dichiarare inammissibile il reclamo.

5.2. A tale originaria inammissibilità dell’impugnazione nulla può toglierel’asserita incompatibilità di uno dei magistrati componenti del collegio del Tribunale.

Ciò fermo restando anche che « in assenza di una tempestiva ricusazione … non può la relativa questione essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza» (Cass.

S.u. n. 25083/2023; conf.

Cass. n n . 21094/2017; 16119/2006).

D’altronde, la stessa circostanza indicata dalla ricorrente (l’essere uno dei componenti del collegio anche giudice di un processo di esecuzione pendente contro la medesima società) non descrive neanche lontanamente un caso di astensione obbligatoria e, quindi, di possibile ricusazione.5.3.

Il terzo motivo pone una questione del tutto estranea al caso di specie, in cui venne dichiarata inammissibile una domanda di concordato «in bianco» per la riscontrata assenza di alcuni dei documenti che la devono necessariamente corredare.La decisione, pertanto, non può essersi basata su un apprezzamento del merito di una proposta e di un piano di concordato, che ancora non esistevano e che quindi non erano stati presentati all’attenzionedel giudice.

Pertanto, è soltanto ad abundantiamche si richiama qui il consolidato principio di diritto secondo cui « non è vero che il controllo di fattibilità economica … sia in sé vietato» (Cass. n. 9061/2017), dovendosi distinguere la fattibilità economica del piano (sindacabile dal giudice ove « la proposta concordataria [sia] totalmente implausibile ») dalla convenienza economica della proposta, la cui valutazione spetta – almeno in prima battuta –soltanto ai creditori.

5.4. Il quarto motivo è privo di una sua autonoma consistenza.

Si ritorna sulla composizione del collegio in Tribunale esulla ritenuta necessità costituzionale di un reclamo contro il decreto di inammissibilitàdella domanda di concordato, ma senza l’aggiunta di alcun argomento giuridico a sostegno delle tesi già più sopra confutate.

6. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

7. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile i l ricorso ; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 12.000 , per compensi, oltre alle spese generali al 15%,a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5722/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. , elettivamente domiciliat a all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentae difende -ricorrente - contro -controricorrente - avverso il decreto n. cron. 2 821 /20 19 de l la Corte d’Appello di Catanzaro, depositatoil 24 .10 . 20 19 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.3.2025dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Castrovillari dichiar ò inammissibile, per carenza della documentazione a corredo richiesta dalla legge, la domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell’art.161, comma 6, legge fall.,presentata da CNP S.r.l. CNP S.r.l. propose reclamo , che venne anch’esso dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Catanzaro, la quale condannò la reclamante alla rifusione delle spese in favore di Siena NPL 2018 S.r.l., creditrice costituitasi per resistere all’impugnazione. Contro il decreto della Corte territoriale CNP S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattromotivi. Siena NPL 2018 S.r.l. s i è difes a con controricorso , illustrato anche con memoria depositat a nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ilprimo motivo di ricorso si denuncia no « violazione e/ofalsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art.26, comma 1, legge fall.in relazione all’art. 360 , comma 1 , n. 3,c.p.c.». La ricorrent e ribadisce la tesi del la reclamabilità del decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato, sostenendo che quello dell’art. 26 legge fall. sarebbe unrimedio processuale di carattere generale, applicabile nei confronti di tutti i provvedimenti del giudice delegato (reclamo al collegio) e del tribunale (reclamo alla Corte d’Appello). 2. Il secondo motiv o censura « v iolazione e/o falsa applicazione di normadi diritto e in particolare dell’art. 99 c.p.c. [recte: legge fall.], comma 10, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360c.p.c., c omma 1 , n. 4 » . Si prospetta la nullità del decreto impugnato per l’illegittima composizione del collegio, avendovi partecipato un magistrato che era anche giudice di un’esecuzione individuale pendente contro la società ricorrente. 3. Il terzo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione delle norm e di diritto : artt. 161, comma 3, 162, comma 1, legge fall., in relazione alcomma 1, n. 3, dell’art. 360 c.p.c.». Si afferma che «il Giudice di primo grado» avrebbe trasceso i limiti del controllo di legittimità a lui spettante , entrando nel merito della fattibilità economica del concordato. 4. I l quarto motivo di ricorso è così testualmente rubricato: «violazione e profilo di incostituzionalità del II° e III° c.a. dell’art. 162 L.F., in relazione all’art. 24, III° c.a. della Costituzione e comma 1, n. 3 dell’art. 360 c.p.c.». Per quanto è datodi capire da una illustrazione piuttosto oscura, la ricorrente prospetta la necessità, in ossequio al diritto costituzionale di difesa , che il decreto di inammissibilità della domanda di concordato sia reclamabile, tanto più nel caso di illegittima formazione del collegio giudicante. 5. Il ricorsoè inammissibile. 5.1. La non reclamabilità del decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo è disposta testualmente dall’art. 162, comma 2, legge fall. («… con decreto non soggetto a reclamo …»). A fronte di tale specifica disposizione di legge,non giova invocare l’applicabilità generale del reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall., perché una norma di carattere generaletrova applicazione laddove non diversamente disposto, manon può esserle attribuit a un ’efficacia abrogatrice di una esplicita e difforme norma speciale ( lex generalis non derogat legi speciali). Data la non proponibilità del reclamo esplicitata nella legge, anche sull’astratta alternativa del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (da proporre direttamente contro il decreto del Tribunale), cadrebbe un giudizio di inammissibilità, in mancanza di decisorietà e di attitudine al giudicato del decretoche dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo(Cass. S.u. n. 27073/2016; Cass. n. 22442/2021) . A maggior ragione tale profilo di inammissibilità vale con riferimento al decreto della Corte d’Appelloche si è limitato a sua volta a dichiarare inammissibile il reclamo. 5.2. A tale originaria inammissibilità dell’impugnazione nulla può toglierel’asserita incompatibilità di uno dei magistrati componenti del collegio del Tribunale. Ciò fermo restando anche che « in assenza di una tempestiva ricusazione … non può la relativa questione essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza» (Cass. S.u. n. 25083/2023; conf. Cass. n n . 21094/2017; 16119/2006). D’altronde, la stessa circostanza indicata dalla ricorrente (l’essere uno dei componenti del collegio anche giudice di un processo di esecuzione pendente contro la medesima società) non descrive neanche lontanamente un caso di astensione obbligatoria e, quindi, di possibile ricusazione.5.3. Il terzo motivo pone una questione del tutto estranea al caso di specie, in cui venne dichiarata inammissibile una domanda di concordato «in bianco» per la riscontrata assenza di alcuni dei documenti che la devono necessariamente corredare.La decisione, pertanto, non può essersi basata su un apprezzamento del merito di una proposta e di un piano di concordato, che ancora non esistevano e che quindi non erano stati presentati all’attenzionedel giudice. Pertanto, è soltanto ad abundantiamche si richiama qui il consolidato principio di diritto secondo cui « non è vero che il controllo di fattibilità economica … sia in sé vietato» (Cass. n. 9061/2017), dovendosi distinguere la fattibilità economica del piano (sindacabile dal giudice ove « la proposta concordataria [sia] totalmente implausibile ») dalla convenienza economica della proposta, la cui valutazione spetta – almeno in prima battuta –soltanto ai creditori. 5.4. Il quarto motivo è privo di una sua autonoma consistenza. Si ritorna sulla composizione del collegio in Tribunale esulla ritenuta necessità costituzionale di un reclamo contro il decreto di inammissibilitàdella domanda di concordato, ma senza l’aggiunta di alcun argomento giuridico a sostegno delle tesi già più sopra confutate. 6. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile i l ricorso ; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 12.000 , per compensi, oltre alle spese generali al 15%,a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il
Decreto Cassazione n. 12224/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris