CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE– intimata –avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. [OSCURATO:PERSONA],n. 6274/2024, depositata il 06/11/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9156/2025Numero sezionale 5264/2026Numero di raccolta generale 23162/2026Data pubblicazione 14/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva innanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Salerno avverso la comunicazione di presain carico notificata dall’Ente di Riscossione in relazione a un precedenteavviso di accertamento, non impugnato; con quest’ultimo l’Ufficio, perl’anno d’imposta 2016, aveva recuperato a tassazione, ai sensi dell’art.41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior imponibile ai fini Irpef, [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato un reddito d’impresa pari ad euro 144.000,00.La Corte, dopo aver affermato l’impugnabilità dell’avviso di presain carico ove primo atto attraverso il quale il contribuente viene aconoscenza della pretesa erariale, dichiarava inammissibile il ricorsoavendo accertato la regolare notifica dell’atto impositivo avvenuta amani di soggetto convivente.La contribuente spiegava appello che veniva rigettato. Il giudice disecondo grado confermava la sentenza sia con riferimento all’astrattaimpugnabilità dell’atto sia con riferimento alla regolare notifica delprecedente avviso di accertamento.2. Avverso la sentenza di secondo grado, la contribuente proponericorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, nei confrontidell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso e nei confrontidell’Agenzia delle entrate-Riscossione, rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 60, comma 1,lett. b-bis d.P.R. n. 600 del 1973.Assume che il giudice di primo grado e quello di appello hannoritenuto perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento,nonostante «l’avviso di ricevimento» fosse stato notificato in data28/10/2016, «ovvero ben 5 anni prima della sua emissione» e lo stessofosse stato consegnato a persona diversa dal destinatario, ovvero alCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 9156/2025Numero sezionale 5264/2026Numero di raccolta generale 23162/2026Data pubblicazione 14/07/2026sig. [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuto capace convivente esegnatamente marito della destinataria. Aggiunge che i resistenti, chepure ne erano onerati, non avevano dato prova della regolarità dellanotifica a mezzo deposito della CAN, pur in presenza di esplicitacontestazione.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, numm. 4 e 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio, oggetto di discussione tra le parti ed il travisamento dellaprova.Rileva l’incongruenza tra la data riportata sull’avviso di ricevimento([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e l’anno di emissione dell’avviso di accertamento (2021)e l’errore di fatto nell’identificazione del soggetto che aveva sottoscrittol’avviso di ricevimento, essendosi erroneamente ritenuto, nei due gradigiudizio, che il cognato della destinataria ([OSCURATO:PERSONA]) – ovvero coluial quale era stato materialmente consegnato l’avviso – fosse il maritoconvivente della stessa ([OSCURATO:PERSONA]).3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 24 Cost. perviolazione del diritto di difesa, stante l’omessa notifica dell’avviso diaccertamento.4. Preliminarmente va disatteso l’assunto dell’Agenzia delleentrate, riproposto in controricorso, per la quale la comunicazione dipresa in carico non sarebbe atto impugnabile.4.1. La giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel ritenereche l'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 d.lgs. n. 546del 1992 non ha carattere tassativo, dovendo essere interpretato insenso estensivo. In tale prospettiva, si è chiarito che l'avviso di presain carico, di per sé, è un atto privo di valenza provvedimentale e diautonoma lesività, in quanto si limita a informare il contribuente delpassaggio di competenza della pratica dall'ente impositore all'agentedella riscossione; pertanto, di regola, non è un atto autonomamenteCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 9156/2025Numero sezionale 5264/2026Numero di raccolta generale 23162/2026Data pubblicazione 14/07/2026impugnabile. La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha individuato unafondamentale eccezione quando l’avviso di presa in carico sia il primopotrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto» (Cass. n.1397/2025, n. 14768/2025).In altri termini, l'impugnazione dell'avviso di presa in carico èammessa quando esso costituisca il primo atto con cui il contribuenteviene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata oinvalida notifica dell'atto presupposto. In questo caso, l'impugnazionedell'atto successivo, non autonomamente lesivo, è funzionale arecuperare la tutela giurisdizionale e a far valere i vizi dell'attopresupposto non conosciuto. Tale principio è coerente conl'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il contribuente puòimpugnare la cartella di pagamento (o, come nel caso di specie, acomunicazione di presa in carico) che assume essere il primo atto concui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, deducendo lamancata o invalida notifica dell'atto presupposto.” (Cass., Sez. Un.,Sent. n. 19704/2015).Nella fattispecie, la contribuente ha lamentato proprio di non avermai ricevuto l'avviso di accertamento e di aver appreso della pretesasolo tramite l'avviso di presa in carico. La statuizione del giudice delsecondo grado è, pertanto, conforme a questi principi.3. Il primo ed il secondo motivo, nella parte in cui propongono unvizio di omesso esame di fatti decisivi, sono inammissibili.Nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter,quinto comma c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, deld.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o concitazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11settembre 2012), il ricorrente in cassazione, per evitareCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 9156/2025Numero sezionale 5264/2026Numero di raccolta generale 23162/2026Data pubblicazione 14/07/2026l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. edapplicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012)deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; insenso conforme: Cass. Sez. U. n. 22430/2018).4. I tre motivi sono pure inammissibili laddove censurano lasentenza per non aver rilevato l’incongruenza tra la presunta data dinotifica dell’avviso di accertamento e la data di emissione e lamancanza della ricevuta di spedizione della CAN.Le censure non si rapportano alla sentenza in esame che non haaffrontato nessuna delle due questioni dedotte le quali, per altro, sonorimaste estranee anche alla sentenza di primo grado. Entrambi i collegidi merito, infatti, si sono pronunciati esclusivamente sulla regolaritàdella notifica in rapporto al soggetto nelle mani del quale la medesimaera avvenuta.I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni cheabbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondogrado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: inparticolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se essepostulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice delmerito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualorauna determinata questione giuridica – che implichi un accertamento difatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che proponga la stessa in sede di legittimità, al fine di evitareuna statuizione di inammissibilità per novità, ha l'onere di allegarel'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, maanche, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 9156/2025Numero sezionale 5264/2026Numero di raccolta generale 23162/2026Data pubblicazione 14/07/2026onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n.2038/2019, Cass. n. 24821/2025).A tal fine, non può ritenersi sufficiente, per difetto di specificità, ilmero accenno nel ricorso per cassazione al fatto che si trattava diquestioni già proposte.5. I tre motivi, infine, laddove censurano la sentenza impugnataper aver ritenuto – con riferimento al profilo relativo al soggetto a manidel quale era avvenuta la consegna – correttamente notificato l’avvisodi accertamento, sono ugualmente inammissibili.5.1. La Corte di secondo grado ha rilevato che l'atto era statorecapitato presso il domicilio fiscale ed era stato ricevuto da personache si era dichiarata «Marito-convivente» che aveva sottoscrittol'avviso di ricevimento con il nome «[OSCURATO:PERSONA]». Ha aggiunto chela diversità del nome del marito (Angelo anziché Giacomo), era fruttodi un mero errore di scrittura del notificante, non inficiante la regolarenotifica, stante anche la mancata proposizione della querela di falso,necessaria per vincere la fede privilegiata di cui gode sia la relazione dinotifica eseguita dall'ufficiale giudiziario attestante il compimento delleprescritte formalità, sia l'attestazione sull'avviso di ricevimento con laquale l'agente postale dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensidell'art.8 legge n. 890 del 1982.5.2. La censura della ricorrente – la quale insiste sul dato che l’attoera stato consegnato al proprio cognato, non convivente – ancorchéprospettata anche come error in judicando o error in procedendo (oltreche come omesso esame di fatto decisivo), si risolve in una diversaricostruzione in fatto, inammissibile in sede di legittimità. La sentenza,sulla scorta della documentazione in atti, ha accertato in fatto che l’attoera stato consegnato effettivamente a mani del marito dellacontribuente e che il nome (Angelo anziché Giacomo) era frutto di unCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 9156/2025Numero sezionale 5264/2026Numero di raccolta generale 23162/2026Data pubblicazione 14/07/2026mero errore di scrittura. I motivi, di contro, si limitano ad affermareche il Collegio non avrebbe valutato gli elementi che dovevano portarea ritenere che l’atto impositivo fosse stato notificato a soggetto nonlegittimato a riceverlo.5.3. I motivi, infine, non attingono la decisione nella parte in cuiafferma che l’avviso di ricevimento – nel quale, al netto dell’erroremateriale sul nome, l’agente notificatore aveva attestato la consegnaa mani del marito convivente – era coperto da fede privilegiata.5.4. Infine, l’accertamento in ordine alla regolare notifica dell’attoimpositivo prodromico all’atto di presa in carico esclude, di per sé, lasussistenza di qualsiasi lesione del diritto di difesa che avrebbe potutoesplicarsi attraverso la sua tempestiva impugnazione.6. Il ricorso, pertanto, va complessivamente dichiaratoinammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente acorrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.800,00 a titolo di compenso, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7