CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 33552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso 22138-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 3117 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] DI1 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 75/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 25.1.2018, la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato la condanna dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex I. n. 297/1982 e succ. mod. e integraz., a risarcire ad [OSCURATO:PERSONA] il danno derivante dall'aver perduto per intervenuta decadenza le prestazioni a carico del Fondo e ha rideterminato in C 4.562,93 l'importo del capitale dovuto a titolo risarcitorio. La Corte, in particolare, ha reputato corretta l'ascrizione di responsabilità all'INPS effettuata dal primo giudice, reputando che l'ente previdenziale, allorché aveva richiesto al lavoratore assistito la presentazione della domanda di fallimento nei confronti del proprio ex datore di lavoro, avrebbe dovuto informarlo che tale richiesta non comportava alcuna sospensione del termine del termine annuale di decadenza, e - in parziale accoglimento delle doglianze dell'INPS - ha rideterminato l'importo delle ultime tre mensilità nella misura prevista dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 80/1992, pari al triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale. Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1175, 1218 e 2697 c.c., con riferimento all'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, per avere i giudici territoriali ritenuto decitzva l'omessa informazione all'assicurato circa il fatto che la richiesta integrazione istruttoria non sospendeva il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria volta ad ottenere le prestazioni a carico del Fondo: ad avviso dell'Istituto ricorrente, infatti, la previsione dell'art. 47, comma 5 0, d.P.R. n. 639/1970, che fa obbligo di indicare ai richiedenti le prestazioni e ai loro aventi causa i presupposti e i termini dell'eventuale azione giudiziaria, si applicherebbe soltanto ai provvedimenti che, a conclusione del procedimento amministrativo, deliberano sulla domanda di prestazione, non anche alle richieste di integrazione istruttoria di carattere endoprocedimentale; inoltre, difetterebbe nella specie alcun nesso di causalità tra la condotta dell'Istituto e il danno in ipotesi patito dall'assicurato, atteso che, anche a voler concedere che questi potesse fare ragionevole affidamento sulla sospensione del termine di decadenza nelle more della pendenza dell'istruttoria procedimentale, la proposizione della domanda di prestazione era in specie intervenuta ben oltre il termine annuale dalla data in cui l'assicurato aveva adempiuto alla richiesta istruttoria, presentando alla sede provinciale dell'Istituto il decreto con cui il tribunale fallimentare aveva rigettato la sua domanda di fallimento dell'ex datore di lavoro. Con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione degli artt.1173, 1175, 1218 e 2697 c.c., con riferimento all'art. 2, comma 50, I. n. 297/1982, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dei presupposti per la richiesta d'intervento del Fondo: ad avviso dell'Istituto, infatti, difetterebbe nel caso di specie alcuna prova di una pregressa esecuzione infruttuosa in danno dell'ex datore di lavoro, tali non potendo ritenersi, secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità, un tentativo di esecuzione mobiliare e uno di pignoramento presso terzi conclusisi entrambi con esito negativo. Ciò premesso, il primo motivo è fondato. In punto di fatto, deve ritenersi definitivamente acclarato che, a seguito di domanda proposta dall'odierno controricorrente in data 4.8.2009, avente ad oggetto le prestazioni del Fondo di garanzia, l'INPS ebbe a richiedergli di presentare domanda di fallimento del proprio ex datore di lavoro e che tale adempimento intervenne quando già era spirato il termine di trecento giorni previsto in forma generale per l'espletamento delle procedure amministrative, che - come ha univocamente insegnato la giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le numerosissime, Cass. n. 6231 del 2005) - è calcolato in ragione di centoventi giorni per la pronuncia sulla domanda, ex art. 7, I. n. 533/1973, oltre a novanta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo e ad ulteriori novanta per la decisione del ricorso, a norma dell'art. 46, commi 5° e 6°, I. n. 88/1989. Del pari acclarato è che, nel richiedere all'odierno controricorrente tale integrazione documentale, l'INPS omise di comunicargli che tale attività non avrebbe comportato alcun prolungamento della fase amministrativa, con la conseguenza che non avrebbe sospeso il decorso del termine annuale previsto a pena di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale. Ed è proprio tale comportamento omissivo che, ad avviso dei giudici territoriali, avrebbe cagionato il danno ingiusto della perdita delle prestazioni previdenziali: esso, infatti, si sarebbe posto in contrasto sia con la previsione dell'art. 47, comma 5 0, d.P.R. n. 639/1970, sia con i precetti di correttezza e buona fede che debbono improntare l'attuazione del rapporto obbligatorio, dovendo ragionevolmente presumersi che, se avvertito, l'odierno controricorrente si sarebbe attivato per promuovere tempestivamente l'azione giudiziaria. Si tratta, tuttavia, di conclusioni nient'affatto condivisibili. Su un piano letterale, infatti, va anzitutto rilevato che l'art. 47, comma 50, d.P.R. n. 639/1970, ricollega la necessità dell'indicazione dei termini alla comunicazione del "provvedimento adottato sulla domanda di prestazione": ed è noto che la nozione tecnico-giuridica di "provvedimento" è circoscritta a quegli atti con cui la pubblica amministrazione, nell'esercizio della potestà pubblica di cui è attributaria, dispone in ordine a situazioni giuridiche specifiche del destinatario e, integrando come fatto giuridico la norma di legge, produce la conseguenza giuridica di costituirle, modificarle o estinguerle. Proprio per ciò, è unanimemente escluso che la nozione di provvedimento possa riferirsi ad atti endoprocedimentali quali quelli normalmente compiuti in fase d'istruttoria: si tratta infatti di atti che hanno una funzione meramente servente rispetto al provvedimento finale, indipendentemente dalla circostanza che siano compiuti d'iniziativa della parte privata o su richiesta della pubblica amministrazione, e non possono pertanto partecipare della medesima natura e disciplina dell'atto cui essi accedono.Se dunque già su un piano letterale deve escludersi che l'INPS, nel richiedere all'odierno controricorrente l'integrazione istruttoria di cui s'è detto, fosse tenuto ad un adempimento che l'art. 47, comma 5 0, d.P.R. n. 639/1970, espressamente prevede per il provvedimento con cui, in esito all'istruttoria, accoglie o respinge in tutto o in parte la domanda, non meno decisivo è ricordare che questa Corte ha da tempo chiarito non solo che il carattere di ordine pubblico della decadenza prevista dall'art. 47, d.P.R. n. 639/1970 (che individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la proposizione di un ricorso tardivo, pur rilevando ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza) rende irrilevante ai fini del decorso del termine lo stesso provvedimento con cui l'INPS disponga tardivamente in ordine alla situazione soggettiva (così Cass. n. 3592 del 2006 e succ. conf.), ma altresì che la mancanza nel provvedimento dell'INPS delle informazioni previste dal comma 50 dell'art. 47, cit., costituisce "mera irregolarità", inidonea a incidere sul decorso del termine in questione (Cass. S.U. n. 12718 del 2009). È vero che questa Corte non ha mancato di precisare che "gli atti interlocutori dell'Istituto assicurativo o i provvedimenti capaci di assumere carattere decettivo (lettere dell'Istituto con le quali si richiedono ulteriori documenti ovvero si deduce che si sta provvedendo al pagamento o, più in generale, all'esame della pratica amministrativa o [...] si soprassiede al pagamento della prestazione per ulteriori accertamenti, ecc.), [...] possono legittimare azioni risarcitorie, sempre che detti atti concretizzino condotte lesive dei canoni di correttezza e buona fede" (così, in motivazione, Cass. S.U. n. 12718 del 2009, cit.). Ma non è meno vero che il principio di correttezza e buona fede (che, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore") enuncia un dovere di solidarietà, da reputarsi ormai fondato sull'art. 2 Cost., che si ispira ad un criterio di reciprocità ed esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (così, tra le più recenti, Cass. n. 9200 del 2021): prova ne sia che l'art. 1227, comma 2°, c.c., nell'escludere il risarcimento "per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza", pone un precetto che costituisce inveramento del medesimo principio di cui all'art.1175 c.c. e che, lungi dal consentire al creditore di restare inerte di fronte all'altrui comportamento potenzialmente dannoso, gli impone una condotta attiva e positiva volta a limitarne le conseguenze, in essa comprese tutte quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (così Cass. n. 2422 del 2004, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 22639 del 2013, 25750 del 2018, 22352 del 2021).Se dunque non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un danno risarcibile ex artt. 1175 e 1218 c.c., che una parte abbia violato i precetti di correttezza e buona fede, occorrendo piuttosto che l'altra parte abbia mantenuto a sua volta un comportamento conforme a tali precetti, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata: essa ha infatti ravvisato una violazione dell'art. 1175 c.c. nella circostanza che l'INPS avesse formulato all'odierno controricorrente una richiesta istruttoria non accompagnata dalla precisazione secondo cui i termini di decadenza non restavano sospesi e ha ascritto all'INPS la responsabilità risarcitoria per il danno da lui asseritamente patito senza avvedersi che egli, ignorando l'esistenza e la portata del termine decadenziale previsto dall'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, non poteva a sua volta considerarsi parte diligente rispetto all'attuazione del rapporto obbligatorio: l'adeguatezza dei mezzi ad decipiendum alterum va infatti rapportata alla normale diligenza e al normale buon senso di cui la controparte deve essere fornita affinché ne sia tutelabile l'affidamento, dal momento che la buona fede riceve protezione solo se non sia costituita da negligenza o ignoranza (così, in termini, già Cass. n. 683 del 1982); e in tanto i principi di correttezza e buona fede possono creare nuovi obblighi di informazione in quanto si tratti di informazioni che non sia possibile (o sia molto difficile) attingere senza la collaborazione dell'altra parte, ciò che va escluso quando l'informazione - come nella specie - abbia ad oggetto effetti giuridici previsti direttamente dalla legge (così, in motivazione, Cass. n. 10852 del 2016).Pertanto, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Le peculiarità della fattispecie (e in particolare la circostanza che l'odierna azione è stata evidentemente proposta a seguito di un obiter dictum della sentenza con cui il Tribunale adito per la corresponsione delle prestazioni a carico del Fondo aveva dichiarato decaduto l'odierno controricorrente: cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione), suggeriscono la compensazione delle spese dell'intero processo. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricor