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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 37549/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigraf indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna, confermando la condanna alla pena ri enuta di giustizia per il reato di cui all'art. 10 bis D.Lvo 74/2000, perché nella qualità di rap resentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non ha versato entro il te mine, le ritenute fiscali risultanti dalla dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, contest ta a carico della ricorrente dal Tribunale di Forlì.

La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di le ge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, invocando l'applic zione dell'art. 45 cod. pen. a causa della crisi di liquidità da cui era afflitta la società, con il secondo motivo deduce la carenza dell'elemento del dolo specifico, con il terzo motivo, violazione di legge in ordine al diniego di applicazione dell'art. 168 bis cod. pen., e con il quarto, contesta il giudizio di valenza delle circostanze eterogenee.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente, riproponendo nei medesimi termini le censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consertita alla Corte di legittimità.

Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manife tamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie, la Corte territoriale h evidenziato che t la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'esperimento di azioni v Ite a reperire la somma necessaria per il pagamento del debito tributario con i mezzi che ave a a disposizione, ad esempio riscuotendo i crediti maturati presso clienti inadempienti, ed ha ric iamato i principi giurisprudenziali consolidati secondo le quali la mancanza di liquidità per l' dempimento del debito tributario, qualora sia dipesa da scelte di politica imprenditoriale riconduibile all'ordinario rischio d'impresa, non assume alcuna rilevanza.

In ordine elemento soggettivo ¶Jel reato la Corte ha richiamato la natura generica del dolo richiesto dalla fattispecie in oggetto alla sussistente coscienza e volontà dell'imputata di non adempiere, allo scadere del termine previsto, all'obbligazione tributaria, a nulla rilevando la riserva mentale di voler adempiere successivamente.

In ordine alla terza doglianza, il giudice a quo, con motivazione congrua d esente da vizi logico giuridici, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'alt 168-bis cod. pen., posto che la ricorrente è già stata più volte condan ata per omesso versamento dell'Iva, per omesso versamento di ritenute certificate e anche per fatti di bancarotta fraudolenta, ritenendo del tutto improbabile che l'imputata possa porre in essere condotte volte a eliminare le conseguenze dannose del reato.

Allo stesso modo, non sinda abile in sede di legittimità sono le determinazione del giudice a quo in ordine al trattamento san ionatorio, posto che la Corte territoriale ha ritenuto di disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, richiam ndo il rilevante importo delle ritenute non versate.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan a della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigraf indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna, confermando la condanna alla pena ri enuta di giustizia per il reato di cui all'art. 10 bis D.Lvo 74/2000, perché nella qualità di rap resentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non ha versato entro il te mine, le ritenute fiscali risultanti dalla dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, contest ta a carico della ricorrente dal Tribunale di Forlì. La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di le ge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, invocando l'applic zione dell'art. 45 cod. pen. a causa della crisi di liquidità da cui era afflitta la società, con il secondo motivo deduce la carenza dell'elemento del dolo specifico, con il terzo motivo, violazione di legge in ordine al diniego di applicazione dell'art. 168 bis cod. pen., e con il quarto, contesta il giudizio di valenza delle circostanze eterogenee. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente, riproponendo nei medesimi termini le censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consertita alla Corte di legittimità. Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manife tamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale h evidenziato che t la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'esperimento di azioni v Ite a reperire la somma necessaria per il pagamento del debito tributario con i mezzi che ave a a disposizione, ad esempio riscuotendo i crediti maturati presso clienti inadempienti, ed ha ric iamato i principi giurisprudenziali consolidati secondo le quali la mancanza di liquidità per l' dempimento del debito tributario, qualora sia dipesa da scelte di politica imprenditoriale riconduibile all'ordinario rischio d'impresa, non assume alcuna rilevanza. In ordine elemento soggettivo ¶Jel reato la Corte ha richiamato la natura generica del dolo richiesto dalla fattispecie in oggetto alla sussistente coscienza e volontà dell'imputata di non adempiere, allo scadere del termine previsto, all'obbligazione tributaria, a nulla rilevando la riserva mentale di voler adempiere successivamente. In ordine alla terza doglianza, il giudice a quo, con motivazione congrua d esente da vizi logico giuridici, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'alt 168-bis cod. pen., posto che la ricorrente è già stata più volte condan ata per omesso versamento dell'Iva, per omesso versamento di ritenute certificate e anche per fatti di bancarotta fraudolenta, ritenendo del tutto improbabile che l'imputata possa porre in essere condotte volte a eliminare le conseguenze dannose del reato. Allo stesso modo, non sinda abile in sede di legittimità sono le determinazione del giudice a quo in ordine al trattamento san ionatorio, posto che la Corte territoriale ha ritenuto di disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, richiam ndo il rilevante importo delle ritenute non versate.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan a della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere esten
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