CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui fonda la responsabilità dell'imputato sul contenuto dell'intercettazione n. 87 del 04.07.19 ore 11,25 sullo smartphone in uso a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, richiamando anche la memoria a propria firma, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 30 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli, ha confermato - per quanto in questa sede interessa- quella con cui il Tribunale di Napoli, il 14 settembre 2023, aveva condannato -tra gli altri- [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tredici di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 309/90, 61, n. 9 cod.pen. riqualificato il suo apporto in termini di mera partecipazione alla associazione -capo 1-, artt. 110, 81 cpv., 319 e 321 cod.pen. -capo 2-, artt. 110, 81 cpv., 319 e 321 cod.pen.,-capo 4-, ritenute le attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90 e quella di cui all'art. 61, n. 9, cod.pen., ed uniti tutti i reati per il vincolo della continuazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso che, premessi i fondamentali snodi procedimentali, si affida a tre, articolati, motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 309/90, e 319 e 321 cod.pen., frutto della erronea attestazione di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Pelliccia, e D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; travisamento della prova e comunque insufficienza e contraddittorietà della motivazione resa in ordine all'episodio del cane antidroga. 2.1.1. La condanna per tutti i contestati reati si fonda essenzialmente su prove testimoniali, anche e soprattutto di collaboratori di giustizia, prove di cui sarebbe stata resa una lettura parziale ed acritica, in difetto di concreto confronto con le argomentazioni difensive in ordine alla denunciata inattendibilità dei collaboratori tutti, e, in particolare, alla contraddizione tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rassegnano elementi di reità del [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e di Pelliccia, che invece non aveva riconosciuto il ricorrente in colui che introduceva nel penitenziario la droga, dall'altro, essendo state queste ultime parzialmente travisate per omissione (non essendosi la Corte di appello fatto carico del ripetuto ed insistito riferimento ad un altro agente diverso dall'imputato ed addetto alla spesa quale responsabile delle condotte in imputazione). Tanto, insieme con la pretermissione dal novero delle fonti accusatorie delle dichiarazioni rese da Niglio e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe comportato l'erronea valutazione di attendibilità delle dichiarazioni, essenzialmente de relato, di segno opposto, dei collaboratori sopra indicati, in violazione del disposto dell'art. 192 cod.proc.pen., ed in particolare del suo terzo comma, senza che, a proposito di 2quanto dedotto in imputazione con riferimento alla condotte poste in essere nell'ambito della prima Sezione del penitenziario, si possa ritenere integrata quella 'convergenza del molteplice' in ordine a fatti sostanzialmente dedotti dal solo D'[OSCURATO:PERSONA]. La Corte non si sarebbe confrontata, inoltre, con la eccezione di tardività delle dichiarazioni etero-accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] (intervenute a distanza di due anni dall'inizio della sua collaborazione), omettendo di vagliarla ai fini della doverosa verifica di attendibilità del chiamante. Non si sarebbe confrontata con la doglianza difensiva in ordine alla convergenza fra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo in ordine all'alias del [OSCURATO:PERSONA], 'Mandrillo' (che non merita la rilevanza di riscontro estrinseco ex art. 192, comma 3, cod.proc.pen. perché frutto di due dichiarazioni isolate prive di conferme ulteriori, e neppure può realmente considerarsi individualizzante in quanto la conoscenza da parte dei due dichiaranti del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del carcere è conseguenza diretta dello stato detentivo di entrambi e non necessariamente della conoscenza dei suoi traffici illeciti; analoga censura è mossa con riferimento al riconoscimento fotografico operato da entrambi). Medesima censura è operata con riferimento al richiamo della [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto di collegamento per l'introduzione di sostanze stupefacenti e telefonini all'interno del penitenziario, laddove le stesse divergono, invece, quanto alla organizzazione dei traffici interni alla Quarta sezione del carcere di Secondigliano (contraddittorie risultando già tra di loro le due versioni rese al proposito da [OSCURATO:PERSONA] -a proposito della tempistica- nelle due diverse sedi dichiarative, oltre che non riscontrate ab estrinseco, e, comunque, divergenti da quelle del [OSCURATO:PERSONA] quanto alla individuazione dei soggetti che provvedevano materialmente alla introduzione e distribuzione tra i detenuti degli effetti provenienti dall'esterno) ed alla indicazione dei soggetti Che li gestivano (secondo [OSCURATO:PERSONA], giunto ivi il 4 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] jr e [OSCURATO:PERSONA], fino alla loro scarcerazione di inizio agosto 2018, e, poi, [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]- e [OSCURATO:PERSONA] indicato esclusivamente come chi provvedeva al taglio ed alla distribuzione del fumo; secondo [OSCURATO:PERSONA] invece [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo con ruolo apicale, se stesso insieme con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Avrebbe travisato la Corte di merito la prova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, de relato, priva di qualsiasi ancoraggio ad una fonte dichiarativa diretta; e, quanto alla conversazione dal [OSCURATO:PERSONA] direttamente percepita tra [OSCURATO:PERSONA] e '[OSCURATO:PERSONA]' a proposito del 'la guardia' che si lamentava di aver ricevuto 200 euro di meno rispetto al pattuito, perché priva di 3qualsiasi ancoraggio temporale tale da consentirne anche solo la ricerca di riscontri estrinseci. Avrebbe travisato la prova costituita dalle dichiarazioni così di [OSCURATO:PERSONA] come di [OSCURATO:PERSONA] laddove non ha indagato sulla modalità del passaggio da una loro conoscenza mediata ad un rapporto diretto con il ricorrente. Con la conseguenza di una piattaforma probatoria in tesi postulante due quadri incompatibili e tra di loro escludenti, che lungi dal rafforzarsi reciprocamente, finiscono per minarsi a vicenda, frettolosamente liquidati dalla Corte di merito come afferenti a elementi marginali non incidenti sulla ricostruzione dei fatti come operata dai primi giudici, e, invece, palesanti aspetti di illogicità ove è stata attestata l'operatività così nella Quarta Sezione, come, successivamente, nella Prima sezione. Denuncia, ancora, la difesa il travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] relativamente alle condotte delittuose, attribuite al ricorrente, occorse nella Prima Sezione; assunte dalla Corte di merito quali argomento di conferma della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] anche per i fatti accaduti nella Quarta Sezione, i soli dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sarebbero inverosimili intrinsecamente in quanto il passaggio del [OSCURATO:PERSONA] dalla Quarta alla Prima Sezione sarebbe incompatibile con le ordinarie regole di servizio e con la logistica carceraria. Ne consegue, in tesi, una duplice violazione del disposto dell'art. 192 cod.proc.pen., per l'assenza di riscontri individualizzanti e specifici, per violazione del principio di adeguata motivazione del convincimento del giudice. Denuncia, per tutte le dedotte testimonianze, la carenza motivazionale in ordine alle eccepite genericità e circolarità delle informazioni assunte dai propalanti di cui si è detto fin qui. Denuncia, infine, la difesa il travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Contraddittorio ed illogico sarebbe il percorso motivazionale in virtù del quale l'agente corrotto di cui discetta la propalante è stato individuato nel [OSCURATO:PERSONA], preposto al servizio di perquisizione pacchi il giorno 6 giugno 2019, secondo quanto risulta dai fogli di servizio di quel turno (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata, in quanto precedentemente la stessa propalante, nella conversazione intercettata, aveva invece detto di un agente addetto alla "uscita pacchi", assunti, entrambi, inconciliabili con quanto intercettato tra tre altre interlocutrici, il 4 luglio 2019, a proposito di una 'guardia' di Cosenza, con la reale lettera della conversazione intercettata :"le scarpe stanno dentro, e non "signora io sono dentro", come riportato in sentenza), erroneamente ritenuto il riscontro fornito 4dalle dichiarazioni di Morgese, circa la ineluttabilità del contatto visivo tra visitatori ed operatori di polizia penitenziaria durante le fasi di smistamento dei pacchi. 2.1.2. Censura la difesa l'erronea valorizzazione dell'episodio del cane antidroga -che avrebbe individuato residui di sostanza stupefacente sulla giacca in uso al [OSCURATO:PERSONA]- enfatizzato fino a trasformare un fatto neutro in una prova a carico dell'imputato, rispetto al quale, ancora una volta, si sarebbe consumato travisamento della prova e insufficienza e contraddittorietà della motivazione su tale aspetto. 2.2. Denuncia col secondo motivo di ricorso violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90. La Corte di appello ha ritenuto la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ritenendo dimostrata la sua costante disponibilità quale referente interno all'istituto penitenziario. Sul punto, però, le risultanze dibattimentali -dichiarazioni dei collaboratori e ordini di servizio- non sarebbero convergenti. A fronte di una cadenza settimanale atta a rassegnare -da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- una routine scandita e determinata, l'analisi dei turni di servizio indica, tra giugno ed ottobre 45 complessivi turni, di cui, tra metà luglio ed ottobre 21. Sostiene, conclusivamente, la difesa che anche data per assurdo dimostrata ed adeguatamente motivata la sussistenza delle condotte di singole cessioni in cambio delle poco chiare utilità che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto, tali condotte rileverebbero solo ed esclusivamente ai fini della configurabilità di sole condotte corruttive, non probanti ai fini della partecipazione alla associazione di cui al capo 1, rispetto alla quale la Corte di appello sarebbe incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione, carente e contraddittoria, insuperata restando la inconciliabilità tra le dichiarazioni dei propalanti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) circa l'effettuazione di consegne con cadenza settimanale, a fronte delle ben più ridotte possibilità rassegnate dai conclamati turni di servizio, 45 tra giugno ed ottobre, con solo 21 possibilità tra luglio ed ottobre. Nota la insufficienza della mera reiterazione delle condotte di cessione per configurare l'affectio societatis, sarebbe rimasta indimostrata la stabilità del rapporto, la continuità delle condotte, la rilevanza dell'apporto del ricorrente alla vita della associazione, tanto più che è rimasta comprovata la collaborazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sua assenza, a conferma di una sua solo marginale ed episodica rilevanza nell'economia associativa. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione denuncia, anche, in ordine alla contestata aggravante del numero dei partecipanti ai sensi dell'art. 74, comma 53, d.P.R. 309/90, non reggendo la decisione ad un vaglio critico così sul piano fattuale come su quello giuridico. S'è detto del contrasto tra le dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; venuta meno la prova della presenza del [OSCURATO:PERSONA] nelle due Sezioni del penitenziario vien meno il presupposto stesso della unitarietà e continuità organizzativa caratterizzante il vincolo associativo; l'esclusione del [OSCURATO:PERSONA] dalla Prima sezione intaccherebbe la affermazione dell'esistenza del numero minimo di partecipanti necessario a configurare l'aggravante contestata. 2.3. Col terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen.. La Corte di appello ha confermato, anche, le statuizioni della sentenza di primo grado in punto di dosimetria della pena e giudizio di bilanciamento tra le ritenute circostanze, ignorando le censure svolte dalla difesa con l'atto di appello. Non condivisibile sarebbe la valorizzazione di ruolo e funzione dell'imputato, posto che proprio il /ocus è la pre-condizione della condotta, e, dunque, non potrebbe esser considerato quale elemento di valutazione ai fini in questa sede contestati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di quanto appresso. 1. L'associazione contestata postula la strutturazione nell'istituto penitenziario di Secondigliano di Napoli di un articolato traffico illecito -avente per oggetto la cd. 'vendita delle celle', rispetto a cui il ricorrente è estraneo, e lo smercio all'interno dei reparti di beni di svariata natura, indumenti, profumi, alimenti, ma soprattutto telefoni cellulari e sostanze stupefacenti- all'interno di alcuni reparti dell'istituto, gestito da un lato da detenuti -col compito di raccogliere gli ordini provenienti dagli internati smistando poi gli ordini ai familiari- dall'altro da membri del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] penitenziaria preposti al controllo dei visitatori prima dei colloqui (il cui scopo era agevolare la prosecuzione delle attività e ottenere, nel contempo, benefici economici-avrebbero ricevuto tra i tremila ed i quattromila euro per compiere atti contrari al loro ufficio-, mercè la ricezione del materiale, che veniva occultato all'interno delle celle dei soggetti preposti allo smercio, ed il recapito ai detenuti ricevendone i pagamenti). L'associazione, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] junior -estraneo al presente giudizio- coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA], interessava le quattro Sezioni del penitenziario, rispetto alle quali sono partitamente individuati i singoli responsabili, così come sono indicati i ccdd. 'spesini', ossia coloro che all'interno del penitenziario sono addetti alla 6conservazione e distribuzione dei viveri, e gli agenti di [OSCURATO:PERSONA] coinvolti, tra cui l'imputato odierno ricorrente. La sentenza indica le fonti probatorie nelle dichiarazioni di molteplici collaboratori di giustizia, la cui dichiarazioni si sarebbero reciprocamente riscontrate «nei punti salienti degli episodi criminosi contestati sì da poter ritenere dal punto di vista intrinseco attendibili i principali propalatori della vicenda sub iudice», e rispetto alle quali esisterebbe, comunque, una pletora di riscontri estrinseci (intercettazioni telefoniche ed ambientali, registrazione dei colloqui in carcere, sequestri di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, accertamenti documentali). 1.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto responsabile così del reato associativo, ma in veste di mero partecipe, come del reato di cui all'art. 319 cod.pen. in relazione alla introduzione di stupefacenti e droga, ha indicato gli argomenti probatori sulla cui base era stata pronunciata la condanna in primo grado nelle dichiarazioni di: [OSCURATO:PERSONA], che ne ha dichiarato la conoscenza diretta, lo ha indicato quale diretto collaboratore di Vigila, in contatto con la compagna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con la quale si incontrava fuori dal carcere, e che gli consegnava i pacchetti di stupefacente, poi consegnati al [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, li consegnava a [OSCURATO:PERSONA], che li smistava ricevendo un corrispettivo di duecento euro per tale incombente; il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assistito personalmente ad una consegna operata da [OSCURATO:PERSONA] alle ore otto del mattino del 13 ottobre 2018; [OSCURATO:PERSONA], che ne ha dichiarato la conoscenza diretta, ha dedotto lo stretto accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alias '[OSCURATO:PERSONA] o' Mandrill, come era noto ai detenuti, invirtù del quale quest'ultimo si incontrava fuori dal carcere con la compagna di [OSCURATO:PERSONA], per ricevere lo stupefacente; e_tttu Niglio, Vha rappresentato la conoscenza diretta di un agente di [OSCURATO:PERSONA], identificato nel [OSCURATO:PERSONA] ma indicato col nome di Luigi, che avrebbe fatto introdurre nel penitenziario sostanza di tipo hashish, ed un telefono cellulare destinato ad un detenuto identificato in Contini; il poliziotto, che percepiva per tale illecita attività lo 'stipendio', mensile, di trecento euro da parte del detenuto [OSCURATO:PERSONA] (in realtà è stata riscontrata la detenzione di un [OSCURATO:PERSONA]), si sarebbe assentato per alcuni mesi (per motivi familiari che non sono stati riscontrati dalle acquisizioni probatorie) riprendendo al suo rientro l'attività illecita; [OSCURATO:PERSONA], del corpo di polizia penitenziaria, condannato in separata sede per i medesimi fatti oggi sub iudice, hAriconosciuto il collega in fotografia, ma lo ha indicato col nome di Luigi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute però assolutamente prive di riscontri. 7D'[OSCURATO:PERSONA] (che n.on ha ricevuto lo status di collaboratore di giustizia, che è stato ritenuto non attendibile in ordine all'altro filone accusatorio -cd. vendita delle celle-), nella parte in cui, con riscontri estrinseci individualizzanti, ha indicato in «[OSCURATO:PERSONA] il soggetto preposto a far entrare i desiderata all'interno del Reparto ligure», ed ha rassegnato il racconto di un episodiov sua diretta conoscenza e dedotto pure da [OSCURATO:PERSONA] («in un'occasione vide il [OSCURATO:PERSONA] palesemente sconvolto tanto da chiedere al [OSCURATO:PERSONA] se avesse una camomilla, ricollegando successivamente tale reazione al fatto che egli in quello stesso giorno aveva consegnato dello stupefacente alla Sezione 4 -quella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- e che temeva una possibile perquisizione da parte dei suoi colleghi»). Pelliccia ha riferito di aver appreso da altri detenuti che una 'guardia carceraria' di circa 50 anni, alta più o meno 170 cm, si occupava di far entrare nel carcere oggetti illeciti; ma non ha riconosciuto in foto il [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il Tribunale aveva dunque valorizzato quali riscontri estrinseci: una conversazione tra la [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], ed alcuni suoi parenti, relativa ad un giorno in cui, giunta in carcere per consegnare delle SIM, fu perquisita insieme col compagno, col rinvenimento delle stesse all'interno di suoi effetti personali. In quella occasione, diceva la donna al telefono, un agente addetto alla perquisizione dei pacchi, alla sua vista "si fece bianco" «intendendo che egli, essendo perfettamente a conoscenza della presenza di oggetti illeciti, temeva che la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere oggetto di perquisizione e denunciare il suo coinvolgimento»; trattasi, prosegue la Corte di appello, di giornata -6 giugno 2019- in cui i fogli di servizio acquisiti dimostrano la presenza del ricorrente quale preposto alla attività di perquisizione dei pacchi; altra conversazione relativa ad occasione -sempre riscontrata dai fogli di servizio essendo la presenza in servizio del ricorrente- in cui la donna avrebbe riferito che qualche giorno prima aveva avuto un altro incontro con il medesimo agente, «riferendo di come quello la guardava e rideva, e di come egli le avesse consegnato i pacchi per il compagno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»; l'agente le avrebbe detto "signora sono dentro" intendendo che si trovava all'interno della sala dove si svolgeva il controllo dei pacchi, attività cui era preposto in quella data; l'evenienza del 5 ottobre 2018, quando, nel corso di perquisizione con unità cinofile, sarebbe stata riscontrata la presenza di residui di stupefacenti indosso alla giacca del ricorrente. 1.3. Ha alfine ritenuto l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e qualificando le aporie nelle dichiarazioni di costoro -come segnalate dalla difesa e riconosciute- come attinenti a aspetti marginali e, comunque, non intaccando esse il nucleo 8fondamentale, concernente la responsabilità della introduzione degli stupefacenti e dei cellulat2. Ne ha individuato e valorizzato i riscontri nelle intercettazioni della [OSCURATO:PERSONA], e, quanto a D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto comunque credibile in considerazione del ruolo significativo all'interno dell'associazione, ha sostenuto la plausibilità della rassegnata versione dell'operatività del [OSCURATO:PERSONA] anche all'interno della Prima Sezione, argomentando che trattavasi di un'unica associazione, e che «allorquando si ritenga provata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, per via della sua stretta collaborazione ed il significativo ruolo che ricopriva al suo interno, non può che concludersi affermando la sua colpevolezza anche in merito ai traffici realizzatisi all'interno della Sezione 1»; di poi traendo, da tale affermazione, ragione della condanna anche per i due ulteriori reati «giacché la suddetta partecipazione è stata attuata proprio mediante la realizzazione di molteplici atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'aver permesso l'ingresso all'interno del penitenziario di droga e telefoni cellulari, dietro l'accettazione di dazioni di denaro conferito dai familiari dei detenuti». 2. I primi due motivi, intrinsecamente connessi, possono essere trattati -almeno per la più gran parte- congiuntamente, posto che in entrambi i casi viene contestata la valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia. 2.1. Preliminarmente, appare dunque opportuno ricapitolare i principi elaborati dall'esegesi di legittimità in tema di valutazione della prova dichiarativa resa dai collaboratori di giustizia -prova principe nel caso che ne occupa-. Sul punto, si rileva che la possibilità che plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco è una acquisizione stabile della giurisprudenza di legittimità, ribadita in molteplici pronunce di questa Corte, concordi nel richiedere che tali dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368). In tali pronunce si è affermato che, in tema di valutazione della convergenza delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti e, più in generale, della concordanza della prova orale, questa Corte di cassazione ha avuto modo di 9stabilire il principio di diritto, secondo il quale il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto allo "specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione" nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati. Analogo criterio merita di essere adottato nella valutazione della prova orale rappresentativa di fatti assai remoti nel tempo in relazione alle fisiologiche discrasie e incertezze comportate dall'inevitabile affievolimento del ricordo nella rielaborazione mnemonica del dichiarante. Sicché è stato ritenuto plausibile che particolari e dettagli secondari possano svanire o confondersi ovvero, addirittura, che neppure siano mai stati fissati nella memoria della fonte al momento della originaria percezione sensoriale. Invero, l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti rientranti fra quelli menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, spettando invece pur sempre al giudice il potere-dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti. 2.2. La motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare deve evidenziare puntualmente gli elementi e i passaggi argomentativi dai quali risulti che la valutazione in ordine alla credibilità intrinseca ed estrinseca, non limitata alla ricerca di riscontri esterni alla propalazione, è stata effettuata tenendo specifico conto delle ragioni della tardività delle dichiarazioni (Sez. 5, n. 7624 del 13/11/2025 Cc. (dep. 25/02/2026 ) Rv. 289516 - 02; Sez. 1, n. 4541 del 15/11/2024 Ud. (dep. 04/02/2025) Rv. 287551 - 02). 3. Ciò premesso, rilevato che risulta che, sebbene la decisione adottata sia stata di conferma della condanna pronunciata in primo grado, la base probatoria su cui la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento è più ridotta, consistendo nelle propalazioni di soli tre collaboratori di giustizia (a fronte dei molteplici ritenuti attendibili dal Tribunale) la cui attendibilità è stata -anche in questa sede- puntualmente contrastata dalla difesa con le argomentazioni sopra 10riportate (cfr. il § 2.1. del [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]), e che i motivi in disamina spesso impingono nel merito della rivalutazione delle emergenze istruttorie, si osserva che a fronte di una motivazione complessivamente idonea in riferimento alle condotte di corruzione di cui ai capi secondo e quarto, non altrettanto può sostenersi quanto alla consapevole intraneità al sodalizio ed alla stabilità del vincolo con precipuo riferimento alla posizione del ricorrente. 4. Ne consegue la inammissibilità del primo motivo nella parte in cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai due reati contestati, ai capi secondo e quarto, in relazione alla introduzione nel penitenziario delle utilità ivi puntualmente dedotte, remunerata con le somme di denaro pure indicate (di cui all'art. 319 cod.pen.). Non contestata l'ontologica esistenza della associazione, solo contrastata genericamente nella sua consistenza numerica, le dichiarazioni molteplici dei collaboratori, nella lettura risultante dalle due sentenze di merito (e sia pure nella circoscritta misura concernente quelle ritenute dalla Corte di merito attendibili), ne consegnano una condotta, in particolare tenuta presso la Quarta Sezione, palesemente integrante gli elementi costitutivi del reato contestato, quanto ai molteplici -neppure esplicitamente contestati- atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'aver permesso l'ingresso all'interno del penitenziario di droga e telefoni cellulari, dietro l'accettazione di dazioni di denaro conferito dai familiari dei detenuti, risultando così conclamati non solo la dazione dell'utilità - denaro- al pubblico agente a fronte del compimento dell'atto contrario ai suoi doveri di ufficio, ma, anche, il rapporto sinallagmatico tra le condotte, con specificazione della proporzione economica delle reciproche prestazioni, neppure concretamente e specificamente contestate quanto al 'prezzo' della introduzione di droghe, 300/400 euro per ogni carico, profumi, 300 euro per ogni pacchetto contenente cellulari, 200/250 euro per ogni pacchetto contenete profumi. 5. Diversamente si ritiene quanto alle censure svolte con specifico riguardo alla consapevole intraneità al sodalizio e alla stabilità del vincolo al reato associativo (sviluppate nella restante parte del primo motivo e, in particolare, col secondo). 5.1. In disparte la questione della mancata indagine sulla tempistica dichiarativa del collaborante [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale, se nulla è dedotto nella sentenza impugnata, neppure assolve la difesa in questa sede ad alcun onere dimostrativo delle proprie allegazioni, insuperata resta la mancata presa in carico della oggettiva non sovrapponibilità del racconto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, entrambi, deducono circostante relative alla condotta espletata nell'ambito della Quarta 11Sezione del penitenziario, a quello di D'Ari, che dice, invece, esclusivamente di fatti avvenuti presso la Prima Sezione, e, già ritenuto altrimenti inattendibile, non è suffragato nelle sue propalazioni da riscontro alcuno, non rinvenendosi, sul punto, la necessaria convergenza tra dichiarazioni dei collaboranti, peraltro, in parte, de relato e senza che ne sia stata adeguatamente vagliata la fonte primaria, rimasta generica nella motivazioni rese dalla Corte-. Mancanza che tanto più rileva ove si consideri che non ci si trova al cospetto di una reale cd. doppia conforme, posto il differente bagaglio probatorio tra primo e secondo grado, in forza della esclusione da parte della Corte territoriale, per ritenuta inattendibilità intrinseca, di talune fonti dichiarative -quelle sopra indicate- che, invece, nell'impianto motivazionale del Tribunale, avevano costituito riscontro -in termini di reciprocità- dei dichiaranti. In tale contesto, in cui già oggettivamente vacilla il riscontro estrinseco costituito dal contenuto delle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] -compagna di [OSCURATO:PERSONA]- e i suoi familiari in ordine alla condotta del ricorrente in sede di controllo dei pacchi (si allude alla differente lettura di quanto l'agente avrebbe detto al cospetto della donna in visita al penitenziario), si deve riconoscere l'illogicità della affermazione -di cui è latore solo D'[OSCURATO:PERSONA] peraltro- delle circostanze in cui sarebbe maturata la condotta del [OSCURATO:PERSONA] anche presso la Sezione Prima, ossia le minacce per costringere il ricorrente, appartenente alla associazione, a consumare, anche ivi, proprio quelle condotte oggetto del patto associativo e, pacificamente invece poste in essere nella Quarta Sezione. Si rileva, al proposito, l'assenza di qualsivoglia riscontro alla parola, isolata, del D'[OSCURATO:PERSONA] sul punto specifico, e, dunque, l'erronea/omessa validazione della dichiarazione del collaborante, già in altro ritenuto inattendibile, non potendosi al proposito valere il solo assunto principale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resta, pertanto, l'incongruenza intrinseca della postulata minaccia -posta in essere da soggetti non identificati nei confronti dell' associato' per costringerlo a porre in essere una condotta già in ipotesi reiteratamente consumata nel medesimo penitenziario, sia pure in altra Sezione, la Quarta- con l'appartenze stesso al gruppo associativo. Resta, anche, la mancata presa in carico della censurata inconciliabilità dei turni di servizio documentalmente provati con la reiterazione delle condotte contestate con routine settimanalmente cadenzata. Laddove, invece, aspecifica è la censura, solo contestativa, avverso il riscontro ritenuto dal merito relativo alla attivazione della attività cinofila nell'occasione in cui sarebbero state rinvenute tracce di stupefacente sulla giacca dell'imputato. 12Ne deriva il vulnus motivazionale in ordine così al perimetro esatto della condotta partecipativa, come in relazione al dolo di partecipazione, che invece, deve essere accertato nella sua connotazione non solo statica ma anche dinamica. 5.2. La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è, infatti, un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice; esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purché consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 4063 n.m.). Questa Corte ha precisato che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 - 01). Di tal chè il vincolo associativo può, anche, ritenersi in forza del mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, ove la fornitura stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024 Cc. (dep. 30/12/2024) Rv. 287375 - 01). Ciò che rileva, dunque, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non è la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122 - 01), e ciò senza che sia richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo 13sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025) Rv. 287482 - 01). In tale contesto la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio, può essere vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, ma rileva quando i rapporti con tali soggetti -che devono essere precisamente individuati- costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022 Cc. (dep. 17/03/2022) Rv. 282838 - 01) 5.3. Al cospetto di tanto la genericità della sentenza in disamina non può essere superata. Pur convenendosi sulla circostanza per cui la convergenza dichiarativa va riscontrata in ordine all'appartenenza al sodalizio, in quanto il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione (e, quindi, gli elementi di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio -in tal senso si richiama Sez.2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264389-), principio di cui è ferma la astratta validità, la sentenza non traduce, poi, efficacemente, tale assunto in una concreta sua applicazione al caso concreto, senza considerare che la postulata affermazione di appartenenza al sodalizio deve esser sorretta dalla descrizione di condotte concrete, che siano estrinsecazione materiale della partecipazione. E, nel caso di specie, la valutazione dell'autosufficienza delle chiamate in correità, così come il giudizio in ordine alla sussistenza di ulteriori riscontri esterni, doveva essere compiuto con maggior attenzione, dovendosi verificare in concreto quale fosse stata la reale condotta di partecipazione attribuita al ricorrente (in specie con riferimento alla Prima Sezione rispetto alla quale gli argomenti individualizzanti nella motivazione sono carenti) in relazione al consesso associativo la cui consistenza numerica è, effettivamente, rimasta del tutto inesplorata, e quale fosse la sua consapevolezza in termini di intraneità al sodalizio, anche in termini di stabilità del proprio apporto. 4.3. Conclusivamente si rileva che, laddove dalla motivazione emerge con chiarezza la responsabilità per i reati di cui agli artt. 319 cod.pen., tanto non si apprezza quanto alla ampiezza della condotta partecipativa contestata e al 14necessario dolo di partecipazione alla stessa in capo al ricorrente, al cui proposito deve disporsi rinvio, per nuovo esame di merito, alla Corte territoriale. 5. Resta assorbito il terzo motivo, benché meramente rivalutativo e genericamente formulato, relativo alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche. P.Q.M