CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 22464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29096-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 427/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/05/2021 R.G.N. 355/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29096/2021 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Catanzaro , con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. volto alla condanna della società al pagamento di euro 32.333,81 a titolo di indennità di missione, spese di viaggio, lavoro notturno, straordinari, permessi non goduti e riposi settimanali asseritamente maturati tra il 2006 e il 2009; 2. la Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha innanzitutto ritenuto corretta la decisione del primo giudice che aveva respinto l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., reiterata anche in appello, rivolta “alla Questura di Cosenza al fine di acquisire i fogli di servizio che ogni istituto di vigilanza è tenuto a trasmettere”, atteso che, sulla scorta della disciplina applicabile, non vi era “alcun obbligo per l’istituto di vigilanza di trasmettere alla Questura i turni di servizio, bensì semplicemente che tali documenti devono essere tenuti a disposizione dell’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di due anni su supporto informatico”; “quanto alla prova testimoniale – secondo la Corte territoriale – la sentenza (di primo grado) merita piena conferma con riguardo alla sua valutazione e alla genericità dei capitoli di prova testimoniale di cui al ricorso”; “in ogni caso – aggiunge la Corte dopo avere scrutinato le risultanze istruttorie –deve dirsi che la prova delle pretese retributive oggetto della prova orale non è emersa o che, quanto meno, la stessa è risultata lacunosa e contraddittoria soprattutto quanto alla loro entità”; 3. avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) con controricorso;all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. col motivo di ricorso si denuncia testualmente in rubrica: “art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. – violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro –omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione”; si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto “legittimo respingere la richiesta di esibizione dei fogli di servizio sia presso il datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], sia presso la Questura”; si lamenta che, sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito abbiano ritenuto “insufficienti le prove testimoniali raccolte”; 2. il motivo di ricorso è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni; innanzitutto, si invoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non solo in una ipotesi preclusa dalla cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), ma anche al di fuori dell’osservanza dei canoni imposti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, di cui parte ricorrente non tiene alcun conto; si lamenta, poi, che non sarebbe stata accolta l’istanza di esibizione documentale rivolta al datore di lavoro, senza riportare i contenuti degli atti processuali di primo e di secondo grado dai quali risulti tale richiesta, quando la Corte territoriale si è occupata della istanza di esibizione rivolta alla Questura, adeguatamente motivando, senza che tale motivazione sia stata specificamente censurata;peraltro, il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in Cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (tra molte: Cass. n. 4375 del 2010; Cass. n. 24188 del 2013; Cass. n. 4504 del 2017; Cass. n. 27412 del 2021); infine, neanche si identifica la norma di diritto sostanziale rispetto alla quale si sarebbe consumata la violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., quanto piuttosto si propone una rivalutazione delle risultanze probatorie certamente inammissibile in questa sede di legittimità; 3. in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dov