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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:438
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 31 maggio 2022 ( * ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Assenza di controversia dinanzi al giudice del rinvio – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale» Nella causa C‑783/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Firenze (Italia), con ordinanza dell’11 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre 2021, nel procedimento penale contro M.M.

LA CORTE (Decima Sezione), composta da

I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, D. Gratsias e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito dell’esame dell’istanza di liquidazione del proprio onorario presentata il 7 gennaio 2020 dall’interprete S.B. per i servizi di interpretazione da lui forniti all’udienza dello stesso giorno nel procedimento penale a carico di M.M.

Fatti e questioni pregiudiziali 3 Il 6 gennaio 2020, M.M. veniva tratto in arresto a Firenze (Italia) dai carabinieri per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, fattispecie prevista e punita dal diritto italiano. 4 Il Pubblico ministero di turno ordinava la comparizione di M.M. il 7 gennaio 2020 dinanzi al giudice del rinvio, per la convalida dell’arresto e l’immediato giudizio con rito direttissimo, secondo la procedura speciale prevista dalla normativa italiana. 5 Nel verbale d’arresto i carabinieri, avendo constatato che M.M. non parlava adeguatamente l’italiano, ma parlava, per contro, l’inglese, procedevano alla convocazione dell’interprete S.B., presente nell’elenco degli interpreti e traduttori del Tribunale di Firenze (Italia) per la lingua inglese. 6 All’udienza del 7 gennaio 2020, il giudice conferiva a S.B. l’incarico di interprete dall’italiano verso l’inglese e viceversa. 7 Al termine di detta udienza, svoltasi con l’assistenza di S.B., l’arresto di M.M. veniva convalidato e cominciava la fase di giudizio. 8 Con sentenza del 30 novembre 2020, il giudice del rinvio dichiarava M.M. colpevole dei fatti che gli erano contestati e, di conseguenza, lo condannava a dieci mesi di reclusione nonché a una multa di EUR 1

200. 9 Il 7 gennaio 2020, S.B. presentava al giudice del rinvio istanza di liquidazione del compenso per l’attività di interpretazione svolta all’udienza in pari data; il giudice del rinvio osserva che, in applicazione della normativa nazionale pertinente e tenuto conto della durata delle prestazioni di S.B., l’importo al netto dell’imposta da liquidare ammonterebbe a EUR 22,83, corrispondenti alla tariffa di due vacazioni di due ore, delle quali la prima è remunerata con EUR 14,68 e la seconda con EUR 8,15. 10 Il giudice del rinvio espone che, nel diritto italiano, il provvedimento di liquidazione del compenso di un ausiliario di giustizia, come la decisione che è chiamato a emettere, è di natura giurisdizionale, e non amministrativa, e viene adottato nell’ambito di un procedimento particolare che non è contraddittorio, se non in sede di eventuale impugnazione. 11 Il giudice del rinvio si interroga sulla conformità della normativa italiana alle prescrizioni della direttiva 2010/64, alla luce delle modalità di designazione e di remunerazione degli interpreti, considerando che sussiste una stretta connessione tra la remunerazione delle attività di questi ultimi e l’effettiva qualità delle loro prestazioni. 12 Da un lato, infatti, la normativa italiana non prevedrebbe alcun meccanismo specifico volto a garantire la competenza professionale dei soggetti che possono iscriversi negli albi degli interpreti e dei traduttori; dall’altro, la retribuzione fissata da tale normativa non sarebbe sufficiente a garantire un’adeguata qualità delle prestazioni fornite da tali ausiliari di giustizia e genererebbe difficoltà a reperire interpreti disponibili nei brevi termini previsti per le udienze di convalida degli arresti. 13 Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se la direttiva 2010/64 debba essere interpretata nel senso che essa impone agli Stati membri di istituire meccanismi tesi ad assicurare che l’interpretazione e la traduzione di cui deve beneficiare l’imputato nell’ambito di un procedimento penale siano di qualità sufficiente, compreso intervenendo sulla determinazione della remunerazione dell’interprete. 14 In tale contesto, il Tribunale di Firenze ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni della direttiva [2010/64] debbano essere interpretate nel senso che esigano da parte degli Stati membri la creazione di meccanismi tesi ad assicurare una qualità sufficiente dell’interpretazione (e della traduzione degli atti) nei procedimenti penali ed in particolare la previsione di compensi adeguati per tale attività d’interpretazione (e traduzione), tali da assicurare una qualità adeguata del servizio. 2) Se le disposizioni della direttiva [2010/64] debbano essere interpretate nel senso che ostino all’esistenza di una normativa nazionale, come quella italiana, che prevede una riduzione del compenso per gli interpreti (e i traduttori), dopo le prime due ore di attività, a soli EUR 8,15 per ogni vacazione di due ore, remunerazione da considerarsi “seriamente sproporzionata per difetto”».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 15 A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 16 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa. 17 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere.

La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede però nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 18 Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la pronuncia pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» a consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 19 La Corte ha così ripetutamente ricordato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 20 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, sebbene l’articolo 267 TFUE non subordini la possibilità di adire la Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi è pendente una controversia e se essi sono chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione avente carattere giurisdizionale (sentenza del 21 novembre 2019, Procureur-Generaal bij de [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden, C‑678/18, EU:C:2019:998, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 21 Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che il giudice del rinvio afferma di aver emesso una sentenza di merito nel procedimento penale a carico di M.M., dichiarando quest’ultimo colpevole dei fatti che gli erano contestati e condannandolo alle pene inflitte all’udienza del 30 novembre 2020.

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta altresì che tale giudice è chiamato a pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento incidentale non contraddittorio e con una decisione di natura giurisdizionale, sulla domanda di liquidazione dell’onorario dell’interprete S.B. per i servizi di interpretazione da lui forniti all’udienza del 7 gennaio 2020 nel corso del procedimento penale a carico di M.M., in assenza di qualsiasi contestazione relativa a tale onorario. 22 Appare quindi, da un lato, che le questioni sollevate non sono necessarie per risolvere una questione procedurale che sia intervenuta nell’ambito del procedimento penale a carico di M.M., poiché il giudice del rinvio ha già statuito sul procedimento avviato nei confronti di quest’ultimo, e, dall’altro, che dinanzi a tale giudice non è pendente alcuna controversia sull’onorario da liquidare all’interprete nell’ambito della quale gli sia richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. 23 È pertanto giocoforza constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale non è diretta a che la Corte fornisca al giudice del rinvio elementi di interpretazione del diritto dell’Unione necessari alla soluzione di una controversia di cui questi sia investito. 24 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

Sulle spese 25 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia), con ordinanza dell’11 novembre 2021, è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 31 maggio 2022 Il cancelliere Il presidente della Decima Sezione

A. [OSCURATO:PERSONA]

I. Jarukaitis * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 31 maggio 2022 ( * ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Assenza di controversia dinanzi al giudice del rinvio – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale» Nella causa C‑783/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Firenze (Italia), con ordinanza dell’11 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre 2021, nel procedimento penale contro M.M. LA CORTE (Decima Sezione), composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, D. Gratsias e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito dell’esame dell’istanza di liquidazione del proprio onorario presentata il 7 gennaio 2020 dall’interprete S.B. per i servizi di interpretazione da lui forniti all’udienza dello stesso giorno nel procedimento penale a carico di M.M. Fatti e questioni pregiudiziali 3 Il 6 gennaio 2020, M.M. veniva tratto in arresto a Firenze (Italia) dai carabinieri per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, fattispecie prevista e punita dal diritto italiano. 4 Il Pubblico ministero di turno ordinava la comparizione di M.M. il 7 gennaio 2020 dinanzi al giudice del rinvio, per la convalida dell’arresto e l’immediato giudizio con rito direttissimo, secondo la procedura speciale prevista dalla normativa italiana. 5 Nel verbale d’arresto i carabinieri, avendo constatato che M.M. non parlava adeguatamente l’italiano, ma parlava, per contro, l’inglese, procedevano alla convocazione dell’interprete S.B., presente nell’elenco degli interpreti e traduttori del Tribunale di Firenze (Italia) per la lingua inglese. 6 All’udienza del 7 gennaio 2020, il giudice conferiva a S.B. l’incarico di interprete dall’italiano verso l’inglese e viceversa. 7 Al termine di detta udienza, svoltasi con l’assistenza di S.B., l’arresto di M.M. veniva convalidato e cominciava la fase di giudizio. 8 Con sentenza del 30 novembre 2020, il giudice del rinvio dichiarava M.M. colpevole dei fatti che gli erano contestati e, di conseguenza, lo condannava a dieci mesi di reclusione nonché a una multa di EUR 1 200. 9 Il 7 gennaio 2020, S.B. presentava al giudice del rinvio istanza di liquidazione del compenso per l’attività di interpretazione svolta all’udienza in pari data; il giudice del rinvio osserva che, in applicazione della normativa nazionale pertinente e tenuto conto della durata delle prestazioni di S.B., l’importo al netto dell’imposta da liquidare ammonterebbe a EUR 22,83, corrispondenti alla tariffa di due vacazioni di due ore, delle quali la prima è remunerata con EUR 14,68 e la seconda con EUR 8,15. 10 Il giudice del rinvio espone che, nel diritto italiano, il provvedimento di liquidazione del compenso di un ausiliario di giustizia, come la decisione che è chiamato a emettere, è di natura giurisdizionale, e non amministrativa, e viene adottato nell’ambito di un procedimento particolare che non è contraddittorio, se non in sede di eventuale impugnazione. 11 Il giudice del rinvio si interroga sulla conformità della normativa italiana alle prescrizioni della direttiva 2010/64, alla luce delle modalità di designazione e di remunerazione degli interpreti, considerando che sussiste una stretta connessione tra la remunerazione delle attività di questi ultimi e l’effettiva qualità delle loro prestazioni. 12 Da un lato, infatti, la normativa italiana non prevedrebbe alcun meccanismo specifico volto a garantire la competenza professionale dei soggetti che possono iscriversi negli albi degli interpreti e dei traduttori; dall’altro, la retribuzione fissata da tale normativa non sarebbe sufficiente a garantire un’adeguata qualità delle prestazioni fornite da tali ausiliari di giustizia e genererebbe difficoltà a reperire interpreti disponibili nei brevi termini previsti per le udienze di convalida degli arresti. 13 Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se la direttiva 2010/64 debba essere interpretata nel senso che essa impone agli Stati membri di istituire meccanismi tesi ad assicurare che l’interpretazione e la traduzione di cui deve beneficiare l’imputato nell’ambito di un procedimento penale siano di qualità sufficiente, compreso intervenendo sulla determinazione della remunerazione dell’interprete. 14 In tale contesto, il Tribunale di Firenze ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se le disposizioni della direttiva [2010/64] debbano essere interpretate nel senso che esigano da parte degli Stati membri la creazione di meccanismi tesi ad assicurare una qualità sufficiente dell’interpretazione (e della traduzione degli atti) nei procedimenti penali ed in particolare la previsione di compensi adeguati per tale attività d’interpretazione (e traduzione), tali da assicurare una qualità adeguata del servizio. 2)      Se le disposizioni della direttiva [2010/64] debbano essere interpretate nel senso che ostino all’esistenza di una normativa nazionale, come quella italiana, che prevede una riduzione del compenso per gli interpreti (e i traduttori), dopo le prime due ore di attività, a soli EUR 8,15 per ogni vacazione di due ore, remunerazione da considerarsi “seriamente sproporzionata per difetto”». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 15 A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 16 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa. 17 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede però nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 18 Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la pronuncia pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» a consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 19 La Corte ha così ripetutamente ricordato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 20 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, sebbene l’articolo 267 TFUE non subordini la possibilità di adire la Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi è pendente una controversia e se essi sono chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione avente carattere giurisdizionale (sentenza del 21 novembre 2019, Procureur-Generaal bij de [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden, C‑678/18, EU:C:2019:998, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 21 Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che il giudice del rinvio afferma di aver emesso una sentenza di merito nel procedimento penale a carico di M.M., dichiarando quest’ultimo colpevole dei fatti che gli erano contestati e condannandolo alle pene inflitte all’udienza del 30 novembre 2020. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta altresì che tale giudice è chiamato a pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento incidentale non contraddittorio e con una decisione di natura giurisdizionale, sulla domanda di liquidazione dell’onorario dell’interprete S.B. per i servizi di interpretazione da lui forniti all’udienza del 7 gennaio 2020 nel corso del procedimento penale a carico di M.M., in assenza di qualsiasi contestazione relativa a tale onorario. 22 Appare quindi, da un lato, che le questioni sollevate non sono necessarie per risolvere una questione procedurale che sia intervenuta nell’ambito del procedimento penale a carico di M.M., poiché il giudice del rinvio ha già statuito sul procedimento avviato nei confronti di quest’ultimo, e, dall’altro, che dinanzi a tale giudice non è pendente alcuna controversia sull’onorario da liquidare all’interprete nell’ambito della quale gli sia richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. 23 È pertanto giocoforza constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale non è diretta a che la Corte fornisca al giudice del rinvio elementi di interpretazione del diritto dell’Unione necessari alla soluzione di una controversia di cui questi sia investito. 24 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile. Sulle spese 25 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia), con ordinanza dell’11 novembre 2021, è manifestamente irricevibile. Lussemburgo, 31 maggio 2022 Il cancelliere Il presidente della Decima Sezione A. [OSCURATO:PERSONA] I. Jarukaitis * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris