CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 35019/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di Appello di Napoli quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicarela disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di quattro diversesentenze di condanna in relazione a reati di cui agli artt. 73 D.P.R. 309 del1990;Rilevato che con il ricorso e con la memoria successivamentepervenuta si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dalgiudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto non terrebbe nel dovutoconto che si tratta di condotte omogenee commesse con modalitàanaloghe;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso e della memoria sonomanifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con ilriferimento alla distanza di tempo tra i fatti (2007, 2009, 2015 e 2016) e aidiversi luoghi dove questi sono stati commessi, nonché alla diversemodalità che li hanno caratterizzati, plurimi episodi avvenuti a favore disoggetti diversi e trasporti e importazioni di sostanze in località (Marche,Campania e Puglia) e anche nazioni diverse (Spagna), risultaadeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegnocriminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato, e come questa non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là dellaomogeneità in astratto delle condotte, non emerge alcun elemento dalquale poter desumere l’originaria unicità deliberativa delle stesse (cfr. Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.260896 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]