CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 23 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bari il 7 luglio 2016, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto aspecifico e privo di una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua (ultima pagina della sentenza impugnata), incentrata, sulla ricorrenza della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. e ittgAoltepliciWecedenti penali a carico dell'imputato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17