CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2024
Cassazione n. 09528/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 17286/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' a vv. GIULIOMASOTTI ( [OSCURATO:EMAIL] ) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 3379 /20 2 0 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 16 / 12 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 17286/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 16/12/2020, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] de Luca per l’accertamentodella responsabilità professionale di [OSCURATO:PERSONA], ela relativa condanna generica al risarcimento dei danni, in relazione aun contratto d’opera professionale in forza del quale il [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi ingegnere, aveva assunto l’incarico di istruire una pratica di condono edilizio nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], al fine di conseguire la sanatoriarelativa al cambio di destinazione d’uso di un immobile della committentee ad un soppalco realizzato al suo interno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte incui aveva escluso ricorso di un prospettabile nesso di causalità tra l’eventuale inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] e i danni lamentati dalla [OSCURATO:PERSONA], atteso che, non essendo stato emesso alcun provvedimento di concessione in sanatoria da parte dell’autorità amministrativa (avuto anche riguardo al carattere solo parziale della documentazione amministrativatardivamente prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA]), non era possibile stabilire, sul piano prognostico, che l’eventuale esatto adempimento degli obblighi del professionista avrebbe verosimilmente evitato le conseguenzepregiudizievoli denunciate dalla committente; sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, non fosse statoneppure possibile accertare, tanto il momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito l’incarico al [OSCURATO:PERSONA], quanto l’effettività dell’inadempimento di quest’ultimo in relazione all’obbligazione di presentazionedi una corretta istanza di condono;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 17286/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione; MicheleDel Parco resiste con controricorso; laricorrente ha depositato memoria; consideratoche: conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, dolendosi della nullità della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale motivato in modosolo apparente la ritenuta insufficienza dei pagamenti effettuati al [OSCURATO:PERSONA] ai fini della dimostrazione che fosse stato quest’ultimo a presentare la domanda di condono edilizio nell’interesse dell’istante, nonavendo la corte territoriale esplicitato le ragioni per cui l’efficacia probatoria dei documentati pagamenti non fosse idonea a fornire la concreta dimostrazione dell’avvenuto conferimento dell’incarico in favoredel [OSCURATO:PERSONA] al fine di istruire la pratica della sanatoria dedotta ingiudizio; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, i l giudice di merito deve ritenersi libero di attingereil proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova cheritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo,essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 17286/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri argomenti,le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l' iter argomentativo svolto(Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020 , Rv. 660157 - 01) ; peraltro, nell’esplicazione della propria libertà di convincimento circa l’idoneità rappresentativa delle fonti probatorie esaminate, il giudice incontra il solo limite del carattere logico e ragionevole dell’argomentazione svolta al riguardo, ben potendo, le ragioni del convincimento del giudice, implicitamente desumersi dalla natura stessadella prova; in particolare, con riguardo alla ritenuta inefficacia probatoriadi singoli dati presuntivi, la ragionevolezza della valutazione prudenzialedel giudice ben può emergere dal carattere inevitabilmente equivoco del dato probatorio esaminato che, in quanto non direttamente rappresentativo dei fatti da provare, rende tanto più evidente la necessità di allegare, alla prova critica esaminata, l’eventualesupporto di ulteriori elementi di riscontro ; nelcaso di specie, deve ritenersi del tutto priva di fondamento la doglianzaconcernente la pretesa apparenza della motivazione resa dal giudice a quo a fondamento del mancato riconoscimento, nella documentazione di pagamento del [OSCURATO:PERSONA], del la prova dell’incarico di redigere e depositare una completa domanda di condono edilizio, non potendo in alcun modo negarsi l’irragionevolezza o l’illogicità dell’affermazione, implicitamente contenuta nel provvedimento impugnato,circa l’insufficienza rappresentativa di quei pagamenti a dar contodegli eventuali termini dell’attività negoziale cui, in ipotesi, quei pagamentiavrebbero dovuto riferirsi ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma1, n. 5, per aver la corte territoriale erroneamente trascurato Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 17286/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di considerare l’espressa ed incontestata imputazione di pagamento eseguitoin favore del [OSCURATO:PERSONA] per la presentazione della domanda di condono; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma1, n. 5, per aver la corte d’appello erroneamente trascurato di considerarele contestazioni inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui lalettera del 23.11.2016 del [OSCURATO:PERSONA] costituiva il riscontro; entrambii motiv i sono inammissibil i ; osservail Collegio come, avendo la corte territoriale confermato la sentenza di primo grado sull a base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata , l’evocazione,in sede di legittimità, del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. deveritenersi inammissibile, dovendo trovare applicazione al riguardo ildivieto di cui all’art. 348 - ter c.p.c. ai sensi del quale , in presenza di una doppia decisione conforme in fatto , il ricorso per cassazione può essereproposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e4) del primo comma dell'articolo 360 ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, dolendosi altresì della nullità della sentenza impugnata per contrasto irriducibile fra le affermazionirese dalla corte d’appello in merito alle attività svolte dal DelParco e descritte nella lettera del medesimo datata 23 novembre 2016, con particolare riguardo alla contraddizione esistente nella motivazionedella sentenza impugnata con riferimento all’attestazione, fattapropria dalla corte d’appello e ripresa dalle stesse parole del [OSCURATO:PERSONA]11marzo 2024 - R.G. n. 17286/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri parco,circa l’avvenuto deposito, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], della domandadi condono nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA]; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come la lettura della sentenza impugnata consentadi escludere, con ragionevole certezza, l’effettivo ricorso della contraddizione denunciata dalla ricorrente attraverso la proposizione dellacensura in esame; inparticolare, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ilgiudice a quo non ha in alcun modo affermato che il Del P arco ebbe personalmente a depositare la documentazione per la sanatoria, essendosiunicamente limitat o a rilevare come lo stesso professionista ebbe a rassicurare la cliente circa l’avvenuto deposito di detta documentazione,senza che da tale rassicurazione potesse desumersi alcunché,sul piano probatorio , in ordine alla circostanza del personale depositodi detta documentazione da parte dello stesso D el P arco (cfr. pag.9 della sentenza d’appello) ; l’asseritacontraddizione denunciata dal la ricorrente deve pertanto ritenersi la conseguenza dell’argomentazione logicamente ‘forzata’ contenuta in ricorso ( per cui dalla rassicurazione sul deposito non avrebbepotuto discenderne altro che l’imputazione di tale deposito allo stesso Del P arc o ), laddove, al contrario, la corte territoriale si è ragionevolmentelimitata ad affermare come detta rassicurazione non potessein alcun modo assumere , sul piano probatorio, il significato che queldeposito fosse stato direttamente operato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] ; con il quinto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.360, 1 comma, n. 4, per aver la corte territoriale, nel ritenere indimostratoil conferimento dell’incarico al [OSCURATO:PERSONA] di presentare la domandadi sanatoria nel 2004, omesso di pronunciarsi sulla richiesta Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 17286/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri istruttoria reiterata dall’appellante volta a fornire la prova di quel conferimento; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come – f erma la sostanziale erroneità del richiamo alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. ( trattandosi, nel casodi specie, di una contestazione riguardante l’eventuale mancata ammissionedi prove richieste, e non già della denuncia di un’ omessa pronunciasu domande) – ai fini della decisione sulla cens u r a in esame sia appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttorie vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata:cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l'onere di dimostrare che con l’assunzione delle proverichieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 - 01) ; nel caso di specie, varrà sottolineare la piena congruità logico - giuridica della valutazione , implicitamente fatta propria dal giudice a quo, in ordine alla sostanziale irrilevanza delle circostanze di fatto indicatedalla [OSCURATO:PERSONA] come asseritamente decisive al fine di attestare i termini ( anche temporali ) dell’incarico conferito al [OSCURATO:PERSONA], atteso chedette circostanze di fatto non sarebbero comunque valse a fornire un’attestazione (da esigere come certa e inequivocabile, ai fini della Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 17286/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri decisivitàdella prova) di quanto preteso a fronte della ben più probante valenzadella documentazione esaminata ; alriguardo, è appena il caso di richiamare il principio secondo cui ilricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il poteredi riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruitàdella coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice dimerito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709); nella specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come,dall’esame delle evidenze processuali disponibili, fosse rimasta esclusa l’acquisizione di alcuna prova idonea a consentire, con tranquillante certezza, la ricostruzione temporale dei rapporti tra le parti; ricostruzione per la quale le prove orali richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero consentito di fornire argomentazioni di carattere decisivo; si tratta di considerazioni che il giudice del rinvio ha elaborato (anchein termini impliciti), nell’esercizio della discrezionalità valutativa adesso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazionee di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indolelogica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censurein questa sede illustrate dalla ricorrente ;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 17286/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1218 e 2697 c.c.,nonché dell’art. 32 della L. 326/2003 e dell’art. 7 della L. Regione Lazion. 12/2004, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., per averela corte d’appello erroneamente escluso il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] e i danni prospettati, con particolareriguardo all’effettivo ricorso di una qualificata possibilità di ottenere la sanatoria in caso di corretto adempimento da parte del professionista; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo, con particolare riguardo alle prospettabili evoluzioni del procedimento amministrativo di sanatoria , che l’odierna istante prefigura in termini irriducibili alle contrarie considerazioni argomentatenella sentenza impugnata ;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 17286/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza dovevapronunciarsi; conil settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n.4 c.p.c. e violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., dolendosi altresì della nullità della sentenza impugnata per avere la corte territoriale operato il vaglio di lesività dell’inadempimento in relazione ad un pregiudizio diverso da quello prospettato (nella specie consistente nell’impossibilità di sanare le irregolarità edilizie denunciate, tramite il condono edilizio di cui alla legge n. 326/2003), rispetto al quale ha invece omesso la pronuncia, nonchéper insuperabile illogicità della motivazione espressa riguardo Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 17286/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri al permesso di concessione in sanatoria ritenendo erroneamente tardivoquello depositato nel giudizio di appello; ilmotivo è nel suo complesso infondato; osservail Collegio come il tema relativo all’affermazione del nesso di causalità tra il preteso inadempimento del professionista e gli (asseriti)danni prospettati dalla ricorrente come conseguenza di quello non possa che dipendere dal decisivo presupposto di fatto (che entrambii giudici del merito hanno ritenuto non comprovato ) secondo cui, ove il professionista avesse svolto perfettamente il proprio incarico, la cliente avrebbe conseguito con certezza l a sanatoria perseguita; della(ragionevole) certezza di tale sanatoria futura , tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito (secondo l’apprezzamento fatto proprio da entrambi i giudici del merito) alcuna prova , con la conseguenza che anche il preteso danno consistente “ nell’impossibilità di sanare le irregolarità edilizie denunciate, tramite il condono edilizio di cui alla leggen. 326/2003 ” (come preteso effetto dell’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA]) in altro non consista se non nel rilievo di un’occorrenza meramenteipotetica; nessunaomissione di pronuncia sul punto, conseguentemente, può essere imputata alla decisione del giudice a quo , essendosi piuttosto trattato,al contrario, di un’espressa pronuncia di rigetto ; quanto alla supposta illogicità della motivazione relativa alla tardività della produzione documentale concernente la sanatoria del settembre del 2020, la corte territoriale ha logicamente affermato come, non presentando, detta documentazione, alcun riferimento al soppalco abusivo, dalla stessa non fosse possibile desumere alcuna ragionevole certezza sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto conseguire la sanatoria di tale soppalco e d i evitare, Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 17286/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conseguentemente, i danni denunciati come conseguenza dell’inadempimentodel [OSCURATO:PERSONA] ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al r