CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 07831/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA /2017 sul ricorso 18140/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce a ricorso - ricorrenti- contro Unione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 18140/2017 Numero sezionale 449/2022 Numero di raccolta generale 7831/2022 avverso la sentenza n. 323/2016 del TRIBUNALE di PAVIA, Data pubblicazione 10/03/2022 pubblicata il 23/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/02/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano, adita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.i. e da [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della decisione di primo grado che ne aveva rigettato le istanze proposte in relazione all'esposizione debitoria dei medesimi avverso l'odierna [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato, con la sentenza per cui oggi è ricorso, l'inammissibilità del proposto atto di gravame ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ. sul rilievo che i motivi a tal fine sviluppati dagli appellanti in ordine al disconoscimento della conformità all'originale delle copie prodotte dalla banca ed attestanti i finanziamenti erogati alla Sirmec e garantiti dal Castelnuovo, nonché in ordine alla mancata inclusione della commissione di massimo scoperto nei tassi soglia rilevanti ai fini della l. 7 marzo 1996, n. 108, non avevano alcuna probabilità di essere accolti. Più in dettaglio la Corte territoriale, ribadendo i convincimenti esternati dal primo giudice, ha fatto osservare, quanto al primo motivo di gravame che, potendo la conformità agli originali delle copie disconosciute come tali a mente dell'art. 2719 cod. civ. argomentarsi anche a mezzo di presunzioni, nella specie ciò era desumibile dal fatto che la Sermac avesse riconosciuto l'avvenuta erogazione dei finanziamenti e non avesse allegato alcun elemento di giudizio atto ad ingenerare il sospetto che le copie prodotte a tal fine dalla banca fossero state alterate; e quanto al secondo motivo di gravame che la determinazione del TEG, a cui aveva proceduto il CTU nominato a tal fine nel giudizio di primo grado, era stata operata in conformità alle istruzioni adottate pro tempore dalla RG 18140/17 Sermac-UBI Est. Cons. Marulli 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 18140/2017 Numero sezionale 449/2022 Numero di raccolta generale 7831/2022 Banca di Italia che fino al quarto trimestre del 2009 escludevano dal Data pubblicazione 10/03/2022 calcolo dei tassi soglia la c.m.s. prevedendone l'inclusione solo a partire dal 2010. Avverso l'ordinanza n. 2848/2017 della Corte d'appello di Milano e la sentenza n. 323/2016 del Tribunale di Pavia, ricorrono ora a questa Corte la Sermac e il Castelnuovo sulla base di due motivi ai quali replica la banca con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 cod. civ., 214 e 216 cod. proc. civ. e dell'art. 117 TUB poiché, in relazione alla dispiegata eccezione di disconoscimento, entrambi i decidenti si erano detti convinti della conformità delle copie prodotte dalla banca a conforto dei finanziamenti erogati nel 2004 agli originali, malgrado i relativi originali non fossero stati prodotti e malgrado non disponessero di alcun elemento valido a supporto di quanto affermato, tanto meno di derivazione presuntiva. 3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1 e 2 l. 108/1996, 117 TUB e 2-bis d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2 poiché, in relazione alla mancata inclusione della c.m.s. nel calcolo del tasso soglia, i decidenti, nel condividere le conclusioni in tal senso enunciate dal CTU, non avevano considerato i tassi effettivamente applicati dalla banca e l'ampia giurisprudenza di merito che si era risolta per includere anche la c.m.s. nel calcolo del tasso soglia anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore delle citate ultime disposizioni. 4. Entrambi i motivi si prestano, pur in disparte dalle analoghe ragioni in tal senso fatte valere dalla controricorrente, ad una comune declaratoria di inammissibilità, che si giustifica in rapporto alla specie in esame sotto una duplice convergente profilo. RG 18140/17 Sermac-UBI Est. Cons. Marulli 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 18140/2017 Numero sezionale 449/2022 Numero di raccolta generale 7831/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 Com'è noto il giudizio di cassazione costituisce un giudizio a critica vincolata che dovendo essere necessariamente veicolato attraverso uno dei motivi tassativi previsti dall’art. 360 c.p.c., impone che nell’esposizione della corrispondente censura trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione. In buona sostanza occorre che il motivo soddisfi il precetto di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Nel caso che ne occupa, viceversa, entrambi i motivi reiterano le medesime ragioni di doglianza già esternate nei pregressi gradi di merito e rigettate in entrambi i giudizi senza formulare alcun accento critico in ordine ai principi di diritto affermati tanto in primo grado che in appello e senza confrontarsi con le rationes che vi trovano enunciazione. Di guisa che il motivo, non potendo risolversi – come quelli qui in esame – nella riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito ed ivi motivatamente disattese, senza misurarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, mette capo unicamente ad una mera contrapposizione di giudizi e non soddisfa minimamente l'indicato precetto di specificità compendiandosi a ben vedere in quello che questa Corte ha felicemente definito come un "non motivo" (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478). 5. A ciò occorre aggiungere l'ulteriore ragione di inammissibilità argomentabile in relazione all'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., posto che entrambe le decisioni mostrano di attenersi fedelmente agli enunciati di questa Corte in entrambe le materie oggetto di rimostranze e le ragioni di ricorso, anche per i visti limiti di RG 18140/17 Sermac-UBI Est. Cons. Marulli 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 18140/2017 Numero sezionale 449/2022 Numero di raccolta generale 7831/2022 illustrazione, non offrono argomenti spendibili ai fini di un loro Data pubblicazione 10/03/2022 ripensamento. Ed invero, quanto alla prima doglianza, è principio ben saldo nella giurisprudenza di questa Corte – di cui entrambe le decisioni hanno fatto buon governo in relazione al caso di specie, evidenziando gli elementi indiziari in ragione dei quali poteva affermarsi la sicura rispondenza delle copie prodotte agli originali non depositati – che il disconoscimento che ha luogo a mente dell'art. 2719 cod. civ., pur onerando la controparte di produrre l'originale da cui è stata tratta la copia disconosciuta nella sua conformità ad esso, non produce lo stesso effetto del disconoscimento che ha luogo a mente degli artt.214 e 215 cod. proc. civ., che comporta l'inutilizzabilità del documento disconosciuto se di esso non si chiede la verificazione, essendone invero possibile provare la conformità aliunde ovvero facendo ricorso, come appunto avvenuto qui, al procedimento presuntivo. Onde, come detto, l'assoluta coerenza delle decisioni impugnate che alle presunzioni si sono appunto riportate per ricusare l'eccezione di disconoscimento. Quanto alla seconda doglianza – che rimprovera alla sentenza di primo grado e all'ordinanza di appello di aver avallato la metodica consulenziale intesa ad escludere dal calcolo del tasso soglia la c.m.s. per il periodo antecedente al 2010 – i principi applicati da entrambi i decidenti si uniformano agli intendimenti fatti propri dalle SS.UU. 16303/2018 di questa Corte che, in continuità alle ragioni indicate da Cass. 12965/2016, ha risolto il contrasto insorto sull'interpretazione dell'art. 644, comma 4, cod. pen., nel senso che per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2-bis d.l. 185/2008 «ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione RG 18140/17 Sermac-UBI Est. Cons. Marulli 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 18140/2017 Numero sezionale 449/2022 Numero di raccolta generale 7831/2022 di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente Data pubblicazione 10/03/2022 con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati», in tal modo smentendo la tesi oppostamente enunciata e fatta propria dalle Sezioni Penali di questa Corte. Uniformandosi anche in parte qua le decisioni impugnate agli insegnamenti di questa Corte e non evidenziandosi in ricorso ragioni per il loro ripensamento, la specie va appunto regolata ai sensi della richiamata norma di rito. 6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. RG 18140/17 Sermac-UBI Est. Cons. Marulli 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 18140/2017 Numero sezionale 449/2022 Numero di raccolta generale 7831/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 18140/17 Sermac-UBI Est. Cons. Marulli 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i