CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, da ritenersi eccessiva in relazione al fatto ascritto all'imputato, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto è è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, in ragione del carattere continuativo dell'attività di spaccio, reso evidente dalle dichiarazioni degli acquirenti della sostanza e dei rilevanti guadagni ricavati dall'imputato (al ricorrente è stata sequestrata la somma di euro 23.000,00 in contanti, su cui la difesa non ha mosso contestazioni). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P