CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio limitatamente ai punti indicati nel ricorso del PG presso Corte di Appello di Venezia con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Padova, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del Pubblico Ministero, ha applicato a HERMAN Mulera la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.200 di ammenda in relazione alla ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. con l'aggravante di avere guidato in tempo di notte e di avere conseguito la patente di guida da meno di tre anni. Veniva altresì disposta la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. 2. Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia denunciando violazione di legge in ragione della applicazione di pena illegale atteso che, a fronte di pena base coerente con i limiti minimi edittali del reato di guida in stato di ebbrezza, avrebbe dovuto essere apportato l'aumento per l'aggravante di cui all'art.186 bis comma 1 lett.a) e comma 3 C.d.S. di talchè la pena applicata non poteva essere inferiore a mesi cinque giorni dieci di arresto ed euro 1.776 di ammenda. Parimenti in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida il ricorrente si duole in quanto era stata modulata dal tribunale nella misura di sei mesi laddove la durata minima indicata dal legislatore, in relazione alla violazione contestata, risulta pari a un anno, durata suscettibile di essere aumentata ai sensi dell'art.186 bis comma 3 C.d.S. Per ultimo evidenzia che era stata omessa la statuizione concernente la misura di sicurezza della confisca dell'autoveicolo condotto dall'imputato, sanzione amministrativa accessoria prevista per legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso risulta fondato in quanto, in relazione al motivo di ricorso concernente la misura della pena applicata, si verte in ipotesi di illegalità della sanzione sia in termini quantitativi assoluti, sia in relazione alle riduzioni apportate per la scelta del rito e pertanto si ricade nella ipotesi di ricorribilità della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art.448 comma due bis cod.proc.pen. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine al motivo di ricorso concernente la mancata previsione della confisca del veicolo, di proprietà di HERMAN Mulera, confisca prevista come obbligatoria dalla legge (art.186 1 r comma 2 lett.c) in relazione all'art.186 bis comma 3 C.d.S., in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato (sez.3, n.29428 del 3 Maggio 2019, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.275896; sez.U, n.21368 del 26 Settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). 2. Invero la pena applicata dal Tribunale di Padova, pari a mesi quattro di arresto ed euro 1.200 di ammenda, al netto della riduzione operata ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. pecca in difetto in quanto la previsione di cui all'art.186 bis comma 3 C.d.S. prevede che alla ipotesi in esame vada applicato un aumento da un terzo alla metà e tale aumento non risulta essere stato applicato, né neutralizzato dal riconoscimento di eventuali benefici. Parimenti alla ipotesi di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. consegue la confisca obbligatoria del veicolo alla cui guida era stato trovato il conducente in stato di ebbrezza alcolica con valori superiori a gr. 1,5/I., confisca che non è stata disposta con la sentenza impugnata. 3. Fondato è altresì il motivo concernente la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, tema estraneo all'accordo delle parti sul quale il giudice del patteggiamento è tenuto a provvedere anche di ufficio con una valutazione puntuale che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 26.9.2019 n.21369, [OSCURATO:PERSONA].279349; sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.277552). Invero anche in relazione a questo aspetto il giudice è incorso in una statuizione illegale atteso che è partito da una sanzione inferiore al minimo legale in quanto la durata di sospensione della patente di guida pari a mesi sei non poteva in nessun caso essere raggiunta, tenuto conto che la durata minima risulta pari ad un anno di sospensione, cui peraltro andava disposto l'aumento previsto dall'art.186 bis comma 3 C.d.S. prima di procedere alla riduzione per la scelta del rito. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova per il prosieguo. Cos