CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 27709/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10820/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTI- nonché [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2454/2022,depositata i l 05/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento delle spettanze professionali per la difesa in un giudizio di separazion e coniugale e in una causa di adempimento di un accordo costitutivo di una servitù. Nella resistenza della convenuta, il T ribunale ha respinto le domande, regolando le spese. La pronuncia è stata confermata in appello , ritenendo fondata l’eccezionedi prescrizione presuntiva del credito. Per la cassazionedella sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. La controparte non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce l’omessa pronuncia sul primo motivo di gravame con cui l’appellante difensore aveva ev idenziato che l’assistita aveva cont e stato il credito e non poteva avvalersi dell’eccezione di prescrizione presuntiva. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., per aver il giudice dichiaratola prescrizione presuntiva del credito senza tener conto delle contestazioni della resistente riguardo sia allo svolgimento delle prestazioni, sia a lla congruità delle somme richieste. Il terzo motivo denuncia la violazion e dell’art. 91 c.p.c. sostenendo che, data la palese fondatezza della domanda, il difensorenon doveva rispondere delle spese processuali. 2. I primi due motivi sono fondati . L’art. 2956 n. 2 c.c. dispone che il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni. La norma si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.A differenza della prescrizione ordinaria, quella presuntiva si basa su una prova presuntiva agganciata all’avvenuto pagamento integrale del credito azionato, condotta che fa presumere che nell’intervallo prefissato per legge il creditore non abbia richiesto il pagamento o messo in mora ildebitore (Cass. 16126 /2019 ). Per tale ragione l’eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza, poiché, in tal caso, il debitore ammette, implicitamente, di non aver adempiuto(Cass. 17595/2019; Cass. 2977/2016; Cass.26986/2013; Cass. 23751/2018). Detta ammissione può risultare dalla contestazione dell'entità della somma richiesta (Cass. 31105/2001; Cass. 9467/2001; Cass.4015/2002; 12771/2012; Cass. 11911/2014) o dal fatto che il debitore abbia negato l'esistenza, in tutto o in parte, del credito , ovvero abbia indic ato un diverso creditore o ammesso di aver versato una somma inferiore a quella pretesa dalla controparte. Stabilire se le difese o la condotta processuale del debitorevalgano come ammissione di aver pagato è indagine rimessa al giudice di merito. 3. Nel caso in esame la Corte di merito, nel ritenere prescritto il diritto al pagamento, ha preso in considerazione il solo decorso del tempo in assenza di richieste di pagamento, evenienza che è sicuramente decisiva per la prescrizione ordinaria , ma che per la prescrizione presuntiva presuppone che il debitore non abbia posto in dubbio l’avvenuto pagamento. Non poteva essere– quindi – tra scurato il contenuto delle eccezioni degli opponenti, in ordine alla congruità delle somme richieste e all’espletamento di singole prestazioni, occorrendo verificare se fossero incompatibili con la proposta eccezione, che in tal caso andava respinta. Il terzo motivo è assorbito. Sono accolte le prime due censure, la terza è assorbita. La pronuncia è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo;cassa la pronuncia impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della