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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42721/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 267926), come il fatto "sia per le caratteristiche dimensionali e strutturali, sia per la pluralità dei manufatti realizzati, sia infine per il diniego della richiesta di sanatoria [...] non può certamente ritenersi di particolare tenuità".

Sulla responsabilità, solo genericamente e incidentalmente contestata, la sentenza con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità ha evidenziato come le dimensioni (e la struttura) dei manufatti e la presenza "non saltuaria" delle persone imponeva il rispetto delle normative antisismiche.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 267926), come il fatto "sia per le caratteristiche dimensionali e strutturali, sia per la pluralità dei manufatti realizzati, sia infine per il diniego della richiesta di sanatoria [...] non può certamente ritenersi di particolare tenuità". Sulla responsabilità, solo genericamente e incidentalmente contestata, la sentenza con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità ha evidenziato come le dimensioni (e la struttura) dei manufatti e la presenza "non saltuaria" delle persone imponeva il rispetto delle normative antisismiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 42721/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris