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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47271/2024

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udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha rigettato la istanza di rescissione della sentenza emessa il 31 maggio 2017 dal locale Tribunale, confermata dalla Corte di appello in data 16 ottobre 2019, divenuta definitiva in data 2 gennaio 2020, con la quale E. H. è stato condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del condannato deducendo con unico motivo erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione.

Il provvedimento impugnato ha omesso di considerare che la conoscenza del procedimento non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo.

E, quanto all'onere di diligenza informativa, non può ritenersi che l'imputato versi in uno stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore di ufficio nominatogli all'atto della sua identificazione a seguito della sopravvenuta inidoneità del domicilio da lui inizialmente eletto o dichiarato.

Nella specie il ricorrente: - non ha mai ricevuto personalmente alcun atto del procedimento e non ha mai avuto contatti con l'Autorità giudiziaria o di polizia; - in data 17 maggio 2013 conferiva l'incarico a un legale, finalizzato a verificare l'eventuale iscrizione del suo nome ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen.; - non ha dichiarato o eletto domicilio presso il predetto difensore o altra persona; - il difensore di fiducia non partecipava ad alcun atto del procedimento o del processo.

Detto difensore, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rinunciava al mandato già nel corso delle indagini preliminari in data 28 maggio 2015 e non vi è prova che tale rinuncia sia stata notificata o in qualche modo portata a conoscenza del ricorrente; - nel corso del processo il ricorrente è stato assistito sempre da un difensore di ufficio, presso il quale venivano notificati i provvedimenti di vocatio in iudicium del primo grado e del giudizio di appello.

Infine, alcuna rimproverabile noncuranza della vicenda processuale è ascrivibile al ricorrente in quanto, nei due anni di vigenza del mandato difensivo, non venivano emessi atti del procedimento che egli avrebbe dovuto conoscere, tanto meno atti della vocatio in iudicium. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. La Corte di appello ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato sulla base dei seguenti rilievi.

L'istante, cittadino italiano, a seguito della querela sporta dalla moglie nel 2012, nominava nel maggio 2013 difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che dismetteva il mandato difensivo il 10 giugno 2015.

Tale nomina, secondo la Corte di appello, non appare in alcun modo esplorativa in quanto - oltre alla identificazione del procedimento - si conferiscono al difensore poteri molto ampi, compresi quelli di chiedere riti alternativi e di proporre impugnazione in ogni grado.

L'istante, poi, si rendeva irreperibile con conseguente emissione del decreto di irreperibilità in data 9 marzo 2017.

Da tanto la Corte ha desunto la conoscenza del procedimento da parte del ricorrente e la sua rimproverabile noncuranza verso la vicenda processuale, non avendo mantenuto i doverosi rapporti con il difensore di fiducia nel periodo di vigenza del mandato, rispetto ad un procedimento che aveva mostrato di conoscere - generato dalla denuncia della moglie - e non avendo allegato circostanze di fatto per giustificare la mancata conoscenza incolpevole della celebrazione del processo.

3. Ritiene questo Collegio che il provvedimento impugnato non si è adeguato all'autorevole orientamento espresso da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 secondo il quale ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

Le Sezioni unite hanno spiegato che «il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato.

Questa, del resto, è la ragione per la quale il sistema, introducendo la regola di certezza della conoscenza del processo, ha escluso il diritto "incondizionato" al nuovo giudizio di merito in favore del soggetto giudicato in assenza.

Si noti, peraltro, che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria».

La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione.

Su questi presupposti, si comprende che l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato.

Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo.

Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità.

Alrew-n effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica; risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza».

L'orientamento volto ad incentrare la conoscenza del processo sulla vocatio in iudicium era già stato prospettato quando le stesse Sezioni unite avevano affermato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in íudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).Ulteriore conferma della centralità della effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, costituendo parametro definitorio della colpevole ignoranza ostativa alla rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen., proviene dall'autorevole decisione espresso da Sez.

U n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric.

Le S.U. hanno affermato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

Nell'affernnere il principio le S.U. hanno integralmente condiviso quanto espresso da S.U.

Ismail ed hanno «[...] recepito l'orientamento secondo cui l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.

Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere.

Secondo l'interpretazione dell'istituto della rescissione del giudicato, offerta dalla [...] sentenza Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, che le Sezioni Unite condividono, «l'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza».

In altri termini, l'art. 629-bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile».

Nel solco dell'autorevole orientamento si pone l'affermazione secondo la quale, in tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della "vocatio in iudicium", la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177); ancora, in tema di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della "vocatio in iudicium" notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Lleshi, Rv. 285780), chiarendosi che la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Non si condivide, pertanto, l'orientamento richiamato dalla ordinanza impugnata secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146).

Invero, questa decisione, escludendola dal suo argomentare, non pare cogliere l'orizzonte ermeneutico di principio espresso da S.U.

Ismail e, quanto a S.U.

Lovric, alla quale espressamente si riferisce, non considera che questa riferisce - come è dato evincersi dalla parte motiva sopra riportata - l'ignoranza colpevole alla introduzione del giudizio e al suo suo successivo svolgimento.

Pertanto, risulta dissonante rispetto a tale riferimento ritenere la colpevole ignoranza sulla base di condotte tenute nel corso della precedente fase procedimentale, allorquando si ritiene cristallizzata la colpa con la mancata tenuta di "contatti periodici essenziali" da parte dell'indagato con il difensore di fiducia dopo la nomina in tale fase, per essere informato dello sviluppo del procedimento.

5. I principi espressi dalle richiamate decisioni delle Sezioni unite non consentono di condividere l'orientamento - che appare consono a quello appena sopra considerato - secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019) affermandosi che «l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, infatti, va esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (così Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305)».

Invero, secondo questo Collegio e in conformità con l'autorevole orientamento espresso dalle Sezioni unite, la condotta dell'indagato e i suoi rapporti con il difensore anteriori alla emissione della vocatio in iudicium, non possono innestare - di per sé considerati - una automatica inferenza sulla conoscenza del processo - che solo la vocatio in iudicium determina -, né determinano in capo all'indagato un onere di diligenza dal cui mancato rispetto possa derivare, in via prospettica, l'ignoranza colpevole del processo.

Del resto, quanto all'onere di diligenza, è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata conoscenza del processo", in quanto l'art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., e l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137).

6. Pertanto, la instaurazione del procedimento a seguito della querela della moglie e la successiva nomina del difensore di fiducia, seguita dalla rinuncia da parte di quest'ultimo, avvenute prima della vocatio in iudicium, non integrano i presupposti della effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, né possono radicare il giudizio di rimproverabile noncuranza in capo a questi, dal quale far discendere la colpevole ignoranza del processo da parte sua.

Come pure, la mancata allegazione da parte del ricorrente di circostanze di fatto idonee a dimostrare di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo, non precludeva al Giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertare la fondatezza dell'assunto sul quale era stata formulata l'istanza di rescissione.

7. All'affermazione dei suindicati principi consegue, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.

Così deciso il 22/10/2024.

Il Consigliere estensore 1 Presidente [OSCURATO:PERSONA] poézzi Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

SEZIONE VI PENALE2 0 DIC 2024 [OSCURATO:PERSONA] O GIUDIZIARIO Dott.ss Cirimele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha rigettato la istanza di rescissione della sentenza emessa il 31 maggio 2017 dal locale Tribunale, confermata dalla Corte di appello in data 16 ottobre 2019, divenuta definitiva in data 2 gennaio 2020, con la quale E. H. è stato condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del condannato deducendo con unico motivo erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato ha omesso di considerare che la conoscenza del procedimento non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo. E, quanto all'onere di diligenza informativa, non può ritenersi che l'imputato versi in uno stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore di ufficio nominatogli all'atto della sua identificazione a seguito della sopravvenuta inidoneità del domicilio da lui inizialmente eletto o dichiarato. Nella specie il ricorrente: - non ha mai ricevuto personalmente alcun atto del procedimento e non ha mai avuto contatti con l'Autorità giudiziaria o di polizia; - in data 17 maggio 2013 conferiva l'incarico a un legale, finalizzato a verificare l'eventuale iscrizione del suo nome ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen.; - non ha dichiarato o eletto domicilio presso il predetto difensore o altra persona; - il difensore di fiducia non partecipava ad alcun atto del procedimento o del processo. Detto difensore, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rinunciava al mandato già nel corso delle indagini preliminari in data 28 maggio 2015 e non vi è prova che tale rinuncia sia stata notificata o in qualche modo portata a conoscenza del ricorrente; - nel corso del processo il ricorrente è stato assistito sempre da un difensore di ufficio, presso il quale venivano notificati i provvedimenti di vocatio in iudicium del primo grado e del giudizio di appello. Infine, alcuna rimproverabile noncuranza della vicenda processuale è ascrivibile al ricorrente in quanto, nei due anni di vigenza del mandato difensivo, non venivano emessi atti del procedimento che egli avrebbe dovuto conoscere, tanto meno atti della vocatio in iudicium. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La Corte di appello ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato sulla base dei seguenti rilievi. L'istante, cittadino italiano, a seguito della querela sporta dalla moglie nel 2012, nominava nel maggio 2013 difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che dismetteva il mandato difensivo il 10 giugno 2015. Tale nomina, secondo la Corte di appello, non appare in alcun modo esplorativa in quanto - oltre alla identificazione del procedimento - si conferiscono al difensore poteri molto ampi, compresi quelli di chiedere riti alternativi e di proporre impugnazione in ogni grado. L'istante, poi, si rendeva irreperibile con conseguente emissione del decreto di irreperibilità in data 9 marzo 2017. Da tanto la Corte ha desunto la conoscenza del procedimento da parte del ricorrente e la sua rimproverabile noncuranza verso la vicenda processuale, non avendo mantenuto i doverosi rapporti con il difensore di fiducia nel periodo di vigenza del mandato, rispetto ad un procedimento che aveva mostrato di conoscere - generato dalla denuncia della moglie - e non avendo allegato circostanze di fatto per giustificare la mancata conoscenza incolpevole della celebrazione del processo. 3. Ritiene questo Collegio che il provvedimento impugnato non si è adeguato all'autorevole orientamento espresso da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 secondo il quale ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Le Sezioni unite hanno spiegato che «il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato. Questa, del resto, è la ragione per la quale il sistema, introducendo la regola di certezza della conoscenza del processo, ha escluso il diritto "incondizionato" al nuovo giudizio di merito in favore del soggetto giudicato in assenza. Si noti, peraltro, che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria». La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione. Su questi presupposti, si comprende che l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità. Alrew-n effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica; risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza». L'orientamento volto ad incentrare la conoscenza del processo sulla vocatio in iudicium era già stato prospettato quando le stesse Sezioni unite avevano affermato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in íudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).Ulteriore conferma della centralità della effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, costituendo parametro definitorio della colpevole ignoranza ostativa alla rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen., proviene dall'autorevole decisione espresso da Sez. U n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric. Le S.U. hanno affermato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. Nell'affernnere il principio le S.U. hanno integralmente condiviso quanto espresso da S.U. Ismail ed hanno «[...] recepito l'orientamento secondo cui l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere. Secondo l'interpretazione dell'istituto della rescissione del giudicato, offerta dalla [...] sentenza Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, che le Sezioni Unite condividono, «l'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza». In altri termini, l'art. 629-bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile». Nel solco dell'autorevole orientamento si pone l'affermazione secondo la quale, in tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della "vocatio in iudicium", la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177); ancora, in tema di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della "vocatio in iudicium" notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Lleshi, Rv. 285780), chiarendosi che la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. 4. Non si condivide, pertanto, l'orientamento richiamato dalla ordinanza impugnata secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146). Invero, questa decisione, escludendola dal suo argomentare, non pare cogliere l'orizzonte ermeneutico di principio espresso da S.U. Ismail e, quanto a S.U. Lovric, alla quale espressamente si riferisce, non considera che questa riferisce - come è dato evincersi dalla parte motiva sopra riportata - l'ignoranza colpevole alla introduzione del giudizio e al suo suo successivo svolgimento. Pertanto, risulta dissonante rispetto a tale riferimento ritenere la colpevole ignoranza sulla base di condotte tenute nel corso della precedente fase procedimentale, allorquando si ritiene cristallizzata la colpa con la mancata tenuta di "contatti periodici essenziali" da parte dell'indagato con il difensore di fiducia dopo la nomina in tale fase, per essere informato dello sviluppo del procedimento. 5. I principi espressi dalle richiamate decisioni delle Sezioni unite non consentono di condividere l'orientamento - che appare consono a quello appena sopra considerato - secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019) affermandosi che «l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, infatti, va esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (così Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305)». Invero, secondo questo Collegio e in conformità con l'autorevole orientamento espresso dalle Sezioni unite, la condotta dell'indagato e i suoi rapporti con il difensore anteriori alla emissione della vocatio in iudicium, non possono innestare - di per sé considerati - una automatica inferenza sulla conoscenza del processo - che solo la vocatio in iudicium determina -, né determinano in capo all'indagato un onere di diligenza dal cui mancato rispetto possa derivare, in via prospettica, l'ignoranza colpevole del processo. Del resto, quanto all'onere di diligenza, è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata conoscenza del processo", in quanto l'art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., e l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137). 6. Pertanto, la instaurazione del procedimento a seguito della querela della moglie e la successiva nomina del difensore di fiducia, seguita dalla rinuncia da parte di quest'ultimo, avvenute prima della vocatio in iudicium, non integrano i presupposti della effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, né possono radicare il giudizio di rimproverabile noncuranza in capo a questi, dal quale far discendere la colpevole ignoranza del processo da parte sua. Come pure, la mancata allegazione da parte del ricorrente di circostanze di fatto idonee a dimostrare di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo, non precludeva al Giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertare la fondatezza dell'assunto sul quale era stata formulata l'istanza di rescissione. 7. All'affermazione dei suindicati principi consegue, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso il 22/10/2024. Il Consigliere estensore 1 Presidente [OSCURATO:PERSONA] poézzi Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. SEZIONE VI PENALE2 0 DIC 2024 [OSCURATO:PERSONA] O GIUDIZIARIO Dott.ss Cirimele