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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 19165/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura 'relativi al giudizio di responsabilità in ordine a tutti i reati ascritti e al trattamento sanzionatorio (mancata esclusione della recidiva e bilanciamento delle circostanze) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 5); ritenuto, in particolare, che nell'ipotesi, quale quella in esame, di reato commesso da soggetto a capacità diminuita, l'indagine sulla colpevolezza va compiuta con gli stessi criteri utilizzabili nei confronti del soggetto pienamente capace (Sez. 2, n. b31 del 27/11/2018, dep. 2019, Tinnpanaro, Rv. 275525; Sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017, dep. 2018, Rv. 273170), non essendovi incompatibilità tra il vizio parziale di mente e l'elemento psicologico del reato, residuando pur sempre, anche nello status di imputabilità diminuita, la capacità di intendere e di volere (Sez. 6, n. 9202 del 17/10/2000, dep. 2001, Riva, Rv. 218410); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] I estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura 'relativi al giudizio di responsabilità in ordine a tutti i reati ascritti e al trattamento sanzionatorio (mancata esclusione della recidiva e bilanciamento delle circostanze) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 5); ritenuto, in particolare, che nell'ipotesi, quale quella in esame, di reato commesso da soggetto a capacità diminuita, l'indagine sulla colpevolezza va compiuta con gli stessi criteri utilizzabili nei confronti del soggetto pienamente capace (Sez. 2, n. b31 del 27/11/2018, dep. 2019, Tinnpanaro, Rv. 275525; Sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017, dep. 2018, Rv. 273170), non essendovi incompatibilità tra il vizio parziale di mente e l'elemento psicologico del reato, residuando pur sempre, anche nello status di imputabilità diminuita, la capacità di intendere e di volere (Sez. 6, n. 9202 del 17/10/2000, dep. 2001, Riva, Rv. 218410); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] I estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19165/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris