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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 30220/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla omessa statuizione della confisca delle armi e munizioni oggetto di sequestro, che deve essere disposta; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 novembre 2021, il Tribunale di Mantova dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati al medesimo ascritti perché estinti per esito positivo della prova.

2. Avverso detta sentenza, il Procuratore generale della Repubblica di Brescia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la "violazione degli artt. 168-ter e 240, comma 2, n. 2 cod. pen. e 6 della legge n. 152/75, in relazione all'omessa confisca delle armi di cui ai capi di imputazione (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.)", per avere omesso di disporre la confisca di quanto in sequestro (cinque coltelli, due machete, una roncola e munizioni varie), trattandosi di confisca obbligatoria.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riferimento all'omessa statuizione della confisca delle armi e munizionamento oggetto di sequestro, da disporre da parte della Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "la confisca prevista dall'art. 6,

I. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c.

Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sé, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa)" [Cass. Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Rv. 265409 -01; Cass. Sez. 1, n. 1086 del 04/12/2012, Rv. 254213; Cass. Sez. n. 1264, del 10/01/2006, Rv. 235854; Cass. Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Rv. 272085 -01, quest'ultima relativa al caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. peni.

2. Orbene, detto principio deve trovare applicazione anche nel caso di specie, atteso che l'esito positivo della prova che determina l'estinzione del reato presuppone sempre che il giudice abbia escluso la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 1, n. 22178 del 2/03/2017).

3. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'omessa confisca di quanto in sequestro, che va disposta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca degli oggetti già in sequestro, che dispone.

Così deciso, il 6 maggio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla omessa statuizione della confisca delle armi e munizioni oggetto di sequestro, che deve essere disposta; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 novembre 2021, il Tribunale di Mantova dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati al medesimo ascritti perché estinti per esito positivo della prova. 2. Avverso detta sentenza, il Procuratore generale della Repubblica di Brescia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la "violazione degli artt. 168-ter e 240, comma 2, n. 2 cod. pen. e 6 della legge n. 152/75, in relazione all'omessa confisca delle armi di cui ai capi di imputazione (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.)", per avere omesso di disporre la confisca di quanto in sequestro (cinque coltelli, due machete, una roncola e munizioni varie), trattandosi di confisca obbligatoria. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riferimento all'omessa statuizione della confisca delle armi e munizionamento oggetto di sequestro, da disporre da parte della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "la confisca prevista dall'art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sé, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa)" [Cass. Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Rv. 265409 -01; Cass. Sez. 1, n. 1086 del 04/12/2012, Rv. 254213; Cass. Sez. n. 1264, del 10/01/2006, Rv. 235854; Cass. Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Rv. 272085 -01, quest'ultima relativa al caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. peni. 2. Orbene, detto principio deve trovare applicazione anche nel caso di specie, atteso che l'esito positivo della prova che determina l'estinzione del reato presuppone sempre che il giudice abbia escluso la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 1, n. 22178 del 2/03/2017). 3. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'omessa confisca di quanto in sequestro, che va disposta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca degli oggetti già in sequestro, che dispone. Così deciso, il 6 maggio 2022 Il Consigliere
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