CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 42063/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza assolutoria, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino, e in accoglimento del gravame del pubblico ministero, ha dichiarato l'imputato colpevole della detenzione di n. 37 involucri di cocaina, reato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, confermando l'assoluzione dal residuo reato riguardante la detenzione 21 di involucri di eroina 2. Secondo la contestazione, il Sylla deteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo eroina, suddivisa in molteplici involucri termosaldati, della quale il predetto, alla vista degli operanti, tentava di disfarsi gettandola a terra. Nella notte del 16/10/2015, infatti, per il controllo a sorpresa delle Forze dell'ordine nel circolo privato [OSCURATO:PERSONA] di Torino, alcuni avventori gettavano a terra dosi di cocaina ed eroina. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che non sussistesse prova certa ed inequivoca che il Sylla fosse tra questi, considerata "la presenza di una pluralità di persone che si trovavano nella stessa situazione (anche in merito al possesso di denaro contante)". 3. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si lamenta l'inosservanza dell'obbligo motivazionale rafforzato per il caso di riforma caducatrice della pronuncia assolutoria di primo grado, con specifico riferimento al capo della sentenza concernente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato ed avuto specifico riguardo al punto della sentenza concernente la "situazione di obiettiva incertezza" affermata dal Gup. È con tale situazione di "obiettiva incertezza" che la motivazione si sarebbe dovuta adeguatamente confrontare al fine di soddisfare l'obbligo motivazionale rafforzato. La motivazione non spiega in quali termini la lettura sinergica del verbale di arresto e di quello di sequestro possa condurre ad una conclusione univoca, limitandosi a prospettare una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio. Per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, occorrendo invece una forza persuasiva superiore tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio. 4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2. Nella sintetica motivazione della sentenza assolutoria, il Gup aveva ritenuto una situazione di obiettiva incertezza riguardo alla persona che gli agenti operanti avevano visto gettare a terra i sacchetti contenenti gli involucri di cocaina. La Corte di appello è invece pervenuta alla pronuncia di condanna all'esito di una lettura degli atti assai più attenta e rigorosa, rimarcando in particolare che, secondo quanto attestato nel verbale di arresto, il Sylla era stato nitidamente notato dagli operanti mentre gettava in terra qualcosa che, nell'immediatezza, era stato identificato in un sacchetto di cellophane, rinvenuto "ai piedi" dello stesso, contenente appunto i 37 involucri di cocaina., come indicato anche nel verbale di sequestro. La lettura sinergica di detti due atti consentiva quindi, senza dubbio, di ritenere accertata la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di detenzione in parola. La Corte ha, invece, correlativamente motivato in ordine all'insussistenza della prova dell'attribuibilità all'imputato dei restanti involucri e frammenti rinvenuti a terra nei pressi del medesimo, che ben potevano essere stati gettati da altri (a differenza del sacchetto visto direttamente e nitidamente gettare dagli inquirenti ad opera dell'imputato), confermando per tale parte l'intervenuta pronuncia assolutoria. Trattasi di motivazione che soddisfa i requisiti richiesti in quanto fornisce una lettura e valutazione più specifica ed aderente agli atti di quella del Gup, che aveva mancato di valorizzare quanto oggetto di percezione diretta da parte degli inquirenti, dato invece logicamente considerato essenziale al fine della ricostruzione della responsabilità. In sostanza, risulta superato, per la forza persuasiva della pronuncia di appello, il profilo di dubbio che aveva portato alla decisione assolutoria, in ragione di una valutazione più aderente e completa del materiale probatorio da parte del giudice di appello, come tale avente quella efficacia persuasiva maggiore, richiesta dalla giurisprudenza perché possa ritenersi sviluppata una motivazione rafforzata (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 51898, 11/7/2019; Sez. 5, n.54300 del 01/12/2017). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2021 Il