CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 03508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell' art. 23 c. 8 D.L. 137 / 2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 23/7/2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia con cui il ricorrente è stato condannato - con la riduzione del rito abbreviato - alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed C 2.000,00 di multa, in ordine ai reati di furto (due ipotesi), ricettazione e rapina aggravata dall'uso di arma (quattro ipotesi). Al riguardo deduce: a) erronea applicazione dell'art. 132 cod. pen., con riguardo alla dosimetria della pena pecuniaria, essendo la pena base della multa stata fissata in C 5.000,00 e, dunque, in misura superiore al massimo edittale di C 2.500,00, nonostante il giudizio di equivalenza tra le aggravanti e la recidiva qualificata. b) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in ordine agli aumenti operati per la continuazione con riguardo alla pena detentiva: il giudice di primo grado aveva stabilito una pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione, a fronte, invece, di una pena - risultante dagli aumenti operati complessivamente per la continuazione - di anni quattro e mesi dieci di reclusione (l'interesse a ricorrere viene evidenziato "laddove si consideri il diverso regime di esecuzione previsto per i differenti reati contestati"). c) mancanza di motivazione riguardo agli aumenti operati per la continuazione (la Corte di merito ne aveva solo quantificato l'entità, omessa dal primo giudice). 2. Il difensore dell'imputato, con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di udienza, chiedendo rinvio. La Corte disponeva il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 1/12/2021, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio. 4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 4.1. Dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado relativa al calcolo della multa risulta una pena base superiore al massimo edittale, con comparazione in termini di equivalenza delle circostanze di segno opposto ed indicata, come sottolinea il ricorrente in C 5.000,00 anziché, come corretto, in C 2.500,00. Sennonché un attento esame dei successivi passaggi relativi alla determinazione della pena ad opera dello stesso primo giudice consente di ricondurre l'indicazione in eccesso della pena della multa ad un mero errore grafico, considerato il percorso seguito per la determinazione della pena finale, essendo stata quantificata la multa, compresi gli aumenti per continuazione con altri sei reati (quantificata complessivamente in euro mille e dettagliatamente ricalcolata dalla sentenza impugnata con riferimento a ciascun aumento operato per la continuazione dovuta ai diversi reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso), in C 2.000,00 e, dunque, in misura legale. Qualcosa di analogo accade nei passaggi per la determinazione della pena finale con riferimento alla componente detentiva, questa, peraltro, correttamente quantificata come pena base. Dovendosi assegnare la prevalenza, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, a quanto statuito in quest'ultimo, aderente ai criteri legali di determinazione della pena, la risultante è un trattamento sanzionatorio corretto, risultando una pena base della multa pari ad C 3.000,00. 4.2. Inammissibile per carenza di interesse è la doglianza in ordine alla pena detentiva, tenuto conto che la Corte di merito ha per un verso ritenuto congrua la pena base stabilita dal primo giudice e poi stabilito l'esatta misura degli aumenti per la continuazione e, in assenza di appello del pubblico ministero, ha confermato la pena finale inflitta dal primo giudice, in concreto più favorevole all'imputato in quanto quantificata in anni quattro e mesi otto di reclusione anziché in anni quattro e mesi dieci di reclusione. Né in questa sede possono trovare per la prima volta ingresso profili di censura al calcolo effettuato dalla Corte di merito sulla scorta della prospettazione di un differente profilo di pregiudizio, ravvisato nel diverso regime di esecuzione previsto per i differenti reati contestati, non denunciato col motivo di appello e, dunque, non introdotto alla valutazione della Corte territoriale. 4.3. Manifestamente infondata è anche la censura riferita alla mancata determinazione dei singoli aumenti per continuazione, che sono stati puntualmente specificati in appello, come richiesto dalla recente sentenza delle Sezioni Unite (cfr. Sez. un., 24/6/2021, Pizzone), in assenza peraltro di specifiche doglianze della parte, afferenti alla relativa congruità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 3.000,00. 6. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così decisa il 17/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]