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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 2023

Cassazione n. 41561/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PESAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'ANNULLAMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 4 gennaio 2023 il Tribunale di Rimini, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 12 dicembre 2017, dal Tribunale di Forlì e, in data 16 novembre 2018 e 26 aprile 2019, dalla Corte di appello di Bologna, determinando la pena complessiva in anni uno e mesi undici di reclusione ed C 400 di ammenda.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per l'incompetenza del giudice adito.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Ha proposto l'impugnazione della menzionata ordinanza del Tribunale di Rimini il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pesaro, privo di legittimazione ad impugnare provvedimenti pronunciati da giudice di diverso circondario.

Ricorre, dunque, caso di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, lettera a, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il 13 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PESAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'ANNULLAMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 4 gennaio 2023 il Tribunale di Rimini, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 12 dicembre 2017, dal Tribunale di Forlì e, in data 16 novembre 2018 e 26 aprile 2019, dalla Corte di appello di Bologna, determinando la pena complessiva in anni uno e mesi undici di reclusione ed C 400 di ammenda. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per l'incompetenza del giudice adito. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Ha proposto l'impugnazione della menzionata ordinanza del Tribunale di Rimini il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pesaro, privo di legittimazione ad impugnare provvedimenti pronunciati da giudice di diverso circondario. Ricorre, dunque, caso di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, lettera a, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 13 g
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